CONVENZIONE sui DIRITTI delle
PERSONE con DISABILITA
PREAMBOLO
Gli StatiParti di questa Convenzione
a) Ricordando che i principi della Carta delle Nazioni Unite secondo i quali la libertà, la giustizia e la pace nel mondo si basano sul riconoscimento della dignità e del suo valore inerente e dei diritti uguali e inalienabili di tutti i membri della famiglia umana,
b) Riconoscendo che le Nazioni Unite, nella Dichiarazione Universale dei Diritti dellUomo e nei Patti internazionali riguardanti i Diritti dellUomo, hanno proclamato e hanno convenuto che ogni persona può avvalersi di tutti i diritti e di tutte le libertà ivi enunciale, senza distinzione alcuna,
c) Riaffermando il carattere universale, indivisibile, interdipendente e indissociabile di tutti i diritti delluomo e di tutte le libertà fondamentali, così come la necessità di garantire che le persone con disabilità li esercitino pienamente e senza discriminazioni,
d) Ricordando il Patto Internazionale sui Diritti Economici, Sociali e Culturali, il Patto Internazionale sui Diritti Civili e Politici, la Convenzione Internazionale sulla Eliminazione di ogni Forma di Discriminazione Razziale, la Convenzione per lEliminazione di tutte le Forme di Discriminazione nei confronti della Donna, la Convenzione contro la Tortura e altre Pene o Trattamenti Crudeli, Inumani o Degradanti, la Convenzione sui Diritti dellInfanzia e la Convenzione Internazionale sulla Protezione dei Diritti di tutti i Lavoratori Migranti e dei Membri delle loro Famiglie,
e) Riconoscendo che il concetto di disabilità evolve e che la disabilità è il risultato dallinterazione tra le persone che presentano delle incapacità e le barriere comportamentali e ambientali che ne ostacolano la piena ed effettiva partecipazione nella società sulla base delluguaglianza con gli altri,
f) Riconoscendo limportanza dei principi e delle linee guida contenuti nel Programma dazione mondiale per le persone con disabilità e nelle Norme standard delle Nazioni Unite sullUguaglianza delle Opportunità per le Persone con Disabilità come fattore di promozione, elaborazione e valutazione a livello nazionale, regionale e internazionale di politiche, piani, programmi e misure miranti al raggiungimento di una maggiore uguaglianza delle opportunità alle persone con disabilità,
g) Sottolineando che è necessario includere la condizione delle persone con disabilità nelle strategie relative allo lo sviluppo sostenibile,
h) Riconoscendo anche che ogni discriminazione basata sulla disabilità è la negazione della dignità e del valore inerente alla persona umana,
i) Riconoscendo inoltre la diversità delle persone con disabilità,
j) Riconoscendo la necessità di promuovere e proteggere i diritti umani di tutte le persone con disabilità, comprese quelle che necessitano di un sostegno più intenso,
k) Osservando con preoccupazione che nonostante questi vari strumenti e attività, le persone con disabilità continuano a incontrare barriere nel prendere parte pienamente come tutti gli altri alla vita sociale, e sono oggetto di violazioni dei loro diritti umani in ogni luogo del mondo,
l) Riconoscendo limportanza della cooperazione internazionale per il miglioramento delle condizioni di vita delle persone con disabilità in tutti i paesi, e in particolare in quelli in via di sviluppo,
m) Riconoscendo i validi contributi attuali e potenziali delle persone con disabilità al benessere generale e alla diversità delle loro comunità, e sapendo che la promozione del pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali per queste persone, così come la loro piena partecipazione rafforzeranno il loro sentimento di appartenenza, e faranno notevolmente progredire lo sviluppo economico,sociale e umano della società e lo sradicamento della povertà,
n) Riconoscendo limportanza per le persone con disabilità della loro autonomia e della loro indipendenza individuale, compresa la libertà di compiere le proprie scelte,
o) Considerando che le persone con disabilità dovrebbero avere la possibilità di essere attivamente coinvolte nei processi decisionali su politiche e programmi, in particolare quelli che le riguardano direttamente,
p) Preoccupati per le difficile situazione in cui si trovano le persone con disabilità che sono vittime di molteplici o opprimenti forme di discriminazione fondate su razza, colore della pelle, sesso, lingua, religione, opinione politica o di altra natura, origine nazionale o etnica, autoctona o sociale, patrimonio, nascita o qualsiasi altra condizione,
q) Riconoscendo che le donne e le ragazze con disabilità corrono spesso, dentro e fuori la famiglia, dei rischi più elevati di violenza, ingiurie o abusi, abbandono o cure negligenti, maltrattamenti o sfruttamento,
r) Riconoscendo che i fanciulli con disabilità devono pienamente godere di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, sulla base delleffettiva uguaglianza con gli altri fanciulli, e ricordando le obbligazioni che hanno contratto a questo scopo gli Stati Parti alla Convenzione sui Diritti dellInfanzia,
s) Sottolineando la necessità di integrare il principio di parità dei sessi in tutti gli sforzi tesi a promuovere il pieno godimento dei diritti umani e delle libertà fondamentali, da parte delle persone con disabilità,
t) Insistendo sul fatto che la maggior parte delle persone con disabilità vive in una condizione di povertà e riconoscendo, al riguardo, la pressante necessità di mitigare le conseguenze perniciose della povertà sulle persone con disabilità,
u) Coscienti che una protezione efficace delle persone con disabilità presuppone delle condizioni di pace e di sicurezza fondate sulla piena adesione agli obiettivi e ai principi della Carta delle Nazioni Unite, ed il rispetto degli strumenti vigenti in materia di diritti delluomo, in particolare durante i conflitti armati e loccupazione straniera,
v) Riconoscendo limportanza dellaccessibilità allambiente fisico, sociale, economico e culturale, alla salute, allistruzione, allinformazione e alla comunicazione, affinché le persone con disabilità possano godere pienamente di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali,
w) Coscienti che lindividuo, posti i suoi obblighi nei confronti degli altri individui e della società a cui appartiene, ha la responsabilità di fare del suo meglio per promuovere e rispettare i diritti riconosciuti nella Carta Internazionale dei Diritti dellUomo,
x) Convinti che la famiglia sia lelemento naturale e fondamentale della società e ha diritto alla protezione della società e dello Stato, e che le persone con disabilità e i membri della loro famiglia dovrebbero ricevere la protezione e laiuto necessari per consentire alle famiglie di contribuire al pieno e uguale godimento dei diritti delle persone con disabilità,
y) Convinti che una convenzione internazionale globale e integrata per promuovere e proteggere i diritti e la dignità delle persone con disabilità contribuirà in modo significativo a rimediare al profondo svantaggio sociale che conoscono le persone con disabilità, e che questa favorirà la loro partecipazione, sulla base delluguaglianza con gli altri, in tutti i campi della vita civile, politica, economica, sociale e culturale, sia nei paesi sviluppati e sia nei paesi in via di sviluppo,
Convengono quanto segue
Articolo 1. Scopo
Lo scopo della presente Convenzione è di promuovere, proteggere e assicurare il pieno godimento e in condizioni di uguaglianza, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali per tutte le persone con disabilità, e di promuovere il rispetto della loro intrinseca dignità .
Le persone con disabilità sono coloro che presentano una duratura e sostanziale alterazione fisica, psichica, intellettiva o sensoriale la cui interazione con varie barriere può costituire un impedimento alla loro piena ed effettiva partecipazione nella società, sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 2. Definizioni
Ai fini della presente Convenzione :
La comunicazione include le lingue, la visualizzazione del testo, il braille, la comunicazione tattile, la stampa a grandi caratteri, i supporti multimediali di facile accesso, così come i modi, i mezzi e le forme di comunicazione accrescitive e alternative a base di supporti scritti, supporti audio, lingua semplificata e il lettore umano, ivi comprese le tecnologie di informazione e di comunicazione accessibili.
Per lingua si intende sia il linguaggio parlato che la lingua dei segni e altri sistemi di comunicazione non verbale.
Per discriminazione per motivi di disabilità si intende ogni forma di distinzione, esclusione o limitazione fondata sulla disabilità che ha per oggetto o per effetto di compromettere o ridurre il godimento, al pari degli altri, di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali nel campo politico, economico, sociale, culturale, civile o di altro tipo; incluse tutte le forme di discriminazione, ivi compreso il rifiuto a un sistemazione ragionevole.
