A differenza di quanto sembrano paventare alcuni critici, le proposte di riforma dell’imputabilità di cui si discute da tempo non hanno affatto l’obiettivo di mandare indiscriminatamente in carcere i pazienti psichiatrici autori di reato, né di disconoscere il ruolo della patologia nella commissione dei reati. Intendono semmai trattare la pericolosità dei malati di mente come un fenomeno umano, che li accomuna anziché differenziarli dai cittadini “normali” e che dovrebbe essere affrontato dal sistema giudiziario e da quello sanitario con equilibrio, senza le indebite inversioni di ruolo che consentono le norme attuali (psichiatri garanti del controllo sociale, magistrati “prescrittori di terapie”).
Le proposte poggiano sui seguenti pilastri teorici:
- Pieno riconoscimento della soggettività giuridica dei pazienti psichiatrici gravi che devono essere chiamati a rispondere dei loro comportamenti di fronte alla legge. Pensiamo che in questo passaggio risieda il necessario completamento del percorso avviato dalle riforme di mezzo secolo fa, volto a restituire ai malati di mente la dignità di persone e di cittadini.
- Rifiuto della delega alla psichiatria del controllo di comportamenti devianti e violenti, che è sempre più frequente, è contraria agli interessi dei pazienti e distruttiva per il funzionamento dei Servizi. Tale delega, a nostro avviso, trova il suo vero fondamento giuridico e culturale nei concetti di non imputabilità applicata alla patologia psichiatrica e di pericolosità sociale psichiatrica che ne deriva.
- Rispetto delle garanzie costituzionali dei pazienti, riconoscimento della loro fragilità e dei loro bisogni di salute.
In termini operativi vengono proposte modifiche mirate agli articoli 88 e 89 del codice penale, che intendono rendere disponibili ai pazienti autori di reato una gamma di interventi terapeutici flessibili, in massima parte extra-carcerari, ma alternativi e non sostitutivi della pena. Attraverso la riformulazione della disciplina della imputabilità si vuole ripristinare la chiara distinzione fra cura e contenimento della pericolosità, che oggi si sta perdendo, con il rischio di riportare, da questo punto di vista, la psichiatria italiana alla situazione precedente la legge 180.
Per documentare la fattibilità giuridica e pratica delle proposte, ci pare illuminante fare riferimento alla recentissima sentenza della Corte costituzionale (21/2026) sulla imputabilità dei tossicodipendenti, la quale, nel ribadire l’intangibilità del principio di colpevolezza, legato alla rimproverabilità del reo, sottolinea però che le condizioni cliniche a cui si applica sono affidate alla discrezionalità politica del legislatore.
Il problema della pericolosità sociale
Solo chi non ha mai lavorato con pazienti psichiatrici gravi può negare che fra di essi esistano persone capaci di comportamenti violenti e socialmente pericolose. L’indirizzo prevalente del pensiero psichiatrico forense ritiene che, in tali pazienti, la pericolosità sociale sia espressione diretta della psicopatologia (pericolosità sociale psichiatrica) per cui il suo contenimento diventa un compito sostanzialmente sanitario, che la psichiatria può/deve svolgere in autonomia, attraverso una filiera di strutture sanitarie forensi deputate alla cura e al controllo. In quest’ottica cura e contenimento della pericolosità sociale coincidono. Un diverso indirizzo di pensiero, a cui facciamo riferimento, afferma invece che la pericolosità sociale dei pazienti psichiatrici gravi sia un fenomeno più complesso della psicopatologia e abbia in questa solo uno dei fattori di rischio: altri fattori di rischio, individuali e sociali, che non sono contenibili con soli strumenti sanitari, concorrono in modo determinante. Di conseguenza la psichiatria non dovrebbe mai accettare una delega alla gestione della pericolosità sociale, limitandosi al mandato di cura e lasciando quello di controllo al sistema giudiziario.
Il problema della imputabilità e delle garanzie
La delega alla sanità della gestione della pericolosità sociale è resa giuridicamente possibile dalla disciplina della incapacità di intendere e volere. Infatti i rei non imputabili escono dal perimetro della punibilità e possono solo essere curati, nelle forme delle misure di sicurezza, con la loro natura “ancipite e la sua duplice polarità, di cura e tutela dell’infermo e di contenimento della pericolosità sociale”” (Corte costituzionale, sentenza n. 22 del 2022), Soprattutto a seguito della legge 81 del 2014, che ha sancito l’esclusiva gestione sanitaria delle misure di sicurezza detentive, questo principio viene interpretato in maniera estensiva, di fatto assegnando ai servizi psichiatrici la responsabilità, con annessa posizione di garanzia, di contenere comportamenti devianti e violenti attribuiti più o meno apoditticamente a disagio mentale.
