
Nell’aprile del 1997 il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale per i minorenni di Brescia si trovò davanti una ragazza imputata di omicidio preterintenzionale. Il consulente tecnico l’aveva giudicata totalmente incapace per vizio di mente al momento del fatto, e socialmente pericolosa; il giudice condivise quelle conclusioni. La legge gli indicava una sola destinazione, l’ospedale psichiatrico giudiziario, la stessa degli adulti — e in quegli istituti, avrebbe accertato di lì a poco la Corte costituzionale, non esistevano strutture per minorenni né vi erano mai stati ricoveri di minorenni. Si rifiutò di applicarla e rimise la questione alla Consulta. La Corte gli diede ragione con una frase rimasta celebre — «il minore affetto da infermità psichica è prima di tutto un minore» — e affidò al legislatore il compito di colmare il vuoto normativo che quella dichiarazione apriva. Sono passati ventotto anni, e quel vuoto è ancora lì.
C’è poi un numero, in questa storia, che nessun titolo ha ripreso. Sessanta. Tante sono state, nel 2024, le sentenze di non luogo a procedere per accertata immaturità pronunciate nei confronti di ragazzi fra i quattordici e i diciotto anni: è il dato richiamato da Save the Children nelle ore successive al Consiglio dei ministri del ventitré luglio. Nello stesso anno il Dipartimento della pubblica sicurezza ha registrato trentottomiladuecentoquarantasette segnalazioni di minorenni denunciati, fermati o arrestati. Il rapporto fra i due numeri va maneggiato con prudenza, perché segnalazione e sentenza stanno agli estremi opposti dell’imbuto processuale e solo una frazione delle prime arriva alle seconde; ma nessun affinamento del denominatore può spostare quella frazione in una zona in cui l’immaturità funzioni da scappatoia di massa. Per la stessa ragione va detto che il confronto con i duecentocinquantasei proscioglimenti del 2004, pure ricorrente in questi giorni, è indicativo e non probante: il volume e la composizione del contenzioso minorile di allora non sono immediatamente comparabili con quelli di oggi. Resta il fatto grezzo, e basta a sé stesso: sessanta casi in un anno. È questa la grandezza reale dell’ostacolo che il governo ha deciso di rimuovere.
Conviene poi sgombrare il campo da ciò che la riforma non fa, perché molti titoli l’hanno presentata come un abbassamento dell’età di imputabilità. L’età non è stata abbassata: resta di quattordici anni, come dal 1930. Lo ha precisato il guardasigilli stesso in conferenza stampa — «non abbiamo abbassato l’età per la imputabilità del minore, che rimane di 14 anni» —, aggiungendo che neppure le pene sono state inasprite e che la diminuzione prevista dall’articolo 98 del codice penale resta intatta. Il titolo «minori imputabili dai quattordici anni», ripetuto ovunque, descrive con esattezza il diritto vigente da novantasei anni. Ciò che cambia è la regola probatoria: il disegno di legge introduce una presunzione relativa, per cui il minore ultraquattordicenne è «di regola, imputabile, salvo che risulti privo della capacità di intendere o di volere al momento del fatto». Non è poco, ed è discutibile; ma è materia dei penalisti, non nostra.
La materia nostra sta nell’articolo due del disegno di legge, che nessuno ha titolato, e va descritta con precisione perché è facile esagerarla. L’articolo 9 del decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448, obbliga il pubblico ministero e il giudice ad acquisire elementi circa «le condizioni e le risorse personali, familiari, sociali e ambientali del minorenne», e lo fa per quattro finalità distinte: accertare l’imputabilità, graduare il grado di responsabilità, valutare la rilevanza sociale del fatto, disporre le misure penali adeguate e gli eventuali provvedimenti civili. L’intervento del governo tocca la prima soltanto. Secondo la ricostruzione del Sole 24 Ore, l’articolo due sopprime la disposizione che impone d’ufficio quell’acquisizione ai fini dell’accertamento dell’imputabilità; secondo quella dell’Adnkronos, prevede più blandamente che giudice e pubblico ministero possano acquisire elementi ai fini di quel giudizio. Il testo ufficiale non è ancora stato pubblicato e le due letture non coincidono nella lettera; coincidono però nella sostanza, ed è una sostanza sola: limitatamente all’imputabilità, un dovere diventa una facoltà. Le altre tre finalità restano obbligatorie — e questo, come si vedrà, è il punto più istruttivo dell’intera vicenda.