Per sistemazione ragionevole si intendono le modifiche o gli adattamenti necessari e appropriati, che non impongono difficoltà sproporzionate o ingiuste, richiesti in una determinata situazione, per assicurare alle persone con disabilità il godimento o lesercizio, sulla base delluguaglianza con gli altri, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali
Per disegno universale si intende la creazione di prodotti, ambienti, programmi e servizi utilizzabili da tutte le persone nella maggior misura possibile, senza la necessità di adattarli o specializzarli. Il disegno universale non escluderà, ove fossero necessari, i dispositivi medici di supporto alle persone più vulnerabili.
Articolo 3. Principi generali
I principi della presente convenzione saranno:
a) il rispetto della dignità intrinseca, lautonomia individuale, inclusa la libertà di compiere le proprie scelte, e lindipendenza delle persone;
b) la non discriminazione;
c) la piena ed effettiva integrazione e partecipazione alla vita sociale;
d) il rispetto della differenza e laccettazione delle persone con disabilità come parte della diversità umana e della stessa condizione umana;
e) le pari opportunità;
f) laccessibilità;
g) luguaglianza tra uomini e donne;
h) il rispetto dello sviluppo delle capacità dei fanciulli con disabilità e del loro diritto a preservare la propria identità.
Articolo 4. Obblighi generali
1. Gli Stati Parti si impegnano a garantire e a promuovere il pieno esercizio di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali di tutte le persone con disabilità senza alcuna discriminazione per motivi di disabilità. A tal fine si impegnano a:
a) adottare tutte le misure legislative, amministrative o di altro tipo che siano pertinenti per rendere effettivi i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione;
b) prendere tutte le misure appropriate, comprese quelle legislative, per modificare, abrogare o abolire le leggi, i regolamenti, le consuetudini e le prassi attualmente fonte di discriminazione verso le persone con disabilità;
c) considerare, in tutte le politiche e in tutti i programmi, la protezione e la promozione dei diritti umani delle persone con disabilità;
d) astenersi da ogni azione o pratica incompatibili con la presente Convenzione e vigilare affinché i pubblici poteri e le istituzioni agiscano conformemente alla presente Convenzione;
e) adottare ogni misura appropriata affinché nessuna persona, organizzazione o impresa privata pratichi discriminazioni per motivi di disabilità;
f) intraprendere e incoraggiare la ricerca e lo sviluppo di beni, servizi, attrezzature, impianti di concezione universale, secondo la definizione che ne è data allarticolo 2 della presente Convenzione, che necessitino il meno possibile di modifiche e di spese per rispondere ai bisogni specifici delle persone con disabilità, incoraggiare lofferta e limpiego di questi beni, servizi,attrezzature e impianti, incoraggiando il disegno universale nellelaborazione delle norme e direttive;
g) intraprendere e stimolare la ricerca e lo sviluppo, incoraggiando la disponibilità e lutilizzo di nuove tecnologie, incluse quelle dellinformazione e della comunicazione, gli ausili per la mobilità, dispositivi tecnici e tecnologie assistive adeguate per le persone con disabilità , privilegiando le tecnologie dal prezzo più conveniente;
h) rendere accessibili alle persone con disabilità le informazioni relative agli ausili per la mobilità, le strumentazioni e le soluzioni tecniche, incluse le nuove tecnologie, così come le altre forme di assistenza, i servizi di accompagnamento e di sostegno;
i) incoraggiare la formazione dei professionisti e del personale che opera con persone con disabilità circa i diritti riconosciuti dalla presente Convenzione, in modo di prestare una migliore assistenza e i servizi garantiti da questi diritti.
2. Riguardo i diritti economici, sociali e culturali, ogni Stato Parte si impegna ad agire fino al massimo delle risorse di cui dispone e, se sarà necessario, nel quadro della cooperazione internazionale, con lintento di assicurare progressivamente il pieno esercizio di questi diritti, senza pregiudizio delle obbligazioni enunciate nella presente Convenzione che siano di attuazione immediata in virtù del diritto internazionale.
3. Nellelaborazione e lapplicazione di leggi e politiche per rendere effettiva la presente Convenzione, così come nelladozione di ogni decisione su argomenti riguardanti le persone con disabilità, gli Stati Parti consulteranno e coinvolgeranno direttamente queste persone, compresi i fanciulli con disabilità, tramite le organizzazioni che li rappresentano.
4. Nessuna disposizione della presente Convenzione potrà pregiudicare provvedimenti più
favorevoli allesercizio dei diritti delle persone con disabilità, che possono figurare nella
legislazione di uno Stato Parte o nel diritto internazionale in vigore in quello Stato. Non potrà
essere ammessa alcuna restrizione o deroga ai diritti delluomo e alle libertà fondamentali
riconosciute o in vigore in uno Stato ai sensi di leggi, convenzioni,regolamenti o usi, con il pretesto
che la presente Convenzione non riconosce questi diritti e libertà, o li riconosce in misura inferiore.
5. Le enunciazioni della presente Convenzione si applicheranno, senza limitazioni né eccezione
alcuna, a tutte le unità che compongono gli Stati federativi.
Articolo 5. Uguaglianza e non discriminazione
1. Gli Stati Parti riconoscono che tutte le persone sono uguali davanti alla legge e che in virtù di ciò hanno diritto a uguale protezione legale e a beneficiare della legge in ugual misura, senza discriminazione alcuna.
2. Gli Stati Parti proibiranno ogni discriminazione per motivi di disabilità e garantiranno a tutte le persone con disabilità unuguale ed effettiva protezione legale contro la discriminazione, qualunque ne sia il motivo.
3. Al fine di promuovere luguaglianza e di eliminare la discriminazione, gli Stati Parti
adotteranno tutte le misure pertinenti per assicurare la realizzazione di sistemazioni ragionevoli.
4) Non saranno considerate discriminatorie, in virtù della presente Convenzione, le misure specifiche necessarie ad accelerare o ad assicurare di fatto luguaglianza delle persone con disabilità.
Articolo 6. Donne con disabilità
1. Gli Stati Parti riconoscono che le donne e le adolescenti con disabilità sono soggette a molteplici discriminazioni, e che adotteranno le misure necessarie per permettere loro di godere pienamente e in condizioni di parità, di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali.
2. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare il pieno sviluppo, la
promozione e lacquisizione di delle donne, al fine di loro garantire lesercizio e il godimento dei
diritti umani e delle libertà fondamentali enunciate nella presente Convenzione.
Articolo 7. Fanciulli con disabilità
1. Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure necessarie per garantire ai fanciulli con disabilità il
pieno godimento di tutti i diritti umani e di tutte le libertà fondamentali, basate sulluguaglianza con
gli altri coetanei.
2. In tutte le decisioni riguardanti i fanciulli con disabilità, dovrà essere considerato prioritario linteresse superiore del fanciullo.
3 Gli Stati Parti garantiranno al fanciullo con disabilità il diritto di esprimere liberamente il proprio punto di vista su ogni argomento che lo interessi, punto di vista che riceverà debita considerazione tenendo conto della sua età e del suo grado di maturità, sulla base delluguaglianza con gli altri coetanei, e di ricevere per lesercizio di questo diritto un aiuto appropriato alletà e alla disabilità.
Articolo 8. Sensibilizzazione
1. Gli Stati Parti si impegnano a prendere misure immediate, efficaci ed appropriate per:
a) Sensibilizzare lopinione pubblica, fino al livello della famiglia, sulla situazione delle persone con disabilità e promuovere il rispetto dei loro diritti e della loro dignità;
b) combattere in tutte lo loro espressioni i pregiudizi e le pratiche nocive riguardanti le persone con disabilità, comprese quelle legate al sesso e alletà;
c) fare meglio conoscere le capacità e i contributi dalle persone con disabilità.
2. Le misure per questo fine consisteranno:
a) nel lanciare e condurre efficaci campagne di sensibilizzazione del pubblico destinate a:
I) favorire una migliore capacità di percepire largomento dei diritti delle persone con
disabilità;
II) nel promuovere una percezione positiva nei confronti delle persone con disabilità e una coscienza sociale più attenta nei loro confronti;
III) nel promuovere il riconoscimento di capacità, meriti e attitudini delle persone con
disabilità e del loro apporto in ambito lavorativo e nel mercato del lavoro;
b) nellincoraggiare a tutti i livelli del sistema educativo, in particolare i bambini fin dalla più tenera età, un atteggiamento di rispetto per i diritti delle persone con disabilità;
c) nellincoraggiare tutti i media a diffondere unimmagine delle persone con disabilità che sia
compatibile con lo scopo della presente Convenzione;
d) nellincoraggiare lorganizzazione di un programma di formazione che renda consapevoli
dei diritti delle persone con disabilità.
