OPG, OSPEDALE PSICHIATRICO GIUDIZIARIO

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Franco Scarpa, direttore dell'OPG di Montelupo Fiorentino, ripercorre in questo contributo la storia, le problematiche e le prospettive dell'assistenza psichiatrica giudiziaria

INTRODUZIONE

La nascita e la storia degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari, così denominati dal 1975 ma ben noti fin dalla fine dell'800 come Manicomi Criminali, è stata più volte affrontata e ripresa e limiterò a pochi accenni rimandando alla bibliografia per ulteriori approfondimenti.
Nate certamente per rispondere ad un bisogno di accoglienza e trattamento medico, dell'epoca, di soggetti detenuti con indubbia presenza di malattia psichica e di difficile gestione in Istiututi penitenziari, queste strutture hanno mantenuto la organizzazione penitenziaria sebendone nel tempo i flussi, e riflussi, culturali e di indirizzo organizzativi derivanti dal mutevole volere sociopolitico in tema di trattamento della devianza carceraria e della delinquenza.
Certamente tale connubio con l'Amministrazione Penitenziaria, e con le sue direttive, ha rappresentato una zavorra capace di ammortizzare anche i più volenterosi sforzi dei responsabili delle struttura che, allorchè venne definitivamente previsto fossero Medici Alienisti dell'epoca, potevano comunque godere di una certa autonomia e lungimiranza organizzativa tesa a fornire un risultato che fosse il più possibile vicino a quello di un istituto Manicomiale parallelo della organizzazione del Sistema sanitario e dell'assistenza Psichiatrica vigente.
La emanazione della Legge 180 nel 1978, che come più volte e da molti autori sottolineato, dimenticò, o dovette dimenticare, gli OPG, privò tali strutture di una valvola di uscita che consentiva una dimissione sicura degli internati (è accertato che all'epoca, fino al 1975, la maggior parte delle revoche a termine della misura di sicurezza avveniva con il contestuale ricovero in Ospedale Psichiatrico). Ciononostante, dopo un innalzamento delle presenza in OPG seccessivo alla iniziale chiusira degli O.P., il numero di presenze in OPG si è lentemente ridotto dalle oltre 2.000 degli anni ‘70 agli attuali 1200 circa, di cui non più di 900 sono prosciolti.
Infatti la possibilità di revocare la misura di sicurezza in anticipo alla scadenza (in seguito a sentenza della Corte Costituzionale del 1982) e la possibilità di non applicazione della stessa (resa più agevole dalla procedura di accertamento di pericolosità sociale successivamente alla sentenza di proscioglimento, come voluto dal rinnovato Codice di Procedura Penale) ha dischiuso opportunità di attenuare l'ineluttabilità per il prosciolto di scontare per intero la misura di sicurezza, di pari passo con il progredire del trattamento medico-psichiatrico e con la possibilità di attuare un opera di miglioramento delle condizioni di vita all'interno degli Istituti. 
La chiusura degli Ospedali Psichiatrici ha eliminato comunque il punto di riferimento, normativo ed organizzativo, cui adeguarsi ed ha reso ancora più drammatica la contraddizione della struttura. Impossibilitate a divenire sempre più realtà ospedaliere per pazienti psichiatrici, in quanto modello ormai obsoleto e superato, attirate invece dalla “galassia carceraria”, ciclicamente irrigidita dalle emergenze di lotta alla criminalità, sovraccaricate da richieste di soddisfare ambigue e pericolose richieste provenienti dall'interno (perizie ed osservazione dei detenuti per accertare le simulazioni di malattia, l'utilizzo da parte di componenti della criminalità organizzata), queste strutture hanno visto ridursi nel tempo le possibilità di intervento in una fase di "emergenza" sociale della malattia finendo così invece per funzionare da aspecifico serbatoio di controllo di problemi spesso eterogenei e marginali.
L'attuale organizzazione, certamente differenziata nelle varie realtà sociali e regionali in cui tali Istituti sono situati, appare comunque accomunata dalla comune difficoltà di essere un servizio di reale natura e priorità sanitaria, pur in una cornice carceraria, in quanto, come l'asino di Buridano, impossibilitate, o quasi , a scegliere tra due contraddittorie soluzioni:
a) essere ospedale, mantenedo comunque un difficile connubio tra personale e filosofie diverse (Agenti ed Operatori Sanitari, Cura e Custodia, Controllo e Trattamento) e nel frattempo divenire, paradossalmente, una realtà "anacronistica" dopo la Legge 180 e quindi ancor più facilmente criticabile e negabile;
b) essere Carcere, rinunciando ad ogni velleità di organizzazione di realtà e priorità trattamentali, subire totalmente l'organizzazione penitenziaria limitandosi ad assicurare, con le coponenti mediche, un servizio di consulenza e di cura che non si pre-occupa della effettiva gestione "sanitaria" della struttura.
A tale attanagliante dilemma non ci si può sottrarre in quanto, pur essendo tali strutture ignorate dal circuito della psichiatria territoriale del S.S.N., è comunque necessario raccogliere le esigenze primarie che emergono dalla richiesta, più o meno esplicita, connessa al mandato affidato alla struttura: non solo custodia dell'internato, ritenuto pericoloso socialmente, ma anche trattamento teso a risolvere la condizone clinica psichiatrica che ha generato la condotta antisociale, e riabilitazione della persona. Ciò vuol dire che è necessario organizzare e strutturare un vero e proprio servizio non condizionato dal binomio Giudizio-Internamento, che ne determina l'invio, ma centrato sulla patologia che è giustifica il provvedimento di applicazione della misura di sicurezza e, di conseguenza, centrato sulla persona che viene ivi accolta e sulle sue esigenze di trattamento.
Gli Ospedali Psichiatrici Giudiziari attualmente accolgono diverse tipologie di pazienti con diverse posizioni giuridiche.
1- Prosciolti per vizio totale di mente (art.222 CP), dichiarati socialmente pericolosi (68% della popolazione)
2- Condannati (giudicati cioè in grado di intendere e di volere al momento del reato) che durante l'esecuzione della pena sono colpiti da infermità psichica (art. 148 CP) (8,5 % della popolazione)
3- Condannati, ma con vizio parziale di mente (art. 219 CP) dichiarati socialmente pericolosi, che devono eseguire un periodo di Casa di Cura e Custodia, eventualmente in aggiunta alla pena detentiva (12,7 %)
4- Imputati, detenuti in ogni grado del giudizio e condannati che vengono sottoposti ad osservazione psichiatrica a norma dell'art. 99 DPR 431/76 per un periodo non superiore a 30 giorni (2%)
5- Imputati ai quali sia stata applicata una misura di sicurezza provvisoria (art.206 CP, 312 CPP), in considerazione della loro presunta pericolosità sociale, ed in attesa di un giudizio definitivo (5,5 %)
6- Imputati sottoposti a perizia Psichiatrica (raramente in quanto essa dovrebbe essere svolta in carcere) 
7- Imputati colpiti durante il giudizio da malattia mentale tale che essi non siano più in grado di attendere utilmente al procedimento (categoria peraltro virtualmente non più presente in quanto il ricovero e trattamento di tali soggetti compete al Servizio Psichiatrico Pubblico come previsto dall'art. 70 del Codice di Procedura Penale).
L'attuale numero di soggetti presenti negli OPG assomma a poco più di 1200 e la composizione delle patologie si può così riassumere, esaminando un campione di circa 150 internati presenti nell'OPG di Montelupo Fiorentino: 
Schizofrenici, o comunque psicotici gravi : 45% circa
Etilisti con deterioramento: 15% circa
Insufficienza mentale con disturbi psicotici 15% circa
Disturbi di personalità 25% circa
Il rimanente 5% è caratterizzato da personalità in cui non si riscontrano elementi sufficienti per un inquadramento in categorie diagnostiche codificate o con assenza di disturbi specifici.

Operano in OPG le seguenti categorie di personale medico:
1) Medici di Ruolo Direttori: appartenenti al comparto ministeriali del Pubblico Impiego sono dipendenti inquadrati nell' VIII Qualifica Funzionale, profilo Medico Direttore, ed hanno il compito di Direzione e Coordinamento della struttura sanitaria, con aggiunta, per la figura apicale, delle funzioni di referente comunque del lato Amministrativo (Funzionario Delegato);
2) Medici Incaricati: dipendenti, con rapporto di impiego speciale, dall'Amministrazione tramite la Legge 740/70, si occupano dell'assistenza sanitaria generica con un orario di lavoro di almeno 18 ore settimanali;
3) Medici di Guardia: assunti con rapporto di lavoro libero-professionale coprono il turno continuativo 24 ore al giorno per un massimo di 150 ciascuno e compenso orario;
4) Consulenti Psichiatri: operano per fornire prestazioni specialistiche con stipula di rapporto libero professionale con un massimale di orario individuale di 80 ore circa a compenso orario.
Altre figure operanti negli OPG sono i Consulenti Specialisti a rapporto libero professionale, con compenso a prestazione, per le attività specialistiche necessarie all'assistenza sanitaria: per alcuni di essi (Odontoiatria, Radiologia, Dermatologia, Cardiologia ed Elettroencefalografia) l'impegno ha cadenza settimanale e costante, mentre per altre Specialistiche vi è un minore quantitativo di richieste di presatzioni (Oculistica, Ortopedia, Pneumologia etc.).
Ad essi avnno aggiunte le categorie di personale nonmedico rappresentate da:
Agenti e personale di Polizia Penitenziaria;
Educatori Penitenziari;
Psicologi a consulenza;
Assistente Sociale.

