APPROVATO ILDdl 4732: GLI INCARICATI A TEMPO DETERMINATO OTTENGONO LA RISERVA DEI POSTINEI CONCORSI DEL S.S.N.
a cura di GennaroEsposito
In data 3/11/00 è stato definitivamenteapprovato il Ddl 4732 che recava "Norme sullíorganizzazione e sul personaledel settore sanitario", il quale all'art. 2 comma 1 e 2 ha definitivamentesancito la possibilità per migliaia di colleghi medici e psicologiprecari del SSN di accedere con una riserva del 50% dei posti ai concorsiper i rispettivi profili dirigenziali del SSN. Requisito necessario perl'accesso l'aver svolto almeno 16 mesi di incarico provvisorio nella disciplinaoggetto di concorso.
Ecco il testo approvato dell'art. 2:
Art. 2.
(Disposizioni in materia di mediciincaricati provvisori e di personale laureato del Servizio sanitario nazionale)
1. Entro centottantagiorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, le aziende unità sanitarie localied ospedaliere, compresi i policlinici universitari, e gli istituti di ricovero e cura a caratterescientifico (IRCCS) sono autorizzati, nellíambito delle risorse finanziarie disponibiliper le spese del personale del Servizio sanitario nazionale, e nei limiti di quanto previstodallíarticolo 39, comma 18, della legge 27 dicembre 1997, n. 449, e successive modificazioni,a bandire concorsi, nei limiti delle dotazioni organiche definite ed approvatee nel rispetto dei princìpi desumibili dallíarticolo 6 del decreto legislativo3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con una riserva fino al50 per cento dei posti a favore del personale sanitario laureato cui sia stato conferitoun incarico provvisorio, ai sensi dellíarticolo 9, diciassettesimo comma, della legge 20maggio 1985, n. 207. I concorsi sono effettuati secondo le modalità stabilite dalregolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblica 10 dicembre 1997, n. 483.
2. La riserva di cuial comma 1 opera a favore dei soggetti i quali, anche in carenza della specializzazione nella disciplinarichiesta dal citato regolamento emanato con decreto del Presidente della Repubblican. 483 del 1997, nei cinque anni precedenti la data di entrata in vigore della presentelegge abbiano prestato servizio, per un periodo complessivo non inferiore a sedici mesie a titolo di incarico provvisorio nella predetta disciplina, presso aziende unitàsanitarie locali ed ospedaliere, compresi i policlinici universitari, o presso gli IRCCS.