Articolo 9. Accessibilità
1) Al fine di permettere che le persone con disabilità possano vivere in modo indipendente e partecipare appieno a tutti gli aspetti della vita, gli Stati Parti adotteranno delle misure appropriate per assicurare a loro, sulla base delluguaglianza con gli altri, laccessibilità allambiente fisico, ai trasporti, all informazione e alla comunicazione, compresi i sistemi e le tecnologie dellinformazione e della comunicazione, e agli altri servizi e strutture aperte al pubblico o ad uso pubblico, tanto nelle zone rurali che urbane. Queste misure tra cui figura lidentificazione e leliminazione degli ostacoli e delle barriere allaccessibilità, si applicheranno tra laltro :
a) a edifici, strade, mezzi di trasporto e altri impianti sia interni che esterni, comprendendovi le scuole, le abitazioni, le strutture mediche e i luoghi di lavoro;
b) ai servizi di informazione, di comunicazione e di altro tipo, inclusi i sistemi elettronici e di emergenza.
2) Gli Stati Parti adotteranno pure delle misure appropriate per:
a) elaborare , promulgare e controllare lapplicazione di norme minime e direttive riguardanti laccessibilità delle strutture e dei servizi aperti al pubblico o ad uso pubblico;
b) fare in modo che il settore produttivo privato, che offre installazioni o servizi aperti al
pubblico o ad uso pubblico, prenda in considerazione tutti gli aspetti sullaccessibilità delle persone con disabilità;
c) assicurare alle parti interessate una formazione relativa ai problemi di accessibilità con cui le persone con disabilità sono costrette a confrontarsi;
d) dotare gli edifici e le altre installazioni aperte al pubblico di una segnaletica in braille e in formati di facile lettura e comprensione;
e) offrire forme di assistenza alla vita, intermediari- in particolare guide-, lettori e interpreti professionali della lingua dei segni, al fine di agevolare laccessibilità agli uffici e alle strutture aperte al pubblico;
f) promuovere altre forme appropriate di assistenza e sostegno alle persone con disabilità per permettere loro di accedere all informazione;
g) promuovere laccesso da parte delle persone con disabilità ai nuovi sistemi e tecnologie dell informazione e delle comunicazioni, Internet compreso;
h) promuovere la progettazione, la messa a punto, la produzione e la commercializzazione di sistemi e tecnologie dell informazione e delle comunicazioni accessibili fin dalle prime fasi, in modo di assicurarne limpiego al minor costo possibile.
Articolo 10. Diritto alla vita
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Gli Stati Parti riaffermano che il diritto alla vita è un valore intrinseco di ogni vita umana, e che adotteranno tutte le misure necessarie per assicurarne leffettivo godimento, sulla base delluguaglianza con gli altri, da parte delle persone con disabilità.
Articolo 11. Situazioni di rischio e situazioni di urgenza umanitaria
Gli Stati Parti, in virtù delle responsabilità che loro incombono a norma del diritto internazionale, in particolare il diritto internazionale umanitario e il diritto internazionale dei diritti delluomo, prenderanno ogni misura necessaria per garantire la protezione e la sicurezza delle persone con disabilità nelle situazioni di rischio, compresi i conflitti armati, le crisi umanitarie e le catastrofi naturali..
Articolo 12. Pari riconoscimento come persona di fronte alla legge
1) Gli Stati Parti riaffermano che le persone con disabilità hanno diritto in ogni luogo al riconoscimento della loro personalità giuridica.
2) Gli Stati Parti riconosceranno che le persone con disabilità hanno capacità giuridica in tutti i campi della vita, sulla base delluguaglianza con gli altri;
3) Gli Stati Parti adotteranno delle misure appropriate per permettere alle persone con disabilità di accedere al sostegno di cui dovessero avere bisogno nellesercizio della propria capacità giuridica;
4) Gli Stati Parti faranno in modo che tutte le misure relative allesercizio della capacità giuridica siano dotate di appropriate ed efficaci salvaguardie per prevenire gli abusi, conformemente al diritto internazionale dei diritti delluomo. Queste garanzie dovranno assicurare che le misure relative allesercizio della capacità giuridica rispettino i diritti, la volontà e le preferenze dalla persona, siano esenti da ogni conflitto di interesse e non diano luogo ad alcune influenza indebita, siano proporzionate e adeguate alla situazione della persona interessata, siano applicate per il più breve tempo possibile e siano soggette a un controllo periodico effettuato da un organo indipendente e imparziale oppure su istanza giudiziaria. Tali garanzie saranno proporzionali al grado in cui dette misure influenzano i diritti e gli interessi delle persone coinvolte.
5) Conformemente con le disposizioni dal presente articolo, gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate ed efficaci per garantire il diritto che le persone con disabilità hanno, in condizioni di parità con gli altri, di possedere beni o di ereditarne, di controllare le proprie disponibilità economiche, di avere accesso a parità di condizioni a prestiti bancari, ipoteche e altre forme di credito finanziario, e veglieranno affinché le persone con disabilità non vengano fraudolentemente private dei propri beni.
Articolo 13 Accesso alla giustizia
1) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità abbiano accesso effettivo alla giustizia alle stesse condizioni degli altri, anche attraverso adattamenti legati al procedimento e alletà, allo scopo di facilitare la loro partecipazione effettiva, diretta o indiretta - in particolare in qualità di testimoni- a tutto il procedimento giudiziario, includendo la fase dellinchiesta e le altre fasi preliminari.
2) Al fine di assicurare leffettivo accesso alla giustizia delle persone con disabilità: gli Stati Parti promuoveranno unopportuna formazione del personale occupato nellamministrazione della giustizia, forze di polizia e personale penitenziario compresi.
Articolo 14. Libertà e sicurezza della persona
1) Gli Stati Parti veglieranno affinché le persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri:
a) godano del diritto alla libertà e alla sicurezza della loro persona;
b) non siano private della loro libertà in modo illegale o arbitrario e che qualsiasi restrizione della libertà personale avvenga secondo le norme di legge e che in nessun caso lesistenza di una disabilità giustifichi una privazione della libertà.
2) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità che si vedessero private della
libertà in seguito a un qualsiasi procedimento, abbiano diritto, in base al principio di uguaglianza con gli altri, alle garanzie conformi al diritto internazionale dei diritti delluomo, e di essere trattate secondo gli obiettivi ed i principi di questa Convenzione, compreso quello di ottenere una sistemazione ragionevole.
Articolo 15. Diritto di non essere sottoposti a tortura ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti
1) Nessuno sarà sottoposto a tortura, ed altre pene o trattamenti crudeli, inumani o degradanti. In particolare nessuno sarà sottoposto a una sperimentazione medica o scientifica senza il suo consenso libero e informato.
2) Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, giudiziarie o di altra natura che siano efficaci per impedire che delle persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri, subiscano torture o punizioni crudeli o altri trattamenti inumani o degradanti.
Articolo 16. Diritto di non essere sottoposti a sfruttamento, violenza e maltrattamenti
1) Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure legislative, amministrative, sociali, educative e altre misure appropriate per proteggere le persone con disabilità - sia allinterno che allesterno dellambiente domestico- da ogni forma di sfruttamento, violenza e abuso, compresi i comportamenti legati al sesso.
2) Gli Stati Parti prenderanno anche tutte le misure appropriate per impedire qualunque forma di sfruttamento, violenza e abuso assicurando, in particolare, alle persone con disabilità alle loro famiglie e a chi se ne prende cura, appropriate forme di assistenza e di sostegno in base al sesso e alletà, come pure mettendo a loro disposizione informazioni e istruzioni su come prevenire, riconoscere e denunciare gli episodi di sfruttamento, violenza e abuso. Gli Stati Parti assicureranno che i servizi di protezione tengano conto delletà, del sesso e del tipo di disabilità degli interessati.
3) Allo scopo di impedire che avvengano casi di sfruttamento, violenza e abuso, gli Stati Parti assicureranno che tutte le strutture e i programmi destinati alle persone con disabilità siano efficacemente controllati da autorità indipendenti.