STRUTTURAZIONE INTERNA DEGLI OPG

La strutturazione interna attuale degli OPG è, essenzialmente, caratterizzata da una suddivisione in vari reparti ai quali vengono assegnati i soggetti ricoverati nell'istituto (internatio detenuti ), in base a criteri di natura giuridica e/o sanitaria. 
I criteri di natura giuridica sono rappresentati dalla posizione giuridica dell'internato che può essere provvisoria, o per meglio dire dovuta al fatto che l'internato non ha ancora concluso per intero l'iter giuridico e gli viene, quindi, assegnata una misura di sicurezza provvisoria; oppure definitiva, dovuta al fatto, per contro, che tutti i procedimenti processuali si sono conclusi e che la misura è stata definitivamente emessa. In altre parole, si parla, generalmente, di internati “provvisori” o “ definitivi”. 
I criteri di natura sanitaria riguardano la presenza o meno di uno stato di acuzie del quadro psicopatologico o di peculiari problemi internistici e/o disabilità fisiche. Sulla base di questi criteri è, quindi, possibile, distinguere un reparto di osservazione propriamente detto, un reparto per gli internati provvisori ed un reparto per gli internati definitivi. Una quota selezionata di questi ultimi viene, inoltre, inviata in altri reparti deputati esclusivamente ad attività riabilitative.
Nel reparto di osservazione, caratterizzato da un elevato ricambio della popolazione carceraria, vengono ad essere accolte le seguenti categorie di soggetti: a) detenuti provenienti da istituti carcerari ordinari per un periodo di osservazione psichiatrica non superiore ai 30 giorni: tale valutazione viene disposta dall'autorità giudiziaria, su proposta del personale medico di qualsiasi carcere quando, a giudizio del sanitario, si sospetti la presenza di un disturbo psichiatrico; il compito dell'équipe sanitaria dell'OPG è quello, poi, di accertare se questo esista o meno e, quindi, proporre o meno l'applicazione di una misura di sicurezza, in base all'articolo 148 c.p. (nota 1, pag 11); b) internati nuovi giunti dalla libertà o da istituti carcerari ordinari, o meglio soggetti che giungono in OPG con una misura di sicurezza ancora provvisoria oppure definitiva e che devono necessariamente transitare in questo reparto per le iniziali valutazioni cliniche, psichiatriche ed internistiche, prima di essere destinati alle altre sezioni dell'ospedale; c) internati, già presenti in OPG, in fase di riacutizzazione del loro quadro psicopatologico, che necessitano, quindi, di una più attenta sorveglianza al fine di evitare gesti lesivi auto- ed etero-diretti; d) internati con peculiari problemi internistici e/o disabilità fisiche, che richiedono una più stretta assistenza e gestione delle varie problematiche cliniche. 
Le attività svolte in tale reparto, dal personale sanitario, possono essere così riassunte: a) colloqui psichiatrici e visite internistiche periodiche settimanali dei singoli internati al fine di un iniziale inquadramento diagnostico; b) individuazione del trattamento psicofarmacologico ed internistico più indicato per il singolo internato; c) gestione degli episodi di riacutizzazione del quadro psicopatologico mediante più stretta osservazione psichiatrica, interventi psicofarmacologici d'urgenza e/o contenzione fisica; d) gestione delle emergenze e dei vari problemi medici mediante interventi di guardia medica ed anche specialistici con l'ausilio delle strutture dell'Unità Sanitaria Locale convenzionate con l'OPG; e) gestione ed assistenza dei pazienti con disabilità fisiche. 
In conclusione si tratta di un reparto che, a causa delle sue peculiari connotazioni, si caratterizza per la presenza di elevati livelli di tensione emotiva che richiedono una stato di allerta del personale sanitario più intenso che negli altri reparti.
Al reparto per gli internati provvisori vengono destinati coloro per i quali la misura di sicurezza è stata applicata, appunto, in via provvisoria. Le attività svolte in questo reparto dal personale sanitario consistono, ancora, di colloqui psichiatrici e visite internistiche periodiche settimanali dei singoli pazienti, allo scopo di proseguire il monitoraggio clinico, iniziato presso il reparto di osservazione ed individuare, in maniera più mirata, il trattamento psicofarmacologico ed internistico più indicato per il singolo internato. E', inoltre, possibile, proprio perché la popolazione di internati è più omogenea e permanente rispetto a quella del reparto di osservazione, l'avvio di un progetto trattamentale risocializzante e riabilitativo interno all'istituto, tramite l'inserimento dei singoli internati, a seconda delle loro caratteristiche personologiche e quando, comunque, il quadro psicopatologico ha raggiunto una fase di sufficiente compenso, in corsi di formazione professionale (es., giardinaggio, ceramica, falegnameria, legatoria), corsi di scuola elementare e media, corsi di risocializzazione (disegno, pittura, musicoterapia, teatro, attività motoria, fotografia, cineforum ed attività audiovisiva, tennis), gruppi di auto aiuto per pazienti psichiatrici ed alcolisti ed in varie attività lavorative interne (es., scopino, spesino, conti correnti, muratore, paglionaia, lavanderia, magazzino, officina, ecc.). Per quel che riguarda, invece, la strutturazione di un progetto trattamentale esterno, è possibile, in questa fase, data la non ancora ben definita posizione giuridica dei singoli internati, avviare solo dei primi contatti con i servizi psichiatrici territoriali, che dovranno poi seguire il paziente al momento della sua dimissione, al fine di ipotizzare, eventualmente, programmi di futuro reinserimento all'esterno del paziente.
Il reparto per gli internati definitivi, infine, è quello deputato all'accoglienza di internati prosciolti e seminfermi con posizione giuridica definitiva e di detenuti in art. 148 c.p. (nota 1, pag 11), per infermità psichica sopravvenuta alla condanna. Per gli internati assegnati a questa sezione è possibile, quindi, essendo la misura di sicurezza ormai non più soggetta a ulteriori definizioni, l'avvio di un intervento di riabilitazione più approfondito ed articolato. Oltre alle attività risocializzanti già sopra descritte per il reparto degli internati provvisori, è possibile avviare, infatti, un concreto programma “di sperimentazione esterna”, caratterizzato da uscite dall'OPG così articolate: licenze orarie con volontari e con personale sanitario al fine di stemperare, da un lato, la crescente tensione emotiva derivante dal lungo internamento, e di testare, dall'altro, il progressivo riadattamento comportamentale del paziente alla vita esterna, dando così inizio ad un vero e proprio processo di riabilitazione; altre uscite sono, invece, programmate per partecipare a gruppi di riabilitazione esterni, o per l'inserimento in lavori socialmente utili od in future esperienze di cooperative lavoro, tutte facenti parte di specifici progetti riabilitativi che possono diversificarsi a seconda dei diversi istituti psichiatrici giudiziari e del diverso contesto socio ambientale in cui i singoli istituti si trovano. Per quel che riguarda, invece, i programmi di trattamento e reinserimento all'esterno in accordo con i servizi territoriali, si assiste, in questa fase, ad un intensificarsi dei rapporti tra gli operatori dell'OPG e quelli delle strutture psichiatriche in maniera proporzionalmente crescente man mano che la fine del periodo minimo della misura di sicurezza e, quindi, la futura dimissione del soggetto si avvicinano sempre più. In questa fase è importante, infatti, un'efficace collaborazione tra gli operatori delle due parti sopracitate, che deve basarsi, essenzialmente, sulla condivisione di obiettivi chiari e comuni riguardo a quello che sarà il futuro reinserimento del paziente e sul pressoché completo accordo relativo alle modalità di trattamento del soggetto, sia per quel che riguarda l'aspetto farmacologico che per quello socioriabilitativo. In altre parole, quando si delineano tali obiettivi, si deve intendere, in primo luogo, la sede esterna più idonea al reinserimento del paziente; il che cosa il soggetto andrà a fare in tale sede; e le possibilità, infine, dei servizi nel continuare a seguire il paziente sia per il trattamento farmacologico che per quello riabilitativo-risocializzante. Per quanto concerne la sede, è oltremodo difficile e, possibile, comunque, solo in un'esigua percentuale di casi, il rientro in ambito familiare, dati i vari gradi di disgregazione che si riscontrano nei nuclei familiari dei pazienti psichiatrici, da un lato non più in grado di gestire psicologicamente e materialmente il proprio congiunto, dall'altro, addirittura, neppure più esistenti come nucleo stesso. E', talvolta, molto difficoltoso anche il rientro nell'ambiente sociale, che ostacola, spesso, sia involontariamente che volontariamente il reinserimento del soggetto, a causa del naturale, ed ormai storicamente radicato, processo di rifiuto che la società ha verso la follia in associazione con il fatto-reato. La sede più idonea è, quindi, un luogo, in genere esterno sia all'ambito familiare che sociale, che ospita altri soggetti con gli stessi problemi e la stessa storia ed in cui équipe sanitarie multidisciplinari svolgono importanti funzioni di assistenza clinica e socio-riabilitativa. In altre parole, si fa riferimento a quelle “strutture intermedie”, “comunità”, “case alloggio”, “case di riposo”, ed altre ancora, tutte con proprie peculiarità riguardo alla strutturazione interna ed al tipo di trattamento, ma che, comunque, rappresentano una tappa intermedia, di passaggio, ed oltremodo importante di quello che dovrebbe essere il definitivo reinserimento del soggetto nella società. Tale processo, infatti, non può che avvenire in modo graduale, progressivo e ciò rappresenta o dovrebbe rappresentare, appunto, la linea operativa guida e comune, condivisa sia dagli operatori dell'OPG che da quelli dei servizi psichiatrici territoriali, in maniera tale che non vi sia una brusca frattura tra il “vivere nell'OPG” ed il “vivere di nuovo all'esterno”. Per quel che riguarda il che cosa il soggetto andrà a fare, ciò dovrà essere deciso sulla base di criteri eminentemente clinici che si rifanno, essenzialmente, al quadro psicopatologico, al suo grado di compenso, al livello delle capacità cognitive e comportamentali ancora integre e non intaccate dalla malattia, alle caratteristiche personologiche generali del soggetto. 
Vi è inoltre, nell'ambito degli OPG, un reparto deputato essenzialmente a programmi di risocializzazione e riabilitazione interna. Esso accoglie, naturalmente, soggetti “definitivi” (internati prosciolti e seminfermi con posizione giuridica definitiva; detenuti in art. 148 c.p., per infermità psichica sopravvenuta alla condanna), ma che vengono selezionati e destinati a tale sezione solo sulla base di criteri clinici: la presenza, cioè, di disabilità psichiche residue che permangono una volta che le fase più acuta ed impegnativa del loro quadro psicopatologico si è risolta ed equilibrata ormai da tempo. E' su queste disabilità psichiche che l'équipe sanitaria incentra il suo principale sforzo nel tentativo di far recuperare quelle capacità psichiche che lunghi anni di malattia psichiatrica hanno affievolito. Tale recupero viene attuato, per quel che riguarda l'esperienza ormai in atto da circa dieci anni presso l'OPG di Montelupo Fiorentino, mediante l'organizzazione e lo svolgimento di peculiari attività riabilitative, oltre quelle già riportate per il reparto per gli internati definitivi e per i provvisori, secondo il seguente schema. Innanzitutto, in questo reparto è prevista l'apertura continuativa delle celle dalle ore 08.00 alle ore 20.00. Ciò ha reso indispensabile strutturare la vita interna alla sezione valorizzando gli spazi comuni (sala ritrovo e cortile interno) attraverso l'organizzazione di attività socializzanti così articolate: a) attività ricreative (giochi da tavolo, partite a carte, ping-pong ecc. con organizzazione di tornei); b) gruppi di lettura (quotidiani, giornali, eventualmente libri); c) consumazione in comune di tutti i pasti giornalieri, per tutti i giorni della settimana, creando anche un ambiente più gradevole (tavoli apparecchiati, uso di tovaglie etc.); l'intento è quello di far si che la condivisione di questi momenti possa favorire l'aggregazione e consentire al paziente di riappropriarsi di quei gesti che rimandano alla "normalità" della vita quotidiana; proprio per questo, tale spazio viene fatto gestire in massima parte dai pazienti stessi, che si preoccupano di curare l'ambiente in cui i pasti si svolgono; d) assemblee di reparto, mensili, tra operatori e pazienti per discutere insieme i problemi sorti ed avanzare proposte circa la vita della sezione; e) programmazione di feste ed incontri, da effettuare con la partecipazione del volontariato, la cui organizzazione viene gradualmente delegata alle capacità decisionali degli internati stessi; f) individuazione ed attuazione di programmi personalizzati tesi al recupero di abilità compromesse, quali: 1) l'igiene e cura di sé e, quindi, cura dell'ambiente (propria stanza in particolare), nonché cura del proprio abbigliamento, con l'assistenza di un infermiere che segue i pazienti compromessi su questo piano, aiutandoli nello svolgimento di queste attività con l'obiettivo di arrivare ad una graduale autonomia; 2) capacità socio-relazionali mediante l'assistenza di un infermiere che si occupa di stimolare il paziente compromesso su questo piano ad alzarsi dal letto, uscire dalla stanza, attivando le sue capacità relazionali (mediante attività anche banali tipo una partita a carte ecc.), prima attraverso un rapporto personalizzato, in seguito favorendo la sua interazione con i compagni.
Al fine di realizzare le attività sopra elencate è infatti necessario la formazione di un'équipe multidisciplinare, per ciascuno dei reparti, che, generalmente, può essere cosi formata: da un vicedirettore sanitario; da consulenti psichiatri; da una medico internista; dal personale infermieristico; da uno psicologo e da un educatore; da operatori volontari, quali ad esempio, gli obiettori di coscienza; e dal personale di custodia, per ciascun reparto, al fine di assicurare e coadiuvare lo svolgimento delle attività riabilitative proposte. Al fine, inoltre, di valutare l'andamento delle attività e dei vari programmi personalizzati si effettuano riunioni settimanali di tutti gli operatori componenti l'équipe dei rispettivi reparti.