Bisogna avere presente che cosa fosse quell’articolo, perché è il punto in cui la clinica entra nel processo penale minorile, e in Italia vi è entrata prima e meglio che altrove. Il codice del 1988 non chiedeva al giudice di misurare la maturità: gli chiedeva di conoscere il ragazzo. Condizioni e risorse — la parola «risorse» è nel testo di legge, ed è una parola clinica prima che giuridica — personali, familiari, sociali, ambientali. È un’anamnesi, non una psicometria. Da quella porta sono passati per quasi quarant’anni gli operatori degli uffici di servizio sociale per i minorenni, i neuropsichiatri infantili, i servizi territoriali; ed è la ragione per cui il processo minorile italiano non è un processo per adulti in scala ridotta. Ciò che il disegno di legge propone non è dunque di smantellare quella norma, ma di amputarne una gamba: quella su cui poggia la domanda preliminare a ogni altra, se questo ragazzo possa essere giudicato.
Una precisazione tecnica, che è anche il cuore clinico della questione. L’articolo 98 riguarda l’immaturità, non la malattia: il vizio di mente ha norme proprie, gli articoli 88 e 89, e resta formalmente intatto. Ma nel processo minorile le due cose non arrivano al giudice per strade separate. Arrivano insieme, attraverso l’articolo 9, cioè attraverso la relazione dei servizi e il parere di quegli esperti che la norma consente di sentire «anche senza alcuna formalità». È lì che emergono il ritardo cognitivo mai diagnosticato, il disturbo del neurosviluppo riconosciuto tardi, la storia di trascuratezza grave, l’esordio psicotico che nessuno ha ancora nominato. Che le altre finalità dell’articolo 9 sopravvivano ripara solo in apparenza, perché fra le quattro corre una differenza di tempo: la rilevanza sociale del fatto e la scelta della misura si valutano a processo avviato o alla decisione finale, mentre l’imputabilità è la questione che viene prima di tutte. Un elemento acquisito per graduare la pena arriva quando il ragazzo è già stato ritenuto giudicabile. Rendere facoltativa l’acquisizione non abolisce dunque la rilevanza del vizio di mente: ne sposta in avanti, e ne riduce, la probabilità di scoperta. È una differenza che in medicina conosciamo bene, perché è la differenza fra una malattia che non c’è e una malattia che non si è cercata.
Non siamo, in questo, degli isolati, e vale la pena dirlo perché l’argomento comparativo viene maneggiato male da entrambe le parti. La Francia ha compiuto esattamente la stessa inversione, e prima di noi: l’articolo L11-1 del Code de la justice pénale des mineurs, in vigore dal settembre 2021, presume il non discernimento sotto i tredici anni e il discernimento dai tredici in su, con presunzione superabile nell’uno e nell’altro senso. C’è però una differenza che decide tutto. Il legislatore francese, nell’atto di invertire la presunzione, ha definito il costrutto: è capace di discernimento il minore che ha compreso e voluto il proprio atto ed è in grado di comprendere il senso del procedimento penale che lo riguarda. La seconda clausola non è retorica: è una nozione psichiatrico-forense precisa, la competenza a stare in giudizio, con una letteratura e strumenti propri. La Germania tiene invece la strada opposta: il paragrafo 3 del Jugendgerichtsgesetz stabilisce che il minore è penalmente responsabile se al momento del fatto, per il suo sviluppo morale e intellettuale, è abbastanza maturo da comprendere l’illiceità del fatto e da agire secondo tale comprensione, e l’accertamento resta positivo e obbligatorio. Il disegno di legge italiano inverte la presunzione senza definire nulla e, nello stesso movimento, rende facoltativa proprio l’attività istruttoria che avrebbe potuto riempire di contenuto una definizione.
Sarebbe però disonesto fermarsi qui, perché l’accertamento che la riforma congeda non godeva di buona salute. La maturità penalmente rilevante ai sensi dell’articolo 98 non è un costrutto clinico univoco e non dispone di uno strumento validato specificamente per tradurre quel criterio giuridico in una misura individuale. Non ha una definizione operazionale condivisa, non ha uno strumento validato, non compare in alcun sistema nosografico. Le perizie che l’hanno misurata per quarant’anni sono state, nel migliore dei casi, giudizi clinici colti e argomentati; nel peggiore, un esercizio di arbitrio elegante travestito da scienza. Il dato dei sessanta proscioglimenti annui dice anche questo: che la valutazione individualizzata si era già ridotta, per conto proprio, a un rito dall’esito prevedibile. Non è una peculiarità italiana. La dottrina tedesca, commentando il paragrafo 3, osserva da tempo che i giudici trattano di fatto il quattordicenne come generalmente responsabile, e sospetta che l’analisi dello stadio di sviluppo richiesta dalla legge ecceda ciò che un magistrato possa ragionevolmente compiere. E il Comitato ONU sui diritti dell’infanzia, nell’Osservazione generale n. 24 del 2019, critica anch’esso il modello dell’accertamento individualizzato della maturità — ma per la ragione opposta a quella del governo italiano: perché, concepito come protettivo, nella pratica non si è rivelato tale, e perché una soglia unica e prevedibile tutela il minore meglio di una valutazione discrezionale. Lo stesso Comitato raccomanda di non scendere sotto i quattordici anni ed elogia gli ordinamenti che si attestano a quindici o a sedici.