4) Gli Stati Parti prenderanno tutte le misure appropriate per promuovere il recupero fisico, cognitivo e psicologico, la riabilitazione e il reinserimento sociale delle persone con disabilità che siano vittime di qualsiasi forma di sfruttamento, violenza o maltrattamento, principalmente mettendo a disposizione dei servizi di protezione. Il recupero e il reinserimento dovranno avere luogo in un ambiente che favorisca la salute, il benessere, lautostima, la dignità e lautonomia della persona e che consideri i bisogni specifici legati al sesso e alletà.
5) Gli Stati Parti adotteranno una legislazione e delle politiche efficaci, comprese una legislazione e delle politiche incentrate su donne e infanzia, per assicurare che i casi di sfruttamento, violenza e abuso contro le persone con disabilità vengano individuati, indagati, e puniti.
Articolo 17. Protezione dellintegrità della persona
Ogni persona con disabilità ha diritto al rispetto della sua integrità fisica e mentale sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 18. Diritto di circolare liberamente e cittadinanza.
1) Gli Stati Parti riconosceranno alle persone con disabilità il diritto alla libertà di movimento, il diritto alla libertà di scelta della propria residenza e il diritto a una nazionalità, sulla base delluguaglianza con gli altri, vigilando in particolare affinché :
a) abbiano il diritto di acquisire e di poter cambiare di nazionalità e non siano privati della loro nazionalità arbitrariamente o a causa della loro disabilità;
b) non siano privati, a causa della loro disabilità, della capacità di ottenere, di possedere e di utilizzare i documenti attestanti la loro nazionalità o altri documenti di identità, o di ricorrere alle procedure pertinenti, quali i documenti necessari per limmigrazione, al fine di facilitare lesercizio del diritto alla libera circolazione;
c) abbiano il diritto di abbandonare qualunque paese, compreso il loro;
d) non vengano privati, arbitrariamente e a causa della loro disabilità, del diritto a entrare nel loro paese.
2. I bambini con disabilità dovranno essere registrati immediatamente dopo la nascita e con il diritto a un nome, il diritto ad acquisire una nazionalità e, per quanto possibile, il diritto di conoscere i genitori e di essere allevati da loro.
Articolo 19. Diritto di vita indipendente e di cittadinanza
Gli Stati Parti di questa Convenzione riconoscono a tutte le persone con disabilità il diritto di vivere nella comunità, al pari degli altri, e adotteranno misure efficaci e appropriate al fine che ottengano il pieno godimento di tale diritto e della loro piena inclusione e partecipazione allinterno della comunità, assicurando principalmente che:
a) le persone con disabilità, così come chiunque altro, abbiano la possibilità di scegliere il luogo di residenza, dove e con chi intendono passare la vita, e non siano obbligate a vivere un sistema di vita non usuale,
b) le persone con disabilità possano fruire di una gamma di servizi di assistenza a domicilio , residenziali e di altri servizi sociali di sostegno, compreso laiuto personale necessario per permettere loro di vivere inserendosi nella società e per impedire che ne siano isolati o vittime di segregazione
c) sulla base delluguaglianza con gli altri, i servizi e le strutture sociali aperte a tutta la popolazione siano rese disponibili anche alle persone con disabilità adeguandole ai loro bisogni.
Articolo 20. Mobilità personale
Gli Stati Parti adotteranno delle misure efficaci per assicurare che le persone con disabilità godano di mobilità personale con la maggior indipendenza possibile, tra cui:
a) facilitando la mobilità personale delle persone con disabilità nei modi e nei tempi da loro prescelti e a un prezzo alla portata;
b) facilitando laccesso delle persone con disabilità a forme di ausilio umano o animale, interpretatori, tecnologie di assistenza, dispositivi tecnici e aiuti per la mobilità di qualità, rendendole disponibili a un costo contenuto;
c) offrendo alle persone con disabilità e al personale specialistico che lavora per loro corsi di addestramento alle tecniche della mobilità;
d) incoraggiando i produttori di ausili per la mobilità, dispositivi tecnici, accessori e tecnologie di assistenza, a voler considerare tutti gli aspetti della mobilità delle persone con disabilità.
Articolo 21. Libertà di espressione e di opinione e accesso allinformazione
Gli Stati Parti adotteranno tutte le misure pertinenti affinché le persone con disabilità possano
esercitare il diritto alla libertà di espressione e di opinione, compresa la libertà di domandare, ricevere e comunicare informazioni e idee, sulla base delluguaglianza con gli altri, e mediante ogni forma di comunicazione da loro scelta ai sensi dellarticolo 2 della presente Convenzione, tra cui:
a) comunicando alle persone con disabilità le stesse informazioni destinate al grande pubblico, tempestivamente e senza aggravio di spese per loro , in formati accessibili e per mezzo di apposite tecnologie per ogni tipo di disabilità;
b) accettando e facilitando il ricorso alla lingua dei segni, al Braille, alla comunicazione aumentativa alternativa e di tutti gli altri mezzi, modalità e formati accessibili, scelti dalle persone con disabilità per le loro relazioni ufficiali;
c) sollecitando gli enti privati che mettono dei servizi a disposizione del pubblico, anche attraverso Internet, di fornire informazioni e servizi in formati accessibili e utilizzabili dalle persone con disabilità;
d) incoraggiando i media, inclusi quelli che trasmettono informazioni tramite Internet, a rendere i loro servizi fruibili dalle persone con disabilità;
e) riconoscendo e favorendo limpiego delle lingue dei segni.
Articolo 22. Rispetto della vita privata
1) Nessuna persona con disabilità, quale che sia il suo luogo di residenza o il suo ambiente di vita, sarà sottoposta a intromissioni arbitrarie o illegali nella sua vita privata, nella sua famiglia, nella sua casa, nella sua corrispondenza o in altre forme di comunicazione, né ad attacchi illegali al suo onore e alla sua reputazione. Le persone con disabilità avranno il diritto di essere protette dalla legge da tali interferenze o attacchi.
2) Gli Stati Parti proteggeranno anche la riservatezza delle informazioni personali, riguardanti la salute e la riabilitazione delle persone con disabilità, sulla base delluguaglianza con gli altri.
Articolo 23. Rispetto del domicilio e della famiglia
1) Gli Stati Parti dovranno prendere delle misure efficaci e appropriate per porre fine alla discriminazione contro le persone con disabilità per tutto ciò che riguarda il matrimonio, la famiglia, la funzione parentale e le relazioni personali, sulla base delluguaglianza con gli altri, per poter assicurare che:
a) si riconosca a tutte le persone con disabilità, in età di contrarre matrimonio, il diritto di sposarsi e di formare una famiglia sulla base del pieno e libero consenso dei futuri coniugi;
b) si riconosca alle persone con disabilità il diritto di decidere liberamente e responsabilmente il numero dei figli che intendono avere, il tempo che dovrà intercorrere tra una nascita e laltra, e di avere accesso a informazioni -appropriate alletà- di educazione sessuale e pianificazione familiare , offrendo loro i mezzi necessari che permettano di esercitare questi diritti;
c) le persone con disabilità, compresi bambini e bambine, mantengano la loro fertilità, sulla base delluguaglianza con gli altri
2) Gli Stati Parti garantiranno i diritti e le responsabilità delle persone con disabilità in materia
di custodia, di tutela, di curatela, di adozione di bambini o istituti simili, quando questi concetti sono presenti nella legislazione nazionale. In ogni caso linteresse superiore del bambino è da considerare preminente. Gli Stati Parti presteranno lassistenza appropriata alle persone con disabilità nellesercizio delle loro responsabilità genitoriali.
3) Gli Stati Parti assicureranno che i bambini con disabilità abbiano uguali diritti nella loro vita in famiglia. Per poter esercitare tali diritti e per poter prevenire la dissimulazione, labbandono,
labuso e la loro segregazione: gli Stati Parti si impegneranno a fornire precocemente un largo ventaglio di informazioni, servizi e azioni di supporto ai bambini con disabilità e alle loro famiglie.