SANITARIZZAZIONE DEGLI OPG

Nell'ambito degli istituti psichiatrici giudiziari, è, attualmente, nella fase di completamento un processo che secondo una recente disposizione dell'Amministrazione penitenziaria viene definito di “ sanitarizzazione” degli OPG, o meglio di una loro ulteriore trasformazione interna verso un sempre maggior avvicinamento all'organizzazione degli ospedali. E', quindi, in atto un intensificarsi di interventi ed attività di tipo sanitario, senza che per questo la componente custodialistica debba essere diminuita nel numero o sminuita in quanto a competenze, ma, anzi, integrata sempre più, e per quanto possibile, nei programmi di cura e trattamento. Tale processo prevede, infatti, la completa apertura delle celle per la maggior parte del giorno, come già in atto nei reparti di tipo riabilitativo, e l'inserimento progressivo e selezionato degli internati in varie attività socializzanti e riabilitative. L'avvio di questa trasformazione è stato possibile con un forte incremento del personale infermieristico che dopo un opportuna ed adeguata formazione verrà impiegato specificatamente nei progetti riabilitativi dei singoli istituti.

PROBLEMI

L'avvio del processo di rinnovamento sopra descritto ha, comunque, messo in luce con maggiore evidenza quelli che sono i problemi di maggior rilievo nell'ambito dell'attività e dell'organizzazione dell'OPG: far conciliare cura e custodia, formare personale specializzato ed i rapporti con il servizio sanitario nazionale, sono temi che ricorrono spesso, destano quotidianamente preoccupazione ed ostacolano l'attività degli operatori dell'OPG.
Conciliare attività sanitaria ed attività custodiale.
Nel descrivere il modello organizzativo di un OPG, si deve, primariamente, tenere in considerazione che le sue principali componenti sono rappresentate, da un lato, da quella sanitaria tendente, per sua formazione culturale, al trattamento ed al recupero, dall'altra, da quella penitenziaria propriamente detta che nella custodia e nel rigido controllo trova i suoi principi fondatori. Tali componenti sono spesso in conflitto tra loro o, addirittura, difficilmente compatibili. E', infatti, problematico curare ed, al tempo stesso, limitare la libertà personale. Ciò è maggiormente vero quando curare, come nel caso degli OPG, presuppone un intervento trattamentale variamente articolato, che va dalla somministrazione di psicofarmaci all'adozione di strumenti psicoterapeutici di vario livello e complessità, nonché di varie attività socio-riabilitative: per tale tipo di intervento, dunque, l'incanalamento della libertà personale in rigide normative, proprie dell'istituzione carceraria, ostacola non poco il tentativo di recuperare e di ripristinare le alterate capacità psicofisiche e comportamentali dei soggetti ricoverati in OPG. La possibile risoluzione a tale difficoltà nell'attività trattamentale effettuata negli OPG sarebbe quella di far si che tali due componenti abbiano conoscenze, attitudini e motivazioni condivisibili, che, quindi, ricevano una formazione il più possibile uniforme, che permetta alle due parti di aver punti di contatto. Tale soluzione, tuttavia, rappresenta di per sé uno dei problemi che si incontrano nell'organizzazione interna degli OPG.

FORMAZIONE DEL PERSONALE

Con l'avvio del processo di ulteriore “sanitarizzazione” degli OPG descritto prima, uno dei problemi che deve essere seriamente affrontato è quello della formazione del personale sanitario infermieristico e di custodia. Per quel che riguarda il personale infermieristico, l'aspetto più peculiare è rappresentato dal rapporto con il malato psichiatrico che si deve instaurare sia per le attività di reparto routinarie, sia per quelle che sono e saranno sempre più le attività di riabilitazione. E', quindi, necessario arrivare a formare degli operatori di riabilitazione, capaci di sitmolare le affievolite capacità psichiche e comportamentali del malato di mente-reo, e di farlo riuscendo a comprendere i livelli di tensione, di gratificazione dello stesso, che si incontrano sovente nel corso di tale tipo di trattamento. Il compito non è facile poiché non esistono delle scuole specificatamente indirizzate in tal senso e di conseguenza il personale infermieristico che viene assegnato agli OPG non proviene da un filtro selettivo che tenga conto, soprattutto, dell'attitudine e della motivazione interiore ad operare con il malato psichiatrico. La formazione deve, quindi, avvenire sul campo o meglio nell'ambito degli OPG stessi, tramite corsi di formazione ma soprattutto tramite un lavoro di gruppo, di mutua cooperazione tra i componenti dell'équipe sanitaria.
Ben più difficoltoso appare il compito di formare il personale di custodia alla interazione con il folle-delinquente. L'educazione di base ricevuta da tale personale è, infatti, orientata soprattutto alla custodia dei delinquenti “normali”, all'avere a che fare, quindi, con persone che possiedono capacità psichiche integre ed ancora efficienti, se pur utilizzate a scopo criminoso. Rigido controllo, continua allerta, decisione di intervento sono tutte modalità comportamentali adottate dal personale di custodia nei penitenziari ordinari, ma che non sono efficaci quando si deve operare con soggetti sofferenti di disturbi psichici, ancorché rei di delitti più o meno gravi contro la società. Per il personale di custodia destinato agli istituti psichiatrici giudiziari si dovrebbe, quindi, effettuare una specie di formazione “specialistica” atta non solo ad allargare le conoscenze nel campo dei disturbi mentali, ma anche ad educare alla collaborazione con le varie figure del corpo sanitario nell'opera trattamentale riabilitativa svolta negli OPG. E' proprio per questo che l'Amministrazione Penitenziaria, conscia di tale crescente problema come anche del riscontro che una sempre maggiore percentuale dei detenuti negli istituti penitenziari ordinari presentano disturbi mentali, sta organizzando e realizzando corsi specifici di formazione, per il personale di custodia, sul disagio psichico in ambito carcerario sia ordinario che psichiatrico giudiziario.