Se la critica alla vecchia prassi è fondata, resta però il problema di che cosa le si sostituisca, e qui la letteratura offre un risultato che dovrebbe pesare più di qualunque argomento retorico. Nel 2003 Thomas Grisso, Laurence Steinberg e i loro collaboratori pubblicarono su Law and Human Behavior lo studio più ampio mai condotto sulla competenza processuale degli adolescenti: novecentoventisette ragazzi in detenzione e in comunità, confrontati con quattrocentosessantasei giovani adulti. I quindicenni e i più giovani ottennero risultati significativamente peggiori, con una quota consistente che mostrava un grado di compromissione paragonabile a quello di chi viene dichiarato incapace di stare in giudizio. Ma il dato più rilevante per la norma di cui discutiamo è un altro: gli adolescenti tendevano più spesso dei giovani adulti a compiere le scelte processuali — accettare un accordo sulla pena, per esempio — secondo un criterio di compiacenza verso l’autorità. Una presunzione relativa è tale soltanto se qualcuno la contesta. Costruire un sistema in cui l’incapacità va dimostrata significa affidare la dimostrazione precisamente alla popolazione che la ricerca descrive come la meno attrezzata a contestare e la più incline ad assecondare chi la interroga. A ciò si aggiunga una considerazione che nei nostri istituti ha un volto: secondo il rapporto di Antigone del febbraio 2026, i detenuti stranieri negli istituti penali per minorenni superano il quaranta per cento del totale. La prova contraria è un bene costoso, e non è distribuito a caso.
Resta la domanda che in questi giorni nessuno ha posto, ed è la più concreta di tutte: dove va il ragazzo. La riforma è destinata a rendere più difficile il riconoscimento della non imputabilità e può quindi ampliare la platea degli imputabili. Gli istituti penali per minorenni sono diciassette e, secondo l’ottavo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile, ospitavano alla fine del 2025 cinquecentosettantadue presenze a fronte di una capienza regolamentare di circa cinquecentosedici posti, con sovraffollamento in almeno dodici di essi; alla fine del 2022 erano trecentottantuno. È un aumento di circa il cinquanta per cento in tre anni, che l’associazione attribuisce agli effetti del decreto Caivano e non a un incremento della criminalità. Sull’altro versante — il ragazzo che imputabile non è perché è malato — la geografia è quella che si è detta in apertura, e vale la pena precisarla. La Corte, nel 1998, non indicò una destinazione alternativa: dichiarò un vuoto normativo e ne affidò il riempimento al legislatore. A colmarlo, in via interpretativa, è stata la giurisprudenza successiva, che al minore non imputabile per vizio totale di mente e ritenuto socialmente pericoloso applica la misura del riformatorio giudiziario, eseguita nelle forme del collocamento in comunità. Il sistema delle residenze per l’esecuzione delle misure di sicurezza, nato nel 2014 per chiudere gli ospedali psichiatrici giudiziari, riguarda gli adulti. Non esiste, cioè, alcun luogo progettato per l’adolescente che abbia commesso un fatto grave e insieme una patologia psichiatrica grave: c’è il carcere minorile, che non è attrezzato, e c’è la comunità, che spesso non lo è nemmeno lei. Una riforma che allarga la platea degli imputabili senza toccare le destinazioni aumenta la pressione su un sistema già oltre capienza e privo, da ventotto anni, di quella risposta sanitaria dedicata che la Consulta aveva chiesto al Parlamento di costruire.
C’è infine un capitolo che meriterebbe di stare al centro della discussione e ne è rimasto fuori. L’ordinamento italiano possiede, nella sospensione del processo con messa alla prova prevista dall’articolo 28 dello stesso decreto del 1988, uno degli strumenti riabilitativi più efficaci della giustizia minorile europea. Le rilevazioni richiamate nella letteratura giuridica italiana, sulla scorta dei dati del Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, indicano esiti positivi in oltre l’ottanta per cento dei casi e una recidiva intorno al venti per cento, contro il trenta per cento circa di chi ha seguito l’iter ordinario. Va detto subito ciò che quei numeri, da soli, non dicono: la messa alla prova viene concessa a chi il giudice ritiene recuperabile, e dunque una parte del vantaggio è selezione del campione e non effetto del trattamento. Ma il punto non è la taglia dell’effetto. È che la messa alla prova funziona esattamente per la ragione che la riforma dismette: perché poggia su una conoscenza approfondita e individualizzata della persona, costruita dai servizi con gli strumenti dell’articolo 9. Ed è qui che l’incoerenza del disegno di legge si vede a occhio nudo. Quella istruttoria sopravvive, perché sopravvivono le finalità dell’articolo 9 che riguardano la scelta della misura. Lo Stato continuerà dunque a essere obbligato a conoscere il ragazzo per decidere che cosa fargli, e smetterà di essere obbligato a conoscerlo per decidere se possa essere giudicato: come se le medesime condizioni personali, familiari e ambientali fossero pertinenti alla scelta della misura e irrilevanti alla domanda che la precede. Che il recupero sia un miraggio è, allo stato, un’opinione diffusa e non un dato; ma è un’opinione che si può rendere vera per via amministrativa, sottraendo gli strumenti e poi constatandone l’inefficacia.
Roberto Cornelli, che sui dati della criminalità minorile italiana ha condotto negli ultimi anni il lavoro più scrupoloso, ha descritto la discussione pubblica su questo tema come avvolta in un «banco di nebbia»: visioni allarmistiche ed emergenziali che impediscono di mettere a fuoco problemi e priorità e producono politiche di sicurezza inefficaci, e perciò dannose. La nebbia si alza in entrambe le direzioni, e l’onestà impone di dirlo. Il rapporto del Servizio analisi criminale del Ministero dell’Interno presentato nel maggio 2024 registrava per il 2023 una diminuzione del 4,15 per cento delle segnalazioni di minori denunciati o arrestati; i dati del Viminale relativi al 2024 indicano invece trentottomiladuecentoquarantasette segnalazioni, in aumento del sedici per cento sull’anno precedente e del trenta per cento circa sul 2019. Chi cerchi una tendenza univoca la troverà soltanto scegliendo l’anno che gli conviene. Quel che si può dire con qualche sicurezza è che l’incremento si attenua man mano che si scende lungo l’imbuto: secondo il rapporto di Antigone, alla crescita delle segnalazioni del 2024 corrisponde un aumento minore delle prese in carico da parte dell’autorità giudiziaria e un aumento marginale degli ingressi effettivi nel sistema della giustizia minorile. E che le segnalazioni di minorenni per omicidio sono state ventisette nel 2022, venticinque nel 2023, ventisei nel 2024. Non è materia sulla quale uno psichiatra debba pronunciare verdetti politici, e queste non sono le pagine per farlo. La questione che ci riguarda è più stretta, e più antica. Per quasi quarant’anni l’ordinamento italiano ha imposto a chi giudicava un adolescente un obbligo che nessun altro imputato genera: prima di stabilire che cosa avesse fatto, scoprire chi fosse. Quell’obbligo è stato spesso adempiuto male, talvolta per finta, e la psichiatria che avrebbe dovuto sostenerlo non gli ha mai fornito lo strumento che pretendeva. Ma restava un obbligo, e un obbligo mal adempiuto è cosa diversa da un obbligo che si può non adempiere. La domanda che il Parlamento si troverà davanti in autunno non è se un quattordicenne sia in grado di capire ciò che fa. È se lo Stato voglia ancora essere tenuto a chiederselo, prima di giudicarlo.
Riferimenti bibliografici
Antigone. (2026). Io non ti credo più. Ottavo rapporto di Antigone sulla giustizia minorile in Italia. Associazione Antigone.
Comitato sui diritti dell’infanzia e dell’adolescenza. (2019). Osservazione generale n. 24 (2019) sui diritti dei minori nel sistema di giustizia minorile (CRC/C/GC/24). Nazioni Unite.
Cornelli, R. (2025). Ora lo sappiamo, non c’è stato alcun aumento di «baby-killer». Per una discussione pubblica dei dati come buona pratica di democrazia. Sistema Penale, (11), 28 e ss.
Corte costituzionale. (1998). Sentenza 14-24 luglio 1998, n. 324.
Decreto del Presidente della Repubblica 22 settembre 1988, n. 448. Approvazione delle disposizioni sul processo penale a carico di imputati minorenni.
Grisso, T., Steinberg, L., Woolard, J., Cauffman, E., Scott, E., Graham, S., Lexcen, F., Reppucci, N. D., & Schwartz, R. (2003). Juveniles’ competence to stand trial: A comparison of adolescents’ and adults’ capacities as trial defendants. Law and Human Behavior, 27(4), 333-363. DOI: 10.1023/a:1024065015717
Il Sole 24 Ore. (2025). Indice della criminalità 2025. Elaborazione su dati del Dipartimento della pubblica sicurezza, Ministero dell’Interno.
Jugendgerichtsgesetz vom 4. August 1953, § 3 (Verantwortlichkeit).
Loi n. 2021-218 du 26 février 2021, portant ratification de l’ordonnance n. 2019-950. Code de la justice pénale des mineurs, art. L11-1.
Ministero dell’Interno, Direzione centrale della Polizia criminale, Servizio Analisi Criminale. (2024). Criminalità minorile e gang giovanili.
Tortorelli, M. (2025). La messa alla prova minorile. Archivio Penale.
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