4) Gli Stati Parti vigileranno affinché nessun bambino venga separato dai genitori contro la sua volontà, a meno che le autorità competenti, a seguito di unindagine giudiziaria, non decidano conformemente alla legge e alle procedure applicabili, che questa separazione sia necessaria nellinteresse superiore del bambino. In alcun caso un bambino dovrà essere separato dai suoi
genitori a causa della sua disabilità o di quella di uno o di entrambi i genitori
5) Gli Stati Parti faranno tutto il possibile, qualora la famiglia nucleare non potesse prendersi cura di un bambino con disabilità, nel prevedere o lintervento alternativo della famiglia estesa o, se ciò non fosse possibile, un quadro familiare allinterno della comunità.
Articolo 24. Istruzione
1) Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità allistruzione. Allo scopo di assicurarne lesercizio senza discriminazione e in base al principio delle pari opportunità, gli Stati Parti faranno in modo che sia possibile accedere allistruzione nelle scuole di ogni ordine e grado, proponendo per tutto larco della vita percorsi efficaci di apprendimento miranti:
a) al pieno sviluppo del potenziale umano e del senso di dignità e di stima di sé, rafforzando il rispetto dei diritti umani, delle libertà fondamentali e della diversità umana;
b) sviluppare al massimo la personalità, il talento e la creatività delle persone con disabilità, così come le loro attitudini mentali e fisiche;
c) alla partecipazione effettiva delle persone con disabilità a una società libera.
2) Per rendere effettivo questo diritto, gli Stati Parti veglieranno affinché:
a) le persone con disabilità non vengano escluse per questo motivo dal sistema comune di educazione, così come i bambini con disabilità non siano esclusi per questo motivo dalla scuola primaria gratuita e obbligatoria o dallinsegnamento superiore.
b) le persone con disabilità possano accedere, sulla base delluguaglianza con gli altri e nella comunità in cui vivono, ad una educazione primaria integrata, di qualità e gratuita, nonché allinsegnamento secondario;
c) si giunga a sistemazioni ragionevoli in funzione delle necessità individuali;
d) le persone con disabilità beneficino, allinterno del sistema di insegnamento curricolare, del sostegno necessario per facilitare la loro effettiva istruzione;
e) delle misure di sostegno individuale efficaci siano fornite in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la socializzazione, conformemente allobiettivo della piena inclusione.
3) Gli Stati Parti daranno alle persone con disabilità la possibilità di acquisire le abilità pratiche e sociali necessarie in modo di facilitarne la piena e uguale partecipazione allistruzione e alla vita della loro comunità. A tale scopo, gli Stati Parti prenderanno delle misure appropriate, tra cui:
a) facilitare lapprendimento della scrittura Braille, della scrittura adattata e dei mezzi, modalità o formati di comunicazione migliorati e alternativi, lo sviluppo delle capacità di orientamento e di mobilità, come pure il sostegno tra pari e la tutoria;
b) favorire lapprendimento della lingua dei segni e la promozione dellidentità linguistica delle persone sorde;
c) permettere che le persone cieche, sorde o sorde e cieche- in particolare i bambini- ricevano un insegnamento impartito nella lingua e con lausilio di modi e mezzi di comunicazione che meglio si addicono a ciascuno di loro, e ciò: in ambienti che ottimizzino il progresso scolastico e la
socializzazione.
4) Al fine di contribuire a rendere effettivo questo diritto, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per impiegare insegnati, anche con disabilità, professionalmente qualificati nella lingua dei segni o nel codice Braille, e per formare personale docente ed educativo a tutti i livelli. Questa formazione includerà la presa di consapevolezza rispetto alla disabilità e limpiego di modi, mezzi e sistemi accrescitivi e alternativi di comunicazione, e di tecniche e materiali pedagogici appropriati alle persone con disabilità.
5) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità possano accedere, senza discriminazione e sulla base delluguaglianza con gli altri, allistruzione generale terziaria, alla formazione professionale, allistruzione per adulti e allapprendimento permanente. A tal fine gli stati Parti garantiranno che vengano assicurate sistemazioni ragionevoli in favore delle persone con disabilità.
Articolo 25. Salute
Gli Stati Parti riconoscono che le persone con disabilità hanno il diritto di godere del migliore stato di salute possibile, senza discriminazione per motivi di disabilità. Essi prenderanno tutte le misure appropriate per assicurare loro laccesso a servizi sanitari che tengano in considerazione le sessospecificità, inclusi i servizi di riabilitazione. In particolare gli Stati Parti:
a) forniranno alle persone con disabilità dei servizi sanitari gratuiti o a costi contenuti della stessa gamma e qualità usufruiti dalle altre persone, compresi i servizi relativi alla salute sessuale e riproduttiva ed i programmi di salute pubblica rivolti alla popolazione;
b) forniranno i servizi sanitari di cui le persone con disabilità necessitano specificamente a causa della loro disabilità, compresi la diagnosi precoce e lintervento precoce se opportuno, i servizi destinati a prevenire e ridurre al massimo le nuove disabilità, in particolare dei bambini e delle persone anziane;
c) forniranno questi servizi alle persone con disabilità il più vicino possibile alle loro comunità, zone rurali comprese;
d) esigeranno dai professionisti sanitari di prestare alle persone con disabilità cure della stessa qualità di quelle fornite agli altri, ottenendo in particolare il consenso libero e informato dellinteressato; a tale scopo i Paesi Parti condurranno delle attività di formazione ed emaneranno delle regole deontologiche per il settore pubblico e quello privato della sanità, in modo, tra laltro, di sensibilizzare il personale sui diritti delluomo, dignità, autonomia e bisogni delle persone con disabilità;
e) proibiranno nel settore assicurativo la discriminazione nei confronti delle persone con disabilità, che devono poter ottenere, a delle condizioni eque e ragionevoli, lassicurazione malattia e, nei paesi dove è prevista dalle leggi, l assicurazione sulla vita;
f) impediranno che vengano negati, a causa di una disabilità e in maniera discriminatoria, servizi sanitari o cure mediche o cibo o bevande.
Articolo 26. Abilitazione e riabilitazione
1) Gli Stati Parti prenderanno delle misure efficaci e pertinenti facendo intervenire, in particolare, lauto mutuo aiuto, per permettere alle persone con disabilità di raggiungere e conservare il massimo di autonomia, di realizzare pienamente il proprio potenziale fisico, mentale sociale e professionale, e di pervenire alla piena integrazione e alla piena partecipazione a tutti gli aspetti della vita. A tal fine, gli Stati Parti organizzeranno, rafforzeranno e svilupperanno dei servizi e dei programmi diversificati di abilitazione e di riabilitazione , in particolare nel campo della salute, dellimpiego, dellistruzione e dei servizi sociali, in modo tale che questi servizi e programmi:
a) inizino nelle fase più precoce possibile e si basino su una valutazione pluridisciplinare dei bisogni e delle capacità di ciascuno;
b) facilitino la partecipazione e lintegrazione nella comunità e in tutti i risvolti della società, siano liberamente accettati e siano messi a disposizione delle persone con disabilità in luoghi molto vicini alle loro comunità, anche se in zone rurali.
2) Gli Stati Parti promuoveranno lo sviluppo della formazione iniziale e continua dei professionisti e del personale che lavora nei servizi di abilitazione e di riabilitazione.
3) Gli Stati Parti favoriranno lofferta, la conoscenza e lutilizzo di tecnologie di ausilio e di apparecchi concepiti per le persone con disabilità, che facilitino labilitazione e la riabilitazione.