RAPPORTI CON I SERVIZI PSICHIATRICI TERRITORIALI

Come descritto precedentemente, è molto importante che vi sia una fattiva collaborazione tra gli operatori dell'OPG e quelli dei servizi psichiatrici territoriali che dovranno prendersi carico dei pazienti, una volta dimessi dagli istituti psichiatrici giudiziari. La transizione, infatti, dell'internato dal “vivere nell'OPG” al “vivere di nuovo all'esterno” è molto delicata, deve essere gestita con cura e nei minimi dettagli per evitare che si trasformi in un ulteriore fonte di scompenso ed esacerbazione della malattia psichiatrica e, di conseguenza, del rischio di commettere, di nuovo, un reato. Ecco, quindi, che in questa fase di transizione i servizi psichiatrici devono essere costantemente presenti, non solo fisicamente mediante continue visite agli OPG da parte dei referenti psichiatri, ma anche, più in generale, come servizio sanitario nazionale, offrendo cioË tutte le possibili risorse assistenziali nel campo della salute mentale mediante la costituzione di proprie strutture atte all'accoglienza dei pazienti psichiatrici oppure utilizzando di analoghe strutture private convenzionate con il servizio stesso. Purtroppo, l'auspicata costante “presenza” di tali servizi si realizza solo in sporadici casi, mentre è più frequente che i contatti avvengano in maniera subcontinua oppure che non vi siano affatto, a meno che non vengano stimolati dagli operatori stessi dell'OPG. 
Le ragioni di ciò possono essere varie. Una di queste può essere individuata nei timori suscitati, anche negli stessi referenti psichiatri territoriali, dalle gravose responsabilità di dover gestire sul territorio il folle-reo, timori che rispecchiano, spesso e volentieri, quelli del contesto socio-ambientale che è stato luogo del reato e che ostacola non poco l'eventuale reinserimento del malato di mente che lo ha commesso, anche quando vi siano strutture adeguate all'accoglienza ed assistenza dello stesso. Tali paure si traducono in una specie di “rimozione” del problema del reinserimento del folle-reo che vede i referenti psichiatri operare, inconsciamente o anche consciamente, nella direzione opposta, e cioË nel ritardare il riaccoglimento del soggetto da parte della società. La richiesta, talvolta più esplicita, talvolta meno, effettuata spesso dai referenti psichiatri del territorio agli operatori dell'OPG è quella di prolungare il periodo della misura di sicurezza e, quindi, l'internamento del paziente nell'OPG. 
Un'altra ragione, spesso collegata a questa, è la cronica carenza di quelle strutture “intermedie”, previste dalla legge n. 180 del 1978 in sostituzione dei vecchi manicomi civili. Con la definitiva chiusura di questi, alla data del 31 dicembre 1996, sancita dalla legge finanziaria del 1994, la situazione si è ulteriormente acuita in quanto la riconversione dei vecchi ospedali psichiatrici nelle varie forme di strutture intermedie, quali le “case famiglia”, o le “ comunità ad alta intensità” ed altre ancora, non è stata ancora completata. Ciò ha condotto a gravi ritardi nell'inserimento all'esterno dei malati di mente ricoverati in OPG. In altre parole, si è assistito ad un protrarsi, spesso per svariati anni, dell'internamento degli stessi nell'ambito psichiatrico-carcerario, quindi, ad una prolungata carcerazione che da taluni è stato definita, con eccessiva enfasi, “ergastolo bianco”. Al di là di tale definizione è, comunque, comprensibile come sia oltremodo antiterapeutico, nonché contrario ai comuni principi etici, il trattenere in un ambito carcerario, anche se, al tempo stesso, ospedaliero-riabilitativo, il malato di mente-reo che ha raggiunto una fase di sufficiente compenso psichico-comportamentale tale da far venire meno la pericolosità sociale. Si viene a creare, così, una sorta di circolo vizioso che viene, talvolta, interrotto dall'azione dell'autorità giudiziaria, nelle vesti del magistrato di sorveglianza, il quale dispone l'immediata dimissione dell'internato ed il suo invio in un servizio psichiatrico di diagnosi e cura, per il periodo minimo previsto dalla legge (sette giorni). I servizi psichiatrici territoriali vengono, quindi, messi in condizione di doversi finalmente attivare nel cercare una soluzione idonea all'inserimento del soggetto.

PROPOSTE PER UNA RIFORMA

Il crescente interesse accumulatosi, negli ultimi decenni, intorno al sistema psichiatrico giudiziario, per le ragioni storiche e le varie problematiche sociali precedentemente esposte, si è, alfine, tradotto nella promulgazione di due leggi sul tema dell'imputabilità, del trattamento del folle-reo, e, quindi, più in generale, del superamento degli OPG. Esse, sono, secondo il rispettivo ordine di presentazione in parlamento, la: 1) Proposta di legge del deputato, On. Francesco Corleone: Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato; e la 2) Proposta di legge delle Regioni Emilia Romagna e Toscana: Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), nuova disciplina della imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione.

La proposta di legge dell'On. Corleone (riportata per intero in Appendice I), si connota per una radicale riforma del concetto di imputabilità, prevedendo, infatti, una totale abolizione della non imputabilità dei soggetti malati di mente ed autori di reato. Secondo l'On. Corleone, come lui stesso afferma nella relazione introduttiva alla presentazione della legge al parlamento, il proscioglimento dal reato conseguente alla non imputabilità per infermità psichica negherebbe al malato di mente di accedere a quei benefici e facilitazioni al reinserimento sociale che possono invece essere usufruiti dai soggetti “sani di mente” condannati a pena detentiva. Con l'applicazione della misura di sicurezza e l'invio, quindi, nell'ospedale psichiatrico giudiziario, sempre secondo le testuali parole dell'On. Corleone, “...la società evita il proprio dovere di punire chi infrange la legge e, in sostituzione di una riabilitazione umana e sociale in un ambito penale, il malato di mente viene punito con la restrizione ed il trattamento di un contesto psichiatrico...”. 
In sintesi, i punti salienti di tale legge sono i seguenti: l'abolizione dell'istituto della non imputabilità (art.1, Appendice I); il riconoscere, di conseguenza, al malato di mente autore di reato la capacità di intendere e di volere, la sua imputabilità e possibilità di essere soggetto alle pene previste dal codice penale per il tipo di reato commesso (art. 1, Appendice I); l'abolizione, quindi, delle misure di sicurezza (artt. 4 e 8, Appendice I); la cura e la tutela della salute del malato di mente dovrebbero essere, quindi, assicurate nel carcere di destinazione da strutture adeguate alla cura dei disturbi mentali, che vengono costituite ed organizzate all'interno dell'istituto penitenziario stesso (art. 13, Appendice I); la collaborazione con i servizi psichiatrici territoriali che devono assicurare l'assistenza medica-psichiatrica nelle strutture carcerarie sopracitate, nonché formulare i programmi di riabilitazione (art. 14, Appendice I).

La proposta di legge della Regione Emilia Romagna e Toscana (riportata per intero in Appendice II), si pone invece su di una linea diametralmente opposta, anche se propone varie modifiche ed innovazioni nell'ambito del concetto di imputabilità nonché una più organica riforma degli ospedali psichiatrici giudiziari. 
Pur mantenendo la figura giuridica della non imputabilità, tale proposta di legge prevede, ad esempio, l'abolizione della seminfermità di mente o vizio parziale di mente come causa di non imputabilità, anche se alcune condizioni psicopatologiche possono determinare un'attenuazione e, quindi, diminuzione della pena (art. 1, Appendice II). 
Viene conservato il concetto di pericolosità sociale, di cui si prevede una più puntuale definizione tramite criteri oggettivi e, quindi, anche l'applicazione della misura di sicurezza nei confronti di chi è ritenuto non imputabile. Tale misura non verrebbe applicata, secondo tale proposta, per i reati per cui è prevista una pena pecuniaria, per i delitti colposi e per quelli la cui pena non sia superiore ai dieci anni (art. 3, Appendice II). Due sono, quindi, i tipi di misura di sicurezza proposti dalla legge: a) l'assegnazione ad un istituto in cui oltre al trattamento psichiatrico sia garantita la custodia, misura che viene applicata alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia non inferiore a dieci anni (art. 4, Appendice II); b) l'affidamento al Servizio Sociale, misura che si applica alle persone che abbiano commesso un reato per il quale la pena massima sia inferiore a dieci anni, e che, qualora non risulti adeguata, può esser convertita, dal giudice, nella prima (art. 6, Appendice II).
Le strutture per il trattamento psichiatrico custodito sopracitate verrebbero create in ogni regione e per un numero di pazienti non superiore a trenta unità. Sarebbero, inoltre, cogestite dal Servizio Sanitario Nazionale, per quel che riguarda le attività sanitarie, e dall'Amministrazione Penitenziaria, per le responsabilità del servizio e le attività custodiali, per altro più limitate rispetto a quelle attualmente vigenti negli OPG (art. 5, Appendice II). 
Viene inoltre previsto che il giudice di Sorveglianza che dispone la misura di sicurezza, accerti periodicamente la permanenza della pericolosità: ogni anno per la misura del ricovero in istituto, ogni sei mesi per quella dell'affidamento al Servizio Sociale, ed in tempi diversi, su richiesta dell'interessato o per altre motivate ragioni (art. 7, Appendice II). 
La proposta di legge in questione cerca, inoltre, di delineare una più organica strutturazione dell'istituto della perizia psichiatrica, in quanto si tratta di una prestazione professionale delicata che assolve ad un'altrettanto delicata funzione. L'intento è quello di conferire una maggiore dignità istituzionale al consulente tecnico (psichiatra in questo caso) d'ufficio, assicurando, ad esempio, che la sua opera risponda maggiormente a criteri obiettivi di valutazione. Per questo viene proposta la costituzione di una specie di “pool” di psichiatri abilitati alle perizie che dovrebbero essere chiamati in causa a rotazione al fine di evitare che il rapporto tra il giudice ed il perito si fondi più sull'affinità ideologiche e sulla fiducia personale che sull'obiettiva evidenza dei fatti (art. 15, Appendice II). Per quel che riguarda la perizia sull'imputabilità, il perito psichiatra non si dovrebbe pronunciare sulla pericolosità che, invece, dovrebbe essere valutata in base ad elementi non solo di natura psicopatologica, e, comunque, effettuata in un secondo tempo dopo che sono stati effettuati trattamenti psichiatrici (art. 13, Appendice II).

CONCLUSIONI

A conclusione di questo breve excursus ciò che sembra più evidente è la sensazione ormai diffusa e radicata che il sistema psichiatrico giudiziario sta vivendo una fase evolutiva di risveglio, di volontà di rinnovamento come mai era venuto in passato.
Nonostante la storia contribuisca a mantenere l'immagine dell'OPG come ancora un qualcosa di orribile ed inviso alla gran parte della società, si sta assistendo, ormai da circa un decennio, ad un rinnovamento interno che ha contribuito a trasformare gli istituti manicomiali giudiziari in luoghi di vera cura e, soprattutto, di riabilitazione del disagio psichico. Come precedentemente detto, numerose sono le attività trattamentali e socioriabilitative svolte, all'interno dell'OPG, così come varie ed altrettanto numerose sono le figure professionali che, di giorno in giorno, operano con efficacia ed elevata motivazione al recupero delle affievolite abilità psichiche del malato di mente-reo. 
I tanto bistrattati e tremendi istituti psichiatrici giudiziari non sono più, quindi, quei luoghi semplici contenitori di orribili ed inimmaginabili sofferenze psichiche, avulsi dal mondo esterno, dal contesto sociale, ma luoghi di reale cura che sono e vogliono essere sempre più vicino a questo. E' non a caso, infatti, che sia stato messo in atto un processo di “sanitarizzazione” degli istituti psichiatrici giudiziari, allo scopo non solo di operare una trasformazione interna in senso sempre più curativo-riabilitativo, ma anche di incentivare l'apertura verso l'esterno, il dialogo con la società. 
Si è constatato, tuttavia, come varie sono ancora le difficoltà da superare e come la normativa giuridica in materia necessiti di una revisione, di un adeguamento alla evoluzione della società. Ecco, infatti, che tale bisogno si è tramutato in proposte di riforma di diverso indirizzo che possono suscitare e probabilmente susciteranno dibattiti, ma che sono il segno inequivocabile di una fase dinamica di necessità e volontà di rinnovamento, annunciatrice della costituzione di un importante passo verso il superamento degli OPG.

