Traduzione non ufficiale ( a cura di
U.R.A.Sa.M. Lombardia- e di Alleanza per la Salute Mentale- Brescia)
Gli Stati Parti del presente Protocollo hanno convenuto:
Articolo 1
1) Ogni Stato Parte del presente Protocollo (Stato Parte) riconosce che il Comitato dei Diritti delle Persone con Disabilità (il Comitato) ha competenza per ricevere ed esaminare le comunicazioni presentate da parte o a nome di individui o gruppi di individui soggetti alla sua giurisdizione, i quali affermano di essere vittime, da parte di quello Stato Parte, di una violazione delle disposizioni della Convenzione.
2) Il Comitato non riceverà alcuna comunicazione riguardante uno Stato Parte della Convenzione che non sia parte del presente Protocollo.
Articolo 2
Il Comitato dichiarerà non ricevibile una comunicazione quando:
a) la comunicazione è anonima;
b) costituisce un abuso del diritto di presentare una comunicazione o sia incompatibile con le disposizioni della Convenzione;
c) concerne una questione che ha già esaminato o che è già stata esaminata o sia in corso di esame datanti a unaltra istanza internazionale di inchiesta o di risoluzione;
d) non sono stati esauriti, al riguardo, tutti i ricorsi interni disponibili, salvo che la procedura di ricorso si stia prolungando ingiustificatamente, o sia improbabile che il ricorrente ottenga effettiva soddisfazione;
e) è manifestamente infondata o insufficientemente motivata; o
f) i fatti oggetto della comunicazione sono avvenuti anteriormente alla data di entrata in vigore del presente Protocollo per lo Stato Parte interessato, salvo che i fatti non persistano dopo questa data.
Articolo 3
Senza pregiudizio per quanto disposto dallarticolo 2 del presente Protocollo, il Comitato sottoporrà riservatamente allattenzione dello Stato Parte interessato ogni comunicazione che gli viene indirizzata. Lo Stato Parte trasmetterà al Comitato, entro il termine di sei mesi, delle spiegazioni scritte o delle dichiarazioni chiarificatrici sullargomento, e indicando le misure eventualmente prese per rimediare alla situazione.
Articolo 4
1) Dopo il ricevimento di una comunicazione e prima di prendere una decisione sullargomento, il Comitato in qualsiasi momento potrà sottomettere allurgente attenzione
dello Stato Parte una richiesta affinché prenda delle misure provvisorie necessarie ad evitare che un danno irreparabile non venga causato alla vittima o alle vittime della presunta violazione.
2) Per il Comitato, lesercizio delle proprie facoltà discrezionali in virtù del paragrafo 1 del presente articolo, non implicherà giudizio alcuno sullammissibilità o sullargomento della comunicazione.
Articolo 5
Il Comitato esaminerà a porte chiuse le comunicazioni pervenutegli in virtù del presente Protocollo. Dopo avere esaminato una comunicazione, il Comitato trasmetterà i propri suggerimenti e raccomandazioni eventuali allo Stato Parte interessato e al postulante.
Articolo 6
1) Se il Comitato riceve informazioni attendibili che uno Stato Parte viola gravemente e sistematicamente a diritti enunciati nella Convenzione, inviterà questo Stato a collaborare nellesame dellinformazione e a presentare le sue deduzioni in merito.
2) Il Comitato, basandosi sulle osservazioni eventualmente formulate dallo Stato Parte interessato, così come di tutti gli altri ragguagli di cui dispone, potrà incaricare uno o più dei suoi membri di svolgere uninchiesta e di relazionare senza indugio sui risultati della vicenda. Linchiesta quando ciò si giustifichi e avvenga con il consenso dello Stato Parte, potrà includere una visita sul suo territorio.
3) Dopo avere esaminato le conclusioni dellinchiesta, il Comitato le trasmetterà allo Stato Parte interessato, insieme alle osservazioni e raccomandazioni ritenute opportune.
4) Dopo essere stato informato sui risultati dellinchiesta e delle osservazioni e raccomandazioni trasmesse dal Comitato, lo Stato Parte presenterà a questultimo, entro sei mesi, le proprie deduzioni.
5) Linchiesta manterrà un carattere riservato e in tutte le sue fasi procedurali sarà sollecitata la collaborazione dello Stato Parte.
Articolo 7
1) Il Comitato potrà invitare lo Stato Parte interessato a includere, nel rapporto che dovrà presentare conformemente allarticolo 35 della convenzione, dettagli circa ogni misura presa in risposta allinchiesta compiuta secondo larticolo 6 del presente Protocollo.
2) Allo scadere del termine di sei mesi previsti dal paragrafo 4 dellarticolo 6, il Comitato potrà invitare, se sarà necessario, lo Stato Parte interessato ad informarlo circa le misure prese a seguito dellinchiesta.
Articolo 8
Ogni Stato Parte potrà, al momento della firma o ratifica del presente Protocollo, o di adesione, potrà dichiarare di non riconosce al Comitato la competenza conferita dagli articoli 6 e 7.