Articolo 27. Lavoro e occupazione
1) Gli Stati Parti riconoscono alle persone con disabilità il diritto di lavorare, sulla base delluguaglianza con gli altri, e in modo particolare la possibilità di mantenersi con unoccupazione liberamente scelta o accettata in un mercato del lavoro e in un contesto lavorativo che siano aperti, inclusivi e accessibili. Gli Stati Parti garantiranno e favoriranno lesercizio del diritto al lavoro, anche per coloro che hanno conseguito una disabilità in corso dimpiego, e prendendo delle misure appropriate, comprese quelle legislative, in particolare per:
a) proibire la discriminazione per motivi di disabilità su ciò che concerne tutti gli aspetti che riguardano loccupazione, e in particolare le condizioni di selezione, assunzione e impiego, la continuità dellimpiego, lavanzamento professionale e le condizioni di igiene e sicurezza sul lavoro;
b) proteggere i diritti delle persone con disabilità, nel rispetto della loro effettiva uguaglianza con gli altri, a condizioni lavorative giuste e favorevoli, comprese uguali opportunità e uguale
remunerazione per lavori di uguale valore, condizioni di lavoro sicure e salubri, incluse la protezione da molestie e l azione risarcitoria per le angherie sofferte;
c) assicurare che le persone con disabilità siano in grado di esercitare, sulla base delluguaglianza con gli altri, i loro diritti professionali e sindacali;
d) permettere che le persone con disabilità abbiano effettivo accesso ai programmi generali di orientamento tecnico e professionale, ai servizi per limpiego e alla formazione professionale continua;
e) promuovere le possibilità di impiego e di carriera delle persone con disabilità nel mercato del lavoro , così come laiuto a ricercarlo, a ottenerlo e a mantenerlo, oppure per ritornare al lavoro;
f) promuovere opportunità imprenditoriali, per aprire unimpresa, una cooperativa o un lavoro in proprio;
g) assumere delle persone con disabilità nel settore pubblico;
h) favorire limpiego di persone con disabilità nel settore privato mediante politiche e misure opportune, che possono comprendere progetti di azione positiva, incentivi o altro;
i) fare in modo che per le persone con disabilità si realizzino sistemazioni ragionevoli allinterno dei luoghi di lavoro;
j) favorire lacquisizione da parte delle persone con disabilità di esperienza professionale in un mercato del lavoro aperto a tutti;
k) promuovere dei programmi di riqualificazione tecnica e professionale, di mantenimento o reinserimento al lavoro delle persone con disabilità.
2) Gli Stati Parti assicureranno che le persone con disabilità non siano ridotte in stato di schiavitù o di servitù, e che siano protette, sulla base delleffettiva uguaglianza con gli altri, contro il lavoro forzato o obbligatorio.
Articolo 28. Livello di vita adeguato e protezione sociale
1) Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità a un livello di vita adeguato per loro stessi e le loro famiglie, in particolare lalimentazione, il vestiario e l alloggio dignitoso, e un costante miglioramento delle loro condizioni, e prenderanno misure appropriate per proteggere e promuovere lesercizio di questo diritto senza discriminazione per motivi di disabilità.
2) Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità alla protezione sociale e al godimento di questo diritto senza alcuna discriminazione per motivi di disabilità e adotteranno misure appropriate per proteggere e promuovere lesercizio di questo diritto, comprese le misure destinate a:
a) assicurare alle persone con disabilità la parità di accesso allacqua potabile, garantendo loro lutilizzo di servizi, strumenti e accessori e altri ausili corrispondenti alle necessità connesse alla loro disabilità, che siano appropriati e a prezzi contenuti;
b) assicurare alle persone con disabilità fra cui, in particolare, donne, ragazze e persone anziane, laccesso ai programmi di protezione sociale e di riduzione della povertà;
c) assicurare alle persone con disabilità e alle loro famiglie, se vivono nell indigenza lassistenza dello Stato per fronteggiare le spese causate dalla disabilità, in particolare quelle necessarie ad assicurare una adeguata formazione, un sostegno psicologico, un sussidio finanziario
o interventi di sollievo;
d) assicurare alle persone con disabilità laccesso ai progetti di edilizia residenziale pubblica;
e) assicurare alle persone con disabilità la parità di accesso ai programmi e ai benefici pensionistici.
Articolo 29. Partecipazione alla vita politica e alla vita pubblica
Gli Stati Parti garantiranno alle persone con disabilità il godimento dei diritti politici e la possibilità di esercitarli al pari degli altri, e si impegneranno a:
a) fare in modo che le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente partecipare, sulla base delluguaglianza con gli altri, alla vita politica e alla vita pubblica sia direttamente che tramite rappresentanti liberamente scelti, e in particolare che abbiano il diritto e la possibilità di votare e di essere eletti, e tra le altre misure:
I) assicurando che procedure, strutture e materiali elettorali siano appropriati, accessibili e facili da capire e da utilizzare;
II) tutelando il diritto al voto segreto e senza intimidazioni che le persone con disabilità hanno in occasione di elezioni e referendum pubblici; di presentarsi alle elezioni e di svolgere pienamente un mandato elettivo, così come di esercitare ogni pubblica funzione statale, e facilitando, se sarà il caso, luso di nuove tecnologie e tecnologie di ausilio;
III) garantendo la libera espressione della volontà delle persone con disabilità in quanto elettori, e a questo fine, se necessario e a loro richiesta, autorizzandole a farsi assistere per il voto da una persona da loro prescelta;
b) creando condizioni dove le persone con disabilità possano effettivamente e pienamente concorrere alla gestione degli affari pubblici, senza discriminazione e sulla base della parità con gli altri, e incoraggiare la loro partecipazione ad affari pubblici, anche per mezzo :
I) della loro adesione alle organizzazioni non governative o alle associazioni che si interessano alla vita pubblica e politica del paese, compresa la partecipazione alle attività e alla gestione dei partiti politici;
II) della costituzione e adesione ad organizzazioni di persone con disabilità che rappresentino le persone con disabilità a livello internazionale, nazionale, regionale, e locale.
Articolo 30 . Partecipazione alla vita culturale e ricreativa, allo svago e allo sport
1) Gli Stati Parti riconoscono il diritto delle persone con disabilità di partecipare alla vita culturale, sulla base delluguaglianza con gli altri, e prenderanno tutte le misure appropriate per fare in modo che le persone con disabilità:
a) abbiano accesso al materiale culturale in formati accessibili;
b) abbiano accesso a programmi televisivi, film, opere teatrali e altre attività culturali in formati accessibili
c) abbiano accesso ai luoghi di attività culturali come i teatri, i musei, i cinematografi, le biblioteche ed i servizi turistici e, per quanto possibile, ai monumenti e ai luoghi di importanza culturale nazionale.
2) Gli Stati Parti prenderanno delle misure appropriate affinché le persone con disabilità
possano sviluppare e utilizzare il proprio potenziale creativo , artistico e intellettuale, non solo a proprio beneficio, ma anche per larricchimento della società.
3) Gli Stati Parti prenderanno ogni misura appropriata, conformemente al diritto internazionale, per fare in modo che le leggi di tutela dei diritti di proprietà intellettuale non diventino un ostacolo irragionevole o discriminatorio allaccesso delle persone con disabilità ai prodotti culturali.
4) Le persone con disabilità avranno diritto, sulla base dell uguaglianza con gli altri, al riconoscimento e al sostegno della loro identità culturale e linguistica specifica, ivi compresi la lingua dei segni e la cultura dei sordi.
5) Al fine di permettere alle persone con disabilità di partecipare, sulla base delluguaglianza con gli altri, alle attività ricreative, di svago e sportive, gli Stati Parti prenderanno misure appropriate per:
a) incoraggiare e promuovere, il più possibile e a tutti i livelli, la partecipazione delle persone con disabilità alle normali attività sportive;
b) fare in modo che le persone con disabilità possano organizzare e mettere a punto delle attività sportive e ricreative che siano loro specifiche e di parteciparvi e, a tale scopo, incoraggiare che siano loro offerte, sulla base della parità con gli altri, istruzione, formazione e risorse adeguate;
c) fare in modo che le persone con disabilità possano accedere alle installazioni sportive, ricreative e turistiche;
d) fare in modo che i bambini con disabilità possano partecipare come gli altri bambini alle attività ludiche, ricreative, di svago e sportive, comprese quelle che si svolgono in ambito scolastico;
e) fare in modo che le persone con disabilità ottengano laccesso ai servizi da parte di coloro che sono addetti allorganizzazione di attività ricreative, di turismo, di svago e sportive.
Articolo 31. Statistiche e raccolta dei dati
1) Gli Stati Parti si impegnano a raccogliere delle informazioni appropriate, compresi dati statistici e di ricerca, che permettano di formulare e praticare delle politiche miranti a dare effetto alla presente Convenzione. Le procedure di raccolta e di conservazione di queste informazioni rispetteranno:
a) le garanzie legali, comprese quelle che discendono dalla legislazione sulla protezione dei dati, con il fine di assicurare la riservatezza e il rispetto della vita privata delle persone con disabilità;
b) le norme internazionali sottoscritte per la protezione dei diritti delluomo e delle libertà fondamentali, nonché i principi etici di raccolta e uso dei dati statistici.
2) Le informazioni raccolte conformemente al presente articolo saranno opportunamente disaggregate e utilizzate per valutare il modo con cui gli Stati Parti assolvono agli obblighi che loro incombono in virtù della presente Convenzione, e per identificare e rimuovere gli ostacoli che le
persone con disabilità incontrano nellesercitare i loro diritti.