APPENDICE I

Proposta di legge del deputato, On. Francesco Corleone.

Norme in materia di imputabilità e di trattamento penitenziario del malato di mente autore di reato.
Art. 1
L'articolo 88 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 88 - (Vizio totale di mente) - L'infermità psichica non esclude, né diminuisce l'imputabilità”.
) - L'infermità psichica non esclude, né diminuisce l'imputabilità”.
2. 2. L'articolo 89 del codice penale è abrogato.
Art. 2
Il secondo comma dell'articolo 108 del codice penale è abrogato.
Art. 3
Al numero 2 del primo comma dell'articolo 147 del codice penale dopo le parole: “di grave infermità psichica” sono aggiunte le seguenti: “o psichica;”.
Art. 4
L'articolo 148 del codice penale è abrogato.
Art. 5
Al primo comma dell'articolo 206 del codice penale le parole: “o l'infermità di mente,” e le parole: “ o in un manicomio giudiziario”, sono soppresse.
Art. 6
Il secondo comma dell'articolo 212 del codice penale è abrogato.
Art. 7
Al primo comma dell'articolo 219 del codice penale le parole: “di infermità psichica o” sono soppresse.
Art. 8
L'articolo 222 del codice penale è abrogato.
Art. 9
L'articolo 232 del codice penale e sostituito dal seguente:
“Art. 232. - (Minori in stato di libertà vigilata) - La persona di età minore non può essere posta in stato di libertà vigilata, se non quando sia possibile affidarla ai genitori o a coloro che abbiano obbligo di provvedere alla sua educazione o assistenza, ovvero ad istituti di assistenza sociale”.
Art. 10
L'articolo 70 del codice penale è sostituito dal seguente:
“Art. 70. - (Accertamenti sulla capacità dell'imputato) - 1. Quando l'imputato a causa di infermità psichica non sia in condizione di partecipare al processo se non derivandone pregiudizio alla salute, il giudice, se non deve pronunciare sentenza di proscioglimento o di non luogo a procedere, dispone con ordinanza, in ogni stato e grado di procedimento di merito, la sospensione del procedimento. In tal caso informa, ove occorra, l'autorità competente per l'adozione delle misure previste dalle leggi sull'assistenza psichiatrica. Per gli accertamenti necessari il giudice può anche ordinare una visita medica”. 
Art. 11
L'articolo 286 del codice di procedura penale è sostituito dal seguente:
“Art. 286. -(Custodia cautelare in luogo di cura). - 1. Se il soggetto è affetto da infermità psichica tale da non poter essere condotto in carcere, il giudice ordina la custodia dell'imputato nel luogo in cui si trova per mezzo degli agenti della forza pubblica, ovvero il ricovero dell'imputato in un pubblico ospedale sotto la medesima custodia, se appare necessaria, fino a che le condizioni di salute dell'imputato siano tali da permetterne il trasferimento in carcere. In ogni caso si osservano le norme sull'assistenza psichiatrica”.
Art. 12
Al comma 2 dell'articolo 220 del codice di procedura penale le parole: “indipendenti da cause patologiche” sono soppresse.

Art. 13
Dopo il settimo comma dell'articolo 11 della legge 26 luglio 1975, n. 354, e successive modificazioni, è inserito il seguente:
“I soggetti sofferenti di disturbi psichici, che si trovano in stato di detenzione per custodia preventiva o per espiazione di pena, hanno diritto di ricevere in carcere le cure mediche e l'assistenza psichiatrica necessaria per il recupero della salute a scopo di riabilitazione. Per i soggetti sofferenti di gravi disturbi psichici, condannati a pene detentive superiori a due anni, il Ministro di grazia e giustizia organizza, con proprio decreto, su basi territoriali regionali, una o più sezioni carcerarie, ognuna delle quali con capienza non superiore a venti detenuti, opportunamente attrezzate per la costituzione del gruppo terapeutico, provvedendo d'intesa con i competenti organi della regione e con i servizi psichiatrici territoriali. Le direzioni degli istituti carcerari sono tenute a segnalare ai centri medici e di assistenza sociale regionale competente coloro che, liberati dal carcere, siano bisognevoli di cure e di assistenza”.
Art. 14
Dopo l'articolo 13 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
“Art. 13-bis. - (Piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica). - 1. All'inizio dell'esecuzione della pena detentiva, per i detenuti malati di mente viene elaborato un apposito piano di cura ed assistenza medico-psichiatrica, a cui viene data attuazione nel corso dell'esecuzione, finché occorra.
2. I servizi psichiatrici territoriali del luogo in cui viene eseguita la pena sono tenuti a prestare ai detenuti infermi di mente l'assistenza medico-psichiatrica di cui abbisognano.
3. In conformità con le norme sul servizio sanitario il detenuto infermo di mente, sotto il controllo del giudice di sorveglianza ed in accordo con questo, sceglie il medico dell'unità sanitaria locale cui affidare la cura della sua salute psichica. Il detenuto può chiedere l'assistenza anche di un medico di fiducia. In tal caso le cure vengono concordate tra i due medici. 
4. Il medico dell'unità sanitaria locale, dopo aver compiuto sul detenuto gli accertamenti medici necessari, elabora il piano di assistenza medico-psichiatrica che, in conformità con i principi sanciti in materia di assistenza psichiatrica dalla legge 23 dicembre 1978, n.833, istitutiva del Servizio sanitario nazionale, ritiene maggiormente idoneo alla cura ed alla riabilitazione del malato. Il piano è redatto per iscritto ed è corredato da una relazione esplicativa scritta e motivata.
5. Il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica viene sottoposto al controllo del giudice di sorveglianza. Questi, dopo aver ottenuto il consenso del detenuto, dichiara il piano di cura esecutivo e prende, ove occorra, i provvedimenti che ne rendano possibile l'attuazione.
6. In accordo con il giudice di sorveglianza e con il detenuto, il medico dell'unità sanitaria locale che ha redatto il piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica provvede per la parte medica a darvi attuazione, segue il detenuto quale suo paziente e controlla l'evoluzione della terapia. Periodicamente, in ogni caso per lassi di tempo non superiori a novanta giorni, riferisce al giudice di sorveglianza. Con relazione scritta espone la valutazione clinica sull'andamento delle cure prestate ed ove occorra propone, motivandole, modifiche ed integrazioni al piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica.
7. E' obbligo degli organi penitenziari provvedere affinché per ogni infermo di mente sottoposto ad esecuzione di pena detentiva sia elaborato un adeguato piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica a tutela della sua salute psichica ed a scopo riabilitativo: è diritto di ogni detenuto malato di mente ottenere l'elaborazione e l'attuazione di detti piano in conformità con le esigenze della propria salute psichica.
8. Il trattamento penitenziario di cui all'articolo 13 viene attuato nei confronti dei detenuti malati di mente, tenute in debito conto le esigenze della terapia medico-psichiatrica”.
Art. 15.
Dopo l'articolo 14-quater della legge 28 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente:
“Art 14-quinquies. - (Modalità del trattamento delle sezioni carcerarie regionali). - 1. Alle sezioni carcerarie regionali di cui all'articolo 11 sono assegnati per l'espiazione della pena di soggetti condannati a pena detentiva superiore a due anni che per il tipo ed il grado di malattia psichica da cui sono affetti non possono ricevere in carcere cure adeguate. In via del tutto eccezionale a queste sezioni possono venire assegnati anche gli imputati sottoposti a custodia preventiva, allorquando a causa della precarietà del loro stato psichico deriverebbe dalla custodia carceraria grave pregiudizio alla salute.
2. Per l'espiazione della pena i condannati sofferenti di gravi disturbi psichici vengono assegnati alle sezioni carcerarie all'uopo appositamente attrezzate, preferibilmente nella regione in cui è situato il luogo della loro residenza, oppure ove si trova il luogo più idoneo alle cure ed all'assistenza medico-psichiatrica che devono venire loro prestate, nonché alla riabilitazione della malattia, oppure ove è il luogo che offre loro maggiori possibilità di reinserimento sociale. Si evita di assegnarli alle sezioni della regione ove è situato il luogo in cui l'ambiente è loro ostile a causa del reato commesso”.
Art. 16.
Dopo l'articolo 55 della legge 26 luglio 1975, n.354, è inserito il seguente: 
“Art. 55-bis. - (Misure alternative alla detenzione per condannati malati di mente) - 1. Nei confronti dei condannati malati di mente sono applicabili le misure alternative alla detenzione che vengono loro concesse e revocate allorquando si verifichino le condizioni negli articoli 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54 e 55. Anche nel corso delle misure alternative alla detenzione i condannati sofferenti di disturbi psichici devono sottoporsi alle cure ed alle prescrizioni disposte dal medico nel piano di cura e di assistenza medico-psichiatrica. Il sottrarsi alle cure ed ai controlli medici, senza giustificato motivo, comporta la revoca della misura alternativa applicata”.

APPENDICE II

Proposta di legge delle Regioni Emilia Romagna e Toscana.
Superamento degli Ospedali Psichiatrici Giudiziari (OPG), nuova disciplina della imputabilità, del difetto della stessa, della sentenza di assoluzione per tale causa e delle misure conseguenti, della perizia psichiatrica e della ammissibilità della revisione della sentenza di assoluzione.