Articolo 9
Il Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite è designato come depositario del presente Protocollo.
Articolo 10
Il presente Protocollo sarà aperto alla firma degli Stati e delle organizzazioni regionali di integrazione che hanno firmato la Convenzione, presso il Seggio dellOrganizzazione delle Nazioni Unite a New York, a partire dal 30 marzo 2007.
Articolo 11
Il presente protocollo sarà sottoposto alla ratifica degli Stati che lo hanno firmato e hanno ratificato la Convenzione o vi hanno aderito. Dovrà essere formalmente confermato dalle organizzazioni regionali di integrazione che lo hanno firmato e che hanno confermato formalmente le Convenzione o vi hanno aderito. Sarà aperto alladesione di ogni Stato o di ogni organizzazione regionale di integrazione che ha ratificato o confermato formalmente la Convenzione o che vi ha aderito, ma che non ha firmato il Protocollo.
Articolo 12
1) Per organizzazione regionale di integrazione si intenderà una organizzazione costituita da degli Stati sovrani di una determinata regione, a cui i suoi Stati membri hanno trasferito delle competenze riguardanti gli argomenti regolati dalla Convenzione e del presente Protocollo. Nei loro strumenti di conferma formale o di adesione, questi organismi indicheranno lestensione della loro competenza sugli ambiti regolati dalla Convenzione e dal presente Protocollo. Successivamente notificheranno al depositario ogni modifica sostanziale dellestensione della loro competenza.
2) Nel presente protocollo, i riferimenti agli Stati Parti si applicheranno a queste organizzazioni entro i limiti dello loro competenze.
3) Ai fini del paragrafo 1 dellarticolo 13 e del paragrafo 2 dellarticolo 15, non si terrà conto di nessun strumento depositato da una organizzazione regionale di integrazione.
4) Le organizzazioni regionali di integrazione disporranno, per esercitare il loro diritto di voto alla riunione degli Stati Parti nel campo risultante di loro competenza, di un numero di voti pari al numero dei loro Stati membri Parti del presente Protocollo. Non eserciteranno il loro diritto di voto se i loro Stati membri esercitano il loro, e viceversa.
Articolo 13
1) Soggetto allentrata in vigore della Convenzione, il presente Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo al deposito del decimo strumento di rettifica o di adesione.
2) Per ciascuno degli Stati o ciascuna delle organizzazioni regionali di integrazione che ratificheranno o confermeranno formalmente il Protocollo o vi aderiranno dopo il deposito del decimo strumento di ratifica o di adesione, il Protocollo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data del deposito da parte di questo Stato o di questa organizzazione del suo strumento di ratifica, di adesione o di conferma formale.
Articolo 14
1) Non saranno ammesse riserve incompatibili con loggetto e il fine del presente Protocollo.
2) Le riserve potranno essere ritirate in qualunque momento.
Articolo 15
1) Ogni Stato Parte potrà proporre un emendamento al presente Protocollo e sottoporlo al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Il Segretario generale comunicherà le proposte di emendamento agli Stati Parti, chiedendo di sapere se sono favorevoli alla convocazione di una riunione degli Stati Parti al fine di esaminare queste proposte e di pronunciarsi in merito. Se, nei quattro mesi successivi alla data di questa comunicazione, almeno un terzo degli Stati Parti si pronuncerà a favore della convocazione di tale riunione, il Segretario generale la convocherà sotto gli auspici dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. Ogni emendamento adottato da una maggioranza dei due terzi degli Stati Parti presenti e votanti sarà sottoposto per lapprovazione allAssemblea generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite, e in seguito per laccettazione a tutti gli Stati Parti.
2) Ogni emendamento adottato e approvato conformemente al paragrafo 1 del presente articolo entrerà in vigore il trentesimo giorno successivo alla data in cui il numero degli strumenti di accettazione raggiungerà i due terzi del numero degli Stati Parti presenti alla data della sua adozione. In seguito, lemendamento entrerà in vigore per ogni Stato Parte il trentesimo giorno seguente al deposito da parte di questo Stato del suo strumento di accettazione. Un emendamento sarà vincolante solo per quegli Stati Parti che lo hanno accettato.
Articolo 16
Ogni Stato Parte potrà denunciare il presente Protocollo per mezzo di una notifica scritta indirizzata al Segretario generale dellOrganizzazione delle Nazioni Unite. La denuncia produrrà effetto un anno dopo la data in cui il Segretario generale ha ricevuto la notificazione.
Articolo 17
Il testo del presente Protocollo sarà diffuso in formati accessibili.
Articolo 18
Del presente Protocollo, i testi in arabo, cinese, francese, inglese, russo e spagnolo faranno ugualmente fede.
In virtù di quanto sopra, i plenipotenziari sotto firmatari, autorizzati a tal fine dai rispettivi governi, hanno firmato il presente Protocollo.
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