3) Gli Stati Parti si assumeranno la responsabilità di divulgare queste statistiche, assicurando che risultino accessibili alle persone con disabilità e agli altri.
Articolo 32. Cooperazione internazionale
1) Gli Stati Parti riconoscono limportanza della cooperazione internazionale e della sua promozione, in appoggio degli sforzi compiuti a livello nazionale per rendere effettivi lo scopo e gli obiettivi della presente Convenzione, e prenderanno tra di loro delle misure appropriate e efficaci a questo riguardo e, se sarà il caso, in partenariato con le organizzazioni internazionali e regionali competenti e la società civile, in particolare con le organizzazioni di persone con disabilità. Tali misure dovranno principalmente:
a) fare in modo che la cooperazione internazionale -compresi i programmi di sviluppo internazionale- tenga conto delle persone con disabilità e sia loro accessibile,
b) facilitare e sostenere il rafforzamento delle capacità di azione, in particolare grazie allo scambio e alla condivisione di informazioni, di esperienze, di programmi di formazione e di migliori pratiche,
c) facilitare la cooperazione ai fini della ricerca e dellaccesso alle conoscenze scientifiche e tecniche,
d) fornire, se sarà il caso, assistenza tecnica e aiuto economico, anche agevolando lacquisizione e la condivisione di tecnologie di accesso o di assistenza e mediante il trasferimento di tecnologie.
2) Le disposizioni del presente articolo si applicheranno senza pregiudizio delle obbligazioni che incombono a ogni Stato Parte in virtù della presente Convenzione.
Articolo 33. Attuazione e controllo periodico a livello nazionale
1) Gli Stati Parti designeranno, conformemente al loro sistema organizzativo, uno o più punti di contatto per dare concreta attuazione alla presente Convenzione, e terranno in debita considerazione la creazione o la designazione, allinterno della loro amministrazione, di un organismo di coordinamento per facilitare azioni legate a questa applicazione nei diversi settori e a differenti livelli.
2) Gli Stati Parti, conformemente al proprio sistema amministrativo e al proprio ordinamento giuridico, manterranno, rafforzeranno, designeranno e creeranno, a livello interno, un dispositivo, che, in base alle necessità, consterà di uno o più meccanismi indipendenti per promuovere, proteggere e controllare periodicamente lapplicazione della presente Convenzione. Designando o creando tale meccanismo, terranno conto dei principi riguardanti la condizione giuridica e il funzionamento delle istituzioni nazionali di protezione e di promozione dei diritti delluomo.
3) La società civile in particolare le persone con disabilità e le loro organizzazioni rappresentative- sarà coinvolta, partecipandovi a pieno titolo, ai processi di controllo periodici.
Articolo 34. Comitato sui diritti delle persone con disabilità
1) E istituito un Comitato dei diritti delle persone con disabilità (di seguito chiamato il Comitato) che adempirà alle funzioni definite in appresso.
2) Il Comitato si compone, al momento dellentrata in vigore della Convenzione, di dodici esperti. Quando la Convenzione otterrà altre sessanta ratifiche o adesioni, la composizione del Comitato sarà incrementata di sei membri, raggiungendo così un massimo di diciotto membri.
3) I membri del Comitato parteciperanno a titolo personale e saranno persone di alta autorità morale e in possesso di riconosciuta competenza ed esperienza nel settore oggetto della presente Convenzione. Gli Stati Parti, allatto della designazione del loro candidato, sono invitati a tenere nella dovuta considerazione le disposizioni enunciate al paragrafo 3 dellarticolo 4 della presente Convenzione.
4) I membri del Comitato saranno eletti dagli Stati Parti, tenendo conto di unequa ripartizione geografica, della rappresentanza delle diverse forme di civiltà e dei principali ordinamenti giuridici, dell equilibrata presenza di ambo i sessi e della partecipazione di esperti con disabilità.
5) I membri del Comitato saranno eletti a scrutinio segreto su una lista di candidati designati dagli Stati Parti tra i loro cittadini, in occasione della riunione della Conferenza degli Stati Parti. In questa riunione, nella quale il quorum sarà costituito dai due terzi dagli Stati Parti, saranno eletti membri del Comitato i candidati che avranno ottenuto il maggior numero di voti, nonché la maggioranza assoluta degli Stati Parti presenti e votanti.
6) La prima elezione avrà luogo entro sei mesi a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione. Almeno quattro mesi prima della data di ogni elezione il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite inviterà per iscritto gli Stati Parti a proporre loro candidati entro il termine di due mesi. Quindi il Segretario generale redigerà lelenco alfabetico dei candidati così designati, con lindicazione degli Stati Parti che li hanno proposti, e lo sottoporrà agli Stati Parti alla presente Convenzione.
7) I membri del Comitato saranno eletti per quattro anni. Essi saranno rieleggibili per una volta. Tuttavia il mandato di sei membri eletti alla prima elezione, terminerà dopo due anni; immediatamente dopo la prima elezione, i nomi di questi sei membri saranno estratti a sorte dal Presidente della riunione in conformità del paragrafo 5 del presente articolo.
8) Lelezione dei sei membri aggiunti del Comitato verrà effettuata in occasione delle elezioni ordinarie, conformemente alle disposizioni del presente articolo.
9) In caso di dimissioni o di decesso di un membro del Comitato, oppure se, per qualsiasi altro motivo un membro dichiara di non poter più esercitare le sue funzioni, lo Stato Parte che aveva presentato la sua candidatura nominerà un altro esperto -che possegga i titoli e che risponda ai requisiti enunciati nelle disposizioni del presente articolo- per occupare il posto vacante e per il tempo rimanente.
10) Il Comitato adotterà un proprio regolamento interno.
11) Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite metterà a disposizione il personale e i mezzi materiali necessari al Comitato per adempiere con efficacia alle mansioni contenute nella presente Convenzione, e convocherà la riunione iniziale.
12) I membri del Comitato riceveranno, con lapprovazione dellAssemblea generale delle Nazioni Unite, degli emolumenti prelevati dalle risorse dellOrganizzazione delle Nazioni Unite alle condizioni fissate dallAssemblea generale, considerata limportanza delle funzioni del Comitato.
13) I membri del Comitato avranno diritto alle agevolazioni, privilegi e immunità che si concedono agli esperti in missione per conto dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, come stabilito nella sezione corrispondente della Convenzione sui Privilegi e Immunità delle Nazioni Unite.
Articolo 35. Rapporti presentati dagli Stati Parti
1) Ogni Stato Parte presenterà al Comitato, tramite il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, un rapporto dettagliato sui provvedimenti adottati per adempiere ai propri obblighi in virtù della presente Convenzione e sui progressi realizzati al riguardo, entro il termine di due anni dalla data di entrata in vigore della presente Convenzione per lo Stato Parte interessato.
2) In seguito, e almeno ogni quattro anni, gli Stati Parti presenteranno ulteriori rapporti, nonché ogni informazione complementare richiesta dal Comitato.
3) Il Comitato deciderà le linee guida da applicare al contenuto dei rapporti.
4) Gli Stati Parti che hanno presentato al Comitato un rapporto iniziale completo, non saranno tenuti a ripetere le informazioni già fornite nei rapporti che sottoporranno successivamente. Gli Stati Parti sono invitati a redigere i loro rapporti secondo una procedura aperta e trasparente, tenendo in debito conto le disposizioni enunciate nel paragrafo 3 dellarticolo 4 della presente Convenzione.
5) I rapporti, se del caso, dovranno indicare fattori e difficoltà che impediscono di adempiere agli obblighi previsti dalla presente Convenzione.
Articolo 36. Esame dei rapporti
1) Ogni rapporto sarà esaminato dal Comitato, che formulerà i suggerimenti e le raccomandazioni di carattere generale ritenute opportune e che trasmetterà agli Stati Parti interessati. Questi potranno rispondere comunicando al Comitato ogni informazione ritenuta utile. Il Comitato potrà chiedere agli Stati Parti ogni chiarimento complementare relativo allapplicazione della Convenzione.