Capo primo.
Dell'imputabilità
Art.1
Capacità di intendere e di volere.
Imputabilità. Vizio di mente.
Imputabilità. Vizio di mente.
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
Nessuno può essere punito per un fatto previsto dalla legge come reato se, al momento in cui lo ha commesso, non era imputabile.
2. 2. E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
E' imputabile chi ha la capacità di intendere e di volere.
3. 3. Non è imputabile chi nel momento in cui ha commesso il fatto, era, per infermità, ivi compresa quella derivante da cronica intossicazione da sostanze psicotrope o psicoattive, o per grave anomalia psichica o per grave menomazione sensoriale, in tale stato di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
di mente da escludere la capacità di intendere e di volere.
4. 4. Agli effetti della legge penale, non è capace di intendere di volere chi commette un atto previsto dalla legge come reato, se tale atto è il frutto di una grave alterazione dell'esame di realtà, o se il suo comportamento non è coscientemente determinato.
Art. 2
Disposizioni abrogate
La disciplina che precede sostituisce ed abroga quella contenuta negli artt. 85, 88, 89, 91, comma 2, 94, 95 e 96 del Codice Penale.
Capo secondo
Le misure di sicurezza personali nei confronti dei soggetti maggiori di età
Art. 3
Applicazione di misure di sicurezza
Nei confronti di chi è ritenuto, con sentenza di assoluzione, non imputabile per incapacità di intendere e di volere in ordine alla commissione, quando era maggiore di età, di un fatto previsto dalla legge come reato, il giudice applica misure di sicurezza se ne accerta la pericolosità sociale.
se ne accerta la pericolosità sociale.
2. 2. Le misure di sicurezza non si applicano se si tratta di contravvenzioni o di delitti colposi o di altri delitti per i quali la legge stabilisce la sola pena pecuniaria o la reclusione per un tempo non superiore nel massimo a due anni, nei quali casi la sentenza è comunicata al Servizio sanitario pubblico, per accertare la possibilità di eventuali progetti di trattamento.
tenza è comunicata al Servizio sanitario pubblico, per accertare la possibilità di eventuali progetti di trattamento.
3. 3. Agli effetti della presente legge, si considera socialmente pericolosa la persona non imputabile che ha commesso taluno dei fatti indicati nel comma 1, quando è probabile che commetta nuovi fatti previsti dalla legge come delitto. La pericolosità sociale va sempre accertata in concreto, avuto riguardo: 
a ) alla gravità del fatto commesso, valutata anche con riferimento all'art. 133, comma 1, c.p., o alla circostanza che il reato rappresenti reiterazione di precedenti condotte di particolare rilievo;
b ) alle condizioni che hanno determinato la incapacità di intendere o di volere, al rilievo ed alla attualità delle stesse, ai possibili interventi terapeutici ed alla adesione o meno del soggetto a tali progetti;
c) alla concreta situazione relazionale ed ambientale del soggetto, anche in conseguenza del reato commesso.
c) alla concreta situazione relazionale ed ambientale del soggetto, anche in conseguenza del reato commesso.
4. 4. L'accertamento della pericolosità sociale deve essere rinnovato prima di procedere alla esecuzione della misura di sicurezza.
Art. 4
Le misure di sicurezza
Le misure di sicurezza personali nei confronti di persone maggiori di età assolte per incapacità di intendere e di volere sono:
a - l'assegnazione ad apposito istituto in regime di custodia;
b - l'affidamento al servizio sociale.
b - l'affidamento al servizio sociale.
2. 2. Il giudice, accertata la pericolosità sociale, con la sentenza di assoluzione ordina la misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto, nei confronti di chi è stato assolto per avere commesso un reato per il quale la legge prevede nel massimo una pena non inferiore ad anni 10 di reclusione. Nei casi in cui la legge prevede nel massimo una pena inferiore, ordina la misura di sicurezza dell'affidamento al servizio sociale, ordina comunque l'assegnazione in Istituto se ricorrono particolari indicazioni in senso contrario alla applicazione dell'affidamento al Servizio Sociale, ai sensi dell'art. 3, comma 3.
Art. 5
Le misure di sicurezza dell'assegnazione in istituto per soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere.
In ogni regione devono essere organizzati istituti di assegnazione per i soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere con l'esclusiva funzione dell'esecuzione di tale misura di sicurezza.
In ogni regione devono essere organizzati istituti di assegnazione per i soggetti assolti per incapacità di intendere e di volere con l'esclusiva funzione dell'esecuzione di tale misura di sicurezza.
2. 2. Gli istituti devono essere di ridotte dimensioni, ospitare un numero limitato di ricoverati, comunque non superiore a trenta, ed essere organizzati per lo svolgimento della funzione terapeutica nei confronti degli stessi, dovendo altresì garantirne la custodia.
odia.
3. 3. Per due regioni confinanti può essere organizzato un solo istituto di ricovero, quando, per il numero limitato di soggetti interessati, l'istituto stesso mantenga le caratteristiche indicate al n. 2.
Per due regioni confinanti può essere organizzato un solo istituto di ricovero, quando, per il numero limitato di soggetti interessati, l'istituto stesso mantenga le caratteristiche indicate al n. 2.
4. 4. Possono essere previste modalità di trattamento a vigilanza attenuata, da attuare nei confronti di quei soggetti per i quali risulti più avanzato il processo di attenuazione della pericolosità sociale, anche al fine di verificare e favorire tale processo.
Possono essere previste modalità di trattamento a vigilanza attenuata, da attuare nei confronti di quei soggetti per i quali risulti più avanzato il processo di attenuazione della pericolosità sociale, anche al fine di verificare e favorire tale processo.
5. 5. I soggetti da sottoporre alla misura di sicurezza sono assegnati all'istituto della regione di residenza o di quella in cui gli stessi hanno le loro relazioni familiari e sociali. L'assegnazione è operata dal Giudice che la dispone. Anche la modifica dell'assegnazione, proposta dai responsabili dell'Istituto è decisa dal Giudice.
assegnazione, proposta dai responsabili dell'Istituto è decisa dal Giudice.
6. 6. Il soggetto per il quale risultino eccezionali esigenze di sicurezza può essere assegnato, con provvedimento dell'Amministrazione penitenziaria, reclamabile ai sensi dell'art. 14 ter L. 26 luglio 1975, n.354, ad un istituto di pena dotato di un centro psichiatrico di diagnosi e cura, previsto dal successivo art. 12.
hiatrico di diagnosi e cura, previsto dal successivo art. 12.
7. 7. Per ogni soggetto assegnato ai sensi dei commi 1 e 5 del presente articolo, viene predisposto ed attuato uno specifico programma di trattamento, in collaborazione col Servizio sanitario pubblico di competenza territoriale. A tal fine, al predetto servizio viene immediatamente comunicato l'avvenuto ricovero. Per l'attuazione del suddetto programma di trattamento, gli operatori del servizio citato accedono all'istituto e mantengono costanti contatti con i ricoverati.
viene immediatamente comunicato l'avvenuto ricovero. Per l'attuazione del suddetto programma di trattamento, gli operatori del servizio citato accedono all'istituto e mantengono costanti contatti con i ricoverati.
8. 8. Negli istituti predetti la gestione delle attività sanitarie è affidata al Servizio sanitario nazionale, che la svolge fruendo di autonomia organizzativa. La gestione del servizio di custodia esterna è affidato all'Amministrazione penitenziaria: il personale di tale servizio interviene all'interno dell'istituto ed a richiesta del responsabile del servizio sanitario. L'istituzione di tali strutture è di competenza delle Regioni, cui sono attribuite le relative risorse finanziarie. Con apposite convenzioni si regolano i rapporti tra il Servizio sanitario pubblico e l'Amministrazione penitenziaria.
regolano i rapporti tra il Servizio sanitario pubblico e l'Amministrazione penitenziaria.
9. 9. Per l'organizzazione di tali istituti, le Regioni hanno diritto ad utilizzare gli immobili dello Stato o di altri Enti pubblici, nel rispetto dei requisiti strutturali propri dell'edilizia sanitaria extraospedaliera, e devono fornire gli istituti di tutto il personale necessario e pluriprofessionale, adeguatamente preparato alle funzioni da svolgere.
Art. 6
La misura di sicurezza dell'affidamento al servizio sociale.
La misura di sicurezza di cui al presente articolo consiste nell'affidamento dell'interessato al Centro Servizio Sociale adulti di cui all'art. 72 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Tra le prescrizioni della misura di sicurezza deve essere inserita quella che impegna l'interessato a seguire, presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo, proposto dal servizio pubblico ed adeguato alle sue condizioni.
e impegna l'interessato a seguire, presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo, proposto dal servizio pubblico ed adeguato alle sue condizioni.
2. 2. All'esecuzione di tale misura di sicurezza si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Non sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi di tale articolo.
All'esecuzione di tale misura di sicurezza si applicano, in quanto compatibili, le norme di cui all'art. 47 della L. 26 luglio 1975, n. 354. Non sono applicabili le disposizioni di cui agli ultimi due commi di tale articolo.
3. 3. La competenza a definire il programma terapeutico e riabilitativo è del servizio sanitario pubblico, che ne segue l'andamento e ne riferisce periodicamente al Centro servizio sociale adulti, con una valutazione circa l'andamento complessivo e l'adesione al programma dell'interessato, anche ai fini della modifica delle prescrizioni in relazione all'evoluzione del programma stesso e delle condizioni del soggetto.
programma dell'interessato, anche ai fini della modifica delle prescrizioni in relazione all'evoluzione del programma stesso e delle condizioni del soggetto.
4. 4. Il servizio sanitario pubblico, deve disporre delle risorse organizzative, anche residenziali, indispensabili per l'attuazione dei programmi.
Il servizio sanitario pubblico, deve disporre delle risorse organizzative, anche residenziali, indispensabili per l'attuazione dei programmi.
5. 5. All'attuazione dei programmi concorrono gli enti territoriali secondo le proprie competenze in campo sociale ed assistenziale.
All'attuazione dei programmi concorrono gli enti territoriali secondo le proprie competenze in campo sociale ed assistenziale.
6. 6. Il ruolo organico dei centri di Servizio Sociale per adulti del Ministero di Grazia e Giustizia é aumentato di 180 unità. 
Art. 7
Esecuzione, modifica e revoca delle misure di sicurezza: procedura di sorveglianza.
La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è del magistrato di sorveglianza. Si applicano gli artt. 677, 678, 679, 680, c.p.p.
La competenza all'adozione dei provvedimenti di cui al presente articolo è del magistrato di sorveglianza. Si applicano gli artt. 677, 678, 679, 680, c.p.p.
2. 2. Il magistrato di sorveglianza, previo esame della pericolosità sociale attuale dell'interessato, dispone, ai sensi dell'art. 679, c.p.p., l'esecuzione della misura di sicurezza ordinata con la sentenza di assoluzione per incapacità di intendere e di volere. In questa sede la misura di sicurezza ordinata in sentenza può essere sostituita, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4.
. In questa sede la misura di sicurezza ordinata in sentenza può essere sostituita, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4.
3. 3. Il magistrato di sorveglianza accerta periodicamente la permanenza della pericolosità sociale del soggetto: se la stessa risulta venuta meno, revoca la misura di sicurezza; se risulta invece modificata, adegua alla medesima la misura di sicurezza in esecuzione, nell'ambito di quanto previsto dall'art. 4. La decisione del magistrato di sorveglianza è adottata in base ai risultati dell'osservazione del soggetto durante l'esecuzione delle misure di sicurezza. In proposito riferiscono per la misura di sicurezza del ricovero in istituto, i responsabili dello stesso ed il servizio sanitario pubblico, che deve avere preso in carico l'interessato; per la misura dell'affidamento in prova, il Centro Servizio Sociale per adulti ed il servizio sanitario pubblico responsabile dell'attuazione del programma terapeutico.
abile dell'attuazione del programma terapeutico.
4. 4. L'accertamento di cui al comma precedente è attuato ogni anno, con decorrenza dall'inizio dell'esecuzione, per la misura di sicurezza del ricovero in istituto, ogni sei mesi, con analoga decorrenza, per la misura dell'affidamento in prova. Se l'interessato si sottrae all'esecuzione della misura, tali termini sono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui l'esecuzione riprende.
o si sottrae all'esecuzione della misura, tali termini sono interrotti e decorrono nuovamente dal momento in cui l'esecuzione riprende.
5. 5. L'accertamento di cui sopra può essere anticipato in ogni momento su segnalazione del Servizio Sanitario, su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
L'accertamento di cui sopra può essere anticipato in ogni momento su segnalazione del Servizio Sanitario, su richiesta dell'interessato o d'ufficio.
6. 6. Quando ricorrono particolari motivi che dimostrino l'inadeguatezza della misura dell'affidamento in prova al servizio sociale in esecuzione, il magistrato di sorveglianza, in via d'urgenza può disporre, con decreto, l'assegnazione provvisoria del soggetto in istituto. Successivamente, con la procedura ordinaria, provvede in via definitiva.

Art. 8
Regime esecutivo della misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
Le disposizioni relative agli internati contenute negli artt. 21, 30, 48 e 53 della L. 26 Luglio 1975, n. 354, si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
Le disposizioni relative agli internati contenute negli artt. 21, 30, 48 e 53 della L. 26 Luglio 1975, n. 354, si applicano, in quanto compatibili, ai soggetti sottoposti alla misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto.
2. 2. La fruizione di licenze è segnalata agli organi di polizia ed al Centro Servizio Sociale per adulti del luogo in cui la fruizione avviene.
Art. 9
Disposizioni abrogate.
La disciplina della presente legge sostituisce ed abroga quella prevista dal Codice penale in ordine alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia.
La disciplina della presente legge sostituisce ed abroga quella prevista dal Codice penale in ordine alle misure di sicurezza dell'ospedale psichiatrico giudiziario e della casa di cura e custodia.
2. 2. L'art. 148 c.p. è sostituito dal seguente:
“Se, prima dell'esecuzione di una pena detentiva, sopravvive al condannato una grave infermità psichica, il magistrato di sorveglianza, qualora ritenga che l'infermità non sia compatibile con la permanenza in carcere, ordina che l'esecuzione della pena sia differita e vengano disposte gli interventi previsti dall'art. 73, commi 1 e 2 c.p.p., per un periodo massimo di 3 mesi. Quando l'esecuzione è già iniziata ed il condannato si trova nelle condizioni di cui al comma precedente, il magistrato di sorveglianza dispone che il condannato sia assegnato ad un centro di diagnosi e cura del carcere. Il periodo di sottoposizione a tale misura è computato quale espiazione della pena.
Nei casi di cui al comma precedente, se deve essere espiata una pena detentiva non superiore a tre anni, anche se residuo di maggior pena, il magistrato di sorveglianza, dopo aver adottato i provvedimenti previsti dal comma stesso, trasmette gli atti al Tribunale di sorveglianza perché lo stesso decida sulla concessione, fra le prescrizioni quella che impegna l'interessato a seguire presso il servizio sanitario pubblico, un programma terapeutico e riabilitativo adeguato alle sue condizioni.
I provvedimenti di cui ai commi 1 e 2 sono revocati ed il condannato è sottoposto all'esecuzione della pena residua, quando sono venute meno le ragioni che hanno determinato i provvedimenti stessi”. 
Capo Terzo
L'esecuzione della sentenza di assoluzione applicativa di misura di sicurezza
Art. 10
Eseguibilità delle sentenze con cui si ordinano misure di sicurezza.
Le misure di sicurezza sono ordinate con sentenza all'esito del dibattimento. Quando la sentenza è divenuta irrevocabile, copia della sentenza è trasmessa al pubblico ministero per l'accertamento, ai sensi degli artt. 658 e 679 c.p.p., della pericolosità sociale attuale dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo.
ociale attuale dell'interessato da parte del magistrato di sorveglianza, che provvede senza ritardo.
2. 2. Se l'interessato, all'atto della sentenza che ordina la misura di sicurezza, si trova sottoposto a custodia cautelare in carcere od in luogo di cura o agli arresti domiciliari, il giudice, ove ravvisi un pericolo attuale di reiterazione di condotte illecite, dispone, con la stessa sentenza, l'esecuzione provvisoria della misura di sicurezza applicata. Copia del dispositivo della sentenza viene, quindi, trasmessa immediatamente all'organo del pubblico ministero competente, che provvede all'esecuzione provvisoria, nonché al magistrato di sorveglianza ai fini dell'applicazione del successivo comma 5.
oria, nonché al magistrato di sorveglianza ai fini dell'applicazione del successivo comma 5.
3. 3. Analogamente si provvede, in caso di impugnazione della sentenza, nel momento in cui si ravvisi il pericolo suindicato, da parte del giudice che ha emesso la sentenza, fino alla trasmissione degli atti al giudice della impugnazione, e da parte di quest'ultimo fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
imo fino a che la sentenza sia divenuta irrevocabile.
4. 4. Si applicano, in ordine ai provvedimenti di cui ai commi 2 e 3, gli artt. 309, 310 e 311 c.p.p.
Art. 11
Disposizioni abrogate.
Sono abrogati gli artt. 300, comma 2, e 312 c.p.p.
Sono abrogati gli artt. 300, comma 2, e 312 c.p.p.
2. 2. E' abrogato l'art 206 c.p.
Capo Quarto
Centri psichiatrici di diagnosi e cura presso gli istituti di pena
Art. 12
Centri psichiatrici di diagnosi e cura carcerari.
Centri psichiatrici di diagnosi e cura carcerari.
Sono organizzati, presso istituti di pena ordinari, centri psichiatrici di diagnosi e cura.
Sono organizzati, presso istituti di pena ordinari, centri psichiatrici di diagnosi e cura.
2. 2. Tali centri devono essere istituiti in ogni regione.
Tali centri devono essere istituiti in ogni regione.
3. 3. I centri sono dotati di personale sanitario, che li gestisce autonomamente per tutto ciò che non attiene alla custodia.
I centri sono dotati di personale sanitario, che li gestisce autonomamente per tutto ciò che non attiene alla custodia.
4. 4. I centri debbono disporre di spazi destinati a tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, comprese attività lavorative, educative e ricreative.
I centri debbono disporre di spazi destinati a tutte le attività necessarie per lo svolgimento delle loro funzioni, comprese attività lavorative, educative e ricreative.
5. 5. I soggetti assegnati al centro possono comunque partecipare ad attività organizzate nell'istituto di pena, secondo le indicazioni dei responsabili del centro.
I soggetti assegnati al centro possono comunque partecipare ad attività organizzate nell'istituto di pena, secondo le indicazioni dei responsabili del centro.
6. 6. Presso tali centri vengono assegnati:
a) i detenuti che presentino problemi di carattere psichiatrico nel corso dell'esecuzione della pena o della custodia cautelare, salva, per quest'ultima, l'applicazione dell'art. 286 c.p.p.;
b) i detenuti che devono essere sottoposti ad osservazione psichiatrica quando non risulti possibile l'attuazione della stessa nell'istituto di appartenenza; 
c) i detenuti che devono essere sottoposti a perizia psichiatrica quando la stessa non possa essere eseguita nell'istituto di appartenenza;
d) coloro nei cui confronti sia applicato il disposto dell'art. 148 c.p., se, nel provvedimento applicativo di tale norma, il giudice stabilisce che debbano essere assegnati ad uno dei centri in questione.
d) coloro nei cui confronti sia applicato il disposto dell'art. 148 c.p., se, nel provvedimento applicativo di tale norma, il giudice stabilisce che debbano essere assegnati ad uno dei centri in questione.
7. 7. Per i casi di cui agli artt. 212, comma 2 c.p., sono organizzate apposite sezioni, con le funzioni dei centri di cui al presente articolo, in più istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive distribuiti sul territorio nazionale.
Per i casi di cui agli artt. 212, comma 2 c.p., sono organizzate apposite sezioni, con le funzioni dei centri di cui al presente articolo, in più istituti per l'esecuzione di misure di sicurezza detentive distribuiti sul territorio nazionale.
8. 8. L'assegnazione a tali centri è disposta dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle richieste, se si tratta di imputati, dell'autorità giudiziaria procedente e, se si tratti di condannati, del magistrato di sorveglianza.
L'assegnazione a tali centri è disposta dall'Amministrazione penitenziaria, con riferimento alle richieste, se si tratta di imputati, dell'autorità giudiziaria procedente e, se si tratti di condannati, del magistrato di sorveglianza.
9. 9. Per la dimissione si applicano le stesse disposizioni di cui al comma precedente, ma deve esprimere il proprio parere il responsabile del centro.
Per la dimissione si applicano le stesse disposizioni di cui al comma precedente, ma deve esprimere il proprio parere il responsabile del centro.
10. 10. L'assegnazione di un soggetto ad uno dei Centri viene comunicata al servizio sanitario pubblico del luogo di residenza dell'interessato, i cui operatori potranno accedere all'istituto per l'esame del caso e l'eventuale successiva presa in carico dopo la scarcerazione.
carcerazione.
11. 11. Il servizio sanitario pubblico competente nel luogo in cui è istituito il Centro collabora, d'intesa con i responsabili dello stesso, a singoli progetti terapeutici, individuali o collettivi. 
Il servizio sanitario pubblico competente nel luogo in cui è istituito il Centro collabora, d'intesa con i responsabili dello stesso, a singoli progetti terapeutici, individuali o collettivi. 
12. 12. L'Amministrazione penitenziaria può stipulare convenzioni, a proprie spese, con i Servizi sanitari pubblici per l'organizzazione dei centri o per lo svolgimento da parte dei servizi degli stessi. 
Capo Quinto
Accertamento in ordine all'imputabilità ed alla pericolosità sociale.
Art.13
Accertamento in ordine all'imputabilità ed alla pericolosità sociale.
L'accertamento in ordine all'imputabilità è compiuto con perizia.
L'accertamento in ordine all'imputabilità è compiuto con perizia.
2. 2. Quando il caso presenti particolare complessità, il giudice affida l'espletamento della perizia a più persone, tenendo conto dell'esigenza di particolari specializzazioni. In tale collegio peritale, uno dei professionisti nominati deve appartenere al servizio sanitario pubblico, con esclusione, però, di quello che aveva o avrebbe potuto avere in cura il periziando.
zio sanitario pubblico, con esclusione, però, di quello che aveva o avrebbe potuto avere in cura il periziando.
3. 3. Se l'imputato è in stato di custodia cautelare in carcere, viene temporaneamente assegnato al centro psichiatrico di diagnosi e cura carcerario più prossimo, ove occorra per lo svolgimento delle operazioni peritali. 
Se l'imputato è in stato di custodia cautelare in carcere, viene temporaneamente assegnato al centro psichiatrico di diagnosi e cura carcerario più prossimo, ove occorra per lo svolgimento delle operazioni peritali. 
4. 4. Durante il termine concesso ai sensi dell'art. 227, comma 2, c.p.p., il perito redigerà un verbale delle operazioni peritali, con particolare riferimento alle visite effettuate nei confronti dell'imputato.
Durante il termine concesso ai sensi dell'art. 227, comma 2, c.p.p., il perito redigerà un verbale delle operazioni peritali, con particolare riferimento alle visite effettuate nei confronti dell'imputato.
5. 5. Il giudice autorizza il perito a presentare note scritte, con le quali risponde al quesito. A tali note è allegato il verbale delle operazioni peritali di cui al comma 4.
Il giudice deve motivare la sua decisione sul punto dell'imputabilità in modo specifico e non con semplice rinvio alle conclusioni della perizia. Nel caso si discosti da queste, in tutto o in parte, la motivazione deve essere particolarmente approfondita. Anche sulla pericolosità sociale, vi deve essere motivazione specifica con riferimento ai singoli punti di cui all'art . 3, comma 2, di questa legge.
Art.15
Albo dei periti psichiatri
Albo dei periti psichiatri
Ai fini dell'inserimento nell'albo dei periti, istituito presso ogni tribunale ai sensi dell'art. 67 delle Norme di attuazione al c.p.p., per quanto riguarda la categoria degli psichiatri, è necessario possedere la specializzazione in psichiatria o disciplina equipollente ed almeno 5 anni di esperienza clinica, oltre ad offrire le necessarie garanzie di preparazione ed oggettività nell'espletamento delle operazioni peritali.
ina equipollente ed almeno 5 anni di esperienza clinica, oltre ad offrire le necessarie garanzie di preparazione ed oggettività nell'espletamento delle operazioni peritali.
2. 2. Gli interessati, per l'inserimento nell'albo, producono la documentazione professionale che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
Gli interessati, per l'inserimento nell'albo, producono la documentazione professionale che dimostri l'esistenza dei requisiti di cui al comma precedente.
3. 3. Le nomine dei periti da parte dei giudici sono effettuate a rotazione. A tal fine, le nomine stesse sono comunicate ai responsabili della tenuta dell'albo dei periti, che verificheranno il rispetto del criterio della rotazione, comunicando ai singoli uffici giudiziari il risultato di tali verifiche. 
Capo Sesto
Revisione delle sentenze sul punto dell'imputabilità
Art. 16
Revisione delle sentenze di assoluzione per incapacità di intendere e di volere e delle sentenze di condanna anche sul capo dell'imputabilità del condannato
Sono soggette a revisione, ai sensi degli artt. 629 e segg. c.p.p., anche le sentenze di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.
Sono soggette a revisione, ai sensi degli artt. 629 e segg. c.p.p., anche le sentenze di assoluzione perché il reato è stato commesso da persona non imputabile per incapacità di intendere e di volere.
2. 2. E' ammessa la revisione:
a) delle sentenze di cui al comma 1 nei casi di cui all'art. 630 c.p.p., nonché sul punto del difetto di imputabilità;
b) delle sentenze di condanna, oltre che nei casi di cui all'art. 630 c.p.p., anche sul capo concernente l'imputabilità della persona condannata.
Art . 17
Casi di revisione
Casi di revisione
La revisione di cui al comma 2 può essere richiesta:
a) quando la decisione sul punto del difetto o della sussistenza dell'imputabilità, contenuta in tali sentenze, è inconciliabile con l'omologa decisione contenuta in un'altra sentenza penale irrevocabile;
b) quando la decisione sul difetto d'imputabilità, contenuta in una sentenza di assoluzione di cui al comma 1 è inconciliabile con la decisione sullo stesso punto contenuta in una ordinanza del magistrato di sorveglianza o del tribunale di sorveglianza, che decidono in materia di misure di sicurezza applicate in conseguenza della sentenza di assoluzione predetta.
e decidono in materia di misure di sicurezza applicate in conseguenza della sentenza di assoluzione predetta.
2. 2. L'inconciliabilità fra le decisioni indicate al comma precedente sussiste:
a) quando, nelle decisioni predette, le conclusioni sull'imputabilità, con riferimento allo stesso periodo di tempo od ad altro periodo prossimo, non sono compatibili;
b) quando, nelle decisioni indicate, le conclusioni, sull'imputabilità, pur riferendosi a periodi di tempo diversi, non possono essere riferite allo stesso soggetto.
Art. 18
Limiti della revisione.
Limiti della revisione.
Gli elementi in base ai quali si chiede la revisione devono, a pena di inammissibilità della domanda, essere tali da dimostrare, se accertati, che, a prescindere da quanto indicato dall'art. 631 c.p.p., la persona condannata perché imputabile era invece non imputabile per avere commesso il fatto in stato di incapacità di intendere e di volere o, al contrario, che la persona assolta perché non imputabile per commesso il fatto in stato di incapacità di intendere e di volere, era invece imputabile.
Art. 19
Legittimazione della richiesta.
Legittimazione della richiesta.
Si applica quanto disposto dall'art. 632 c.p.p., estendendo la previsione della lettera a) anche alla persona assolta per difetto di imputabilità ed agli altri legittimati ivi indicati.
Capo Settimo
Disposizioni transitorie e finali.
Art. 20
Entrata in vigore.
Entrata in vigore.
Le norme della presente legge entrano in vigore come di seguito elencato:
a. Le disposizioni di cui al capo 5° ed al capo 6° della presente legge entrano in vigore nel quindicesimo giorno successivo a quello delle pubblicazioni nella Gazzetta Ufficiale.
b. Le disposizioni dell'art. 6 del capo 1° entrano in vigore sei mesi dopo la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale. Entro la stessa scadenza sono affidati al Servizio Sociale coloro che si trovano sottoposti alla misura di sicurezza dell'O.P.G. in conseguenza dei fatti previsti all'art. 3, comma 2. Quando si verifichi la situazione di cui all'art. 7, comma 6, della presente possono essere sostituito l'O.P.G. o la casa di cura e custodia all'affidamento al servizio Sociale. 
c. Le altre disposizione entrano in vigore non oltre 2 anni la pubblicazione della presente legge.
c. Le altre disposizione entrano in vigore non oltre 2 anni la pubblicazione della presente legge.
2. 2. Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono soppressi nella data indicata alla lettera c del precedente comma. Entro tale data devono essere attivati gli istituti di cui all'art. 5 ed i centri di cui all'art. 12 di questa legge.
Gli ospedali psichiatrici giudiziari e le case di cura e custodia sono soppressi nella data indicata alla lettera c del precedente comma. Entro tale data devono essere attivati gli istituti di cui all'art. 5 ed i centri di cui all'art. 12 di questa legge.
3. 3. E' vietata l'utilizzazione degli edifici degli istituti soppressi per la creazione dei nuovi istituti di cui all'art. 5 o dei centri di cui all'art. 12.
E' vietata l'utilizzazione degli edifici degli istituti soppressi per la creazione dei nuovi istituti di cui all'art. 5 o dei centri di cui all'art. 12.
4. 4. Il personale sanitario, dipendente di ruolo dal Ministero di Grazia e Giustizia ed operante negli O.P.G. e nella casa di cura e custodia può chiedere di essere inquadrato nel Servizio Sanitario Nazionale con qualifica equipollente.
Art. 21
Soggetti sottoposti alle misure di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e della casa di cura e custodia.
Soggetti sottoposti alle misure di sicurezza dell'Ospedale Psichiatrico Giudiziario e della casa di cura e custodia.
In conseguenza della soppressione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia gli internati sottoposti a tale misura sono liberati all'atto dell'entrata in vigore delle norme indicate nel comma 1.B dell'art. 20 della presente legge.
In conseguenza della soppressione della misura di sicurezza della casa di cura e custodia gli internati sottoposti a tale misura sono liberati all'atto dell'entrata in vigore delle norme indicate nel comma 1.B dell'art. 20 della presente legge.
2. 2. Alla stessa data la misura di sicurezza dell'O.P.G. è convertita nella misura di sicurezza dell'assegnazione in istituto di cui all'art . 5 della presente legge, e gli interessati sono assegnati ai nuovi istituti. Entro sei mesi da tale conversione, il magistrato di sorveglianza deve procedere all'accertamento della pericolosità sociale degli interessati, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, provvedendo di conseguenza.
istrato di sorveglianza deve procedere all'accertamento della pericolosità sociale degli interessati, secondo le indicazioni di cui all'art. 3, comma 3, provvedendo di conseguenza.
3. 3. L'assegnazione nei nuovi istituti è operata ai sensi dell'art. 5, comma 5. 
Art. 22
Disposizioni attuative.
Entro un anno dalla pubblicazione della presente legge sulla Gazzetta Ufficiale, il Ministero di Grazia e Giustizia ed il Ministero della Sanità, d'intesa con le Regioni, definiscono modalità e procedure per l'istruzione e l'attivazione degli istituti di cui all'art. 5 della presente legge, nonché alla definizione dei requisiti strutturali ed organizzativi degli istituti stessi.

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