Mirando a sovvertire questa impostazione, le proposte di modifica sostengono che:
- applicare il concetto di incapacità alla patologia psichiatrica grave è frutto di una scelta discrezionale del legislatore, che si adegua a un indirizzo psichiatrico tradizionale, il quale non rappresenta affatto una verità scientifica indiscutibile (nessun dato scientifico solido consente oggi di discriminare fra capaci e incapaci). Al contrario è sostanzialmente incompatibile con spirito della legge di riforma del 1978 e con la teorizzazione clinico-riabilitativa più moderna, la quale è orientata verso la responsabilizzazione anziché l’incapacitazione dei pazienti gravi
- non è affatto necessario considerare incapaci di intendere e volere i pazienti che commettono reati, per tutelare la loro peculiare fragilità e il loro diritto alle cure, secondo i principi costituzionali.
- la reclusione in carcere non è l’unica alternativa possibile all’incapacitazione.
Il problema della “rimproverabilità” (Sentenza 21/2026 della Corte Costituzionale)
Per porre rimedio alle distorsioni del sistema non si pretende certo di disconoscere il principio costituzionale della colpevolezza, secondo cui può essere sottoposto a pena solo chi è considerato “rimproverabile”, poiché capace di intendere e volere. Si sostiene invece, sulla base di principi appena ribaditi dalla Consulta nella sentenza del febbraio 2026 in materia di tossicodipendenza, che la discrezionalità del legislatore potrebbe applicarsi anche alla patologia psichiatrica grave.
La Corte, ricostruendo storicamente l’orientamento del codice penale rispetto alla intossicazione acuta e alla dipendenza da sostanze, non nega che anch’esse siano condizioni cliniche che incidono sulla capacità del reo di autodeterminarsi. Nega però che ciò configuri una situazione di non rimproverabilità, poiché “la scelta compiuta nel 1930, mai modificata dal legislatore nei quasi cento anni nel frattempo trascorsi, è stata quella di creare un regime speciale per la valutazione dell’imputabilità dell’autore alcoldipendente e tossicodipendente, derogatorio rispetto al criterio generale di cui all’art. 85 cod. pen (imputabilità). E precisa:” la scelta del legislatore è stata netta nel disegnare una disciplina speciale, e più rigorosa, dell’imputabilità del tossicodipendente (e dell’alcoldipendente) rispetto a quella riservata alla generalità degli autori di reato. In particolare, la scelta non solo di considerare pienamente imputabili gli ubriachi abituali e chi sia «dedito» all’uso di stupefacenti, ma addirittura di prevedere un inasprimento della pena nei loro confronti (art. 94 cod. pen.), costituisce un evidente ostacolo a qualsiasi interpretazione che miri a riconoscere al giudice la possibilità di escludere, o considerare ridotta, l’imputabilità dell’autore di reato sol perché presenti disturbi che derivino dall’uso reiterato di sostanze, i quali appaiono regolarmente associati precisamente alla situazione che il legislatore reputa meritevole di un aggravamento della pena”
Nel riaffermare l’imputabilità dei tossicodipendenti vengono insomma legittimati criteri arbitrari (il disvalore sociale dell’uso di sostanze e -altrove nella stessa sentenza- il rifiuto delle cure), certamente discutibili e non condivisi da molti esperti in dipendenze (e anche da alcuni magistrati, fra cui quello che ha presentato il ricorso alla Corte qui citato) ma considerati espressione del potere discrezionale del legislatore.
Non si vede dunque per quale motivo la medesima discrezionalità legislativa non potrebbe essere esercitata anche rispetto alla rimproverabilità dei pazienti psichiatrici gravi, evidentemente a partire da motivazioni molto diverse: non di tipo punitivo ma improntate al garantismo, poiché il riconoscimento della responsabilità restituisce soggettività e dignità ai pazienti, oltre a migliorare le opzioni terapeutiche (“la responsabilità è terapeutica”, slogan che riassume decenni di ricerca empirica sul valore