2) In caso di ritardo considerevole di uno Stato Parte nella presentazione del rapporto, il Comitato potrà notificargli che sarà costretto ad esaminare lapplicazione della presente Convenzione, nello Stato Parte, a partire dalle scarse informazioni di cui è in possesso, a meno che il rapporto atteso non venga fornito entro tre mesi dalla notifica. Il Comitato inviterà lo Stato Parte interessato a partecipare a questo esame. Se lo Stato Parte risponderà presentando un rapporto adeguato, si applicherà il disposto del paragrafo 1 del presente articolo.
3) Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite metterà i rapporti a disposizione di tutti gli Stati Parti.
4) Gli Stati Parti daranno, nel proprio paese, pubblica e ampia diffusione dei rapporti per facilitare laccesso dei cittadini ai suggerimenti e alle raccomandazioni generali attinenti questi rapporti.
5) Il Comitato trasmetterà, se lo riterrà necessario, alle Istituzioni Specializzate, ai fondi e programmi delle Nazioni Unite e agli altri Organismi competenti ogni rapporto degli Stati Parti
contenete una richiesta di consigli tecnici o di assistenza tecnica, o che indichi una necessità in tal
senso, accompagnato da eventuali osservazioni e proposte del Comitato concernenti tale richiesta o indicazione.
Articolo 37. Cooperazione tra gli Stati Parti e il Comitato
1) Gli Stati Parti coopereranno con il Comitato e aiuteranno i suoi membri ad adempiere al loro mandato.
2) Nei suoi rapporti con gli Stati Parti, il Comitato accorderà tutta la dovuta attenzione ai mezzi per aumentare la capacità nazionale di applicazione della presente Convenzione, compresa la cooperazione internazionale.
Articolo 38. Relazione del Comitato con altri organismi e organi
1) Per promuovere leffettiva attuazione della presente Convenzione e incoraggiare la cooperazione internazionale nel settore affrontato:
a) le istituzioni specializzate e altri organismi delle Nazioni Unite avranno il diritto di farsi rappresentare nellesame dellattuazione di quelle disposizioni della presente Convenzione che rientrano nellambito del loro mandato. Il Comitato potrà invitare le istituzioni specializzate e tutti gli altri organismi che riterrà appropriati, a fornire pareri qualificati sullattuazione della Convenzione in settori di competenza dei loro rispettivi mandati. Il Comitato potrà invitare le Istituzioni Specializzate e gli altri organismi delle Nazioni Unite a sottoporgli rapporti sullattuazione della Convenzione in settori che rientrano nellambito della loro attività;
b) nel compimento del proprio mandato, il Comitato consulterà, nel modo giudicato più appropriato, gli altri organi competenti creati in virtù di trattati internazionali sui diritti delluomo, in previsione di garantire la coerenza delle loro rispettive linee guida nello stabilire rapporti, suggerimenti e raccomandazioni generali, e al fine di evitare duplicazioni e sovrapposizioni nellesercizio delle loro funzioni.
Articolo 39. Rapporto del Comitato
Il Comitato renderà conto delle sue attività allAssemblea generale e al Consiglio economico e sociale ogni due anni, e potrà formulare dei suggerimenti e delle raccomandazioni generali basate sullesame dei rapporti e delle informazioni ricevute dagli Stati Parti. Questi suggerimenti e raccomandazioni generali saranno incluse nel rapporto del Comitato, accompagnate, alloccorrenza, dalle osservazioni degli Stati Parti.
Articolo 40. Conferenza degli Stati Parti
1) Gli Stati Parti si riuniranno periodicamente in una Conferenza degli Stati Parti, al fine di esaminare ogni argomento concernente lapplicazione della presente Convenzione
2) Il Segretario generale delle Nazioni Unite convocherà la conferenza degli Stati Parti entro il termine di sei mesi a datare dallentrata in vigore della presente Convenzione. Le riunioni ulteriori, con cadenza biennale o su decisione della Conferenza degli Stati Parti, saranno convocate dal Segretario Generale delle Nazioni Unite.
Articolo 41. Depositario
Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite sarà il depositario della presente Convenzione.
Articolo 42. Firma
La presente Convenzione sarà aperta alla firma di tutti gli Stati e degli organismi regionali di integrazione nella la Sede dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, in New York, a partire del 30 marzo 2007.
Articolo 43. Consenso alladesione
La presente Convenzione sarà soggetta alla ratifica degli Stati firmatari e alla controfirma formale degli organismi regionali di integrazione che lhanno sottoscritta. Resterà aperta alladesione di tutti gli Stati o degli organismi regionali di integrazione che non lhanno firmata.
Articolo 44. Organismi regionali di integrazione
1) Per organismi regionali di integrazione si intendono tutte gli organismi costituiti da Stati sovrani di una data regione, ai quali gli Stati membri hanno trasferito competenza per le questioni trattate nella presente Convenzione. Nei loro strumenti di conferma formale o di adesione, questi organismi indicheranno lestensione delle loro competenze per le questioni trattate nella presente Convenzione. In seguito, notificheranno al depositario ogni modifica importante dellestensione delle loro competenze.
2) Nella presente Convenzione, i riferimenti agli Stati Parti si applicheranno a questi organismi nel limite della loro competenza.
3) In applicazione del paragrafo 1 dellarticolo 45 e del paragrafo 2 e 3 dellarticolo 47, gli strumenti depositati dagli organismi dintegrazione regionale non saranno considerati.
4) Gli organismi di integrazione regionale disporranno, per esercitare il loro diritto di voto alla Conferenza degli Stati Parti negli ambiti che risultano di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri che siano Parti della presente Convenzione. Essi non eserciteranno il loro diritto di voto si i loro Stati membri esercitano il loro, e inversamente.
Articolo 45. Entrata in vigore
1) La presente Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data di deposito del ventesimo strumento di ratifica o di adesione.
2) Per ciascuno degli Stati Parti o ciascuno degli organismi regionali di integrazione che ratificheranno o confermeranno formalmente la Convenzione o vi aderiranno dopo il deposito del ventesimo strumento di ratifica e adesione, la Convenzione entrerà in vigore il trentesimo giorno
successivo al deposito da parte di questo Stato o organismo del loro strumento di rettifica, di adesione o di conferma formale.
Articolo 46. Riserve
1) Non saranno autorizzate riserve incompatibili con loggetto e le finalità della presente Convenzione.
2) Le riserve potranno essere ritirate in ogni momento.
Articolo 47. Emendamenti
1) Ogni Stato Parte potrà proporre un emendamento alla presente Convenzione e depositarne il testo presso il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, con la richiesta di fargli sapere se sono favorevoli a una conferenza degli Stati Parti allo scopo di esaminare queste proposte e di pronunciarsi in merito. Se entro quattro mesi a decorrere dalla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncia a favore di tale conferenza, il Segretario generale convocherà la Conferenza sotto gli auspici dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti sarà sottomesso per lapprovazione allAssemblea generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, poi per accettazione a tutti gli Stati Parti.
2) Ogni emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo la data in cui il numero degli strumenti di accettazione raggiunge i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione. Successivamente, lemendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno successivo al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di adesione. Lemendamento non vincolerà che gli Stati Parti che lo hanno accettato.
3) Nel caso che così lo decida per consenso la Conferenza degli Stati Parti: un emendamento
adottato ed approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo e attinente esclusivamente agli articoli 34, 38, 39, e 40 entrerà in vigore per tutti gli Stati Parti il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero di strumenti di accettazione raggiungerà i due terzi del numero degli Stati Parti alla data della sua adozione.
Articolo 48 Denuncia
Tutti gli Stati Parte potranno denunciare la presente Convenzione con notifica scritta indirizzata al Segretario generale delle Nazioni Unite. La denuncia produrrà effetto dopo un anno dalla data in cui il Segretario generale ha ricevuto lo strumento di denuncia.
Articolo 49 Formato accessibile
Il testo della presente Convenzione sarà diffuso in formati accessibili
Articolo 50. Testi facenti fede
Della presente Convenzione, i testi in inglese, arabo, cinese, spagnolo, francese e russo faranno ugualmente fede.
In virtù di quanto sopra, i plenipotenziari sottofirmatari, autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato la presente Convenzione.
Note
In arabo, in cinese e in russo, lespressione capacità giuridica rinvia alla capacità di esercitare dei diritti piuttosto che alla capacità dagire.
________________________________________________________________________________
Traduzione non ufficiale
A cura di
U.R.A.Sa.M. Lombardia
(Unione Regionale Associazioni Salute Mentale)
e Alleanza per la Salute Mentale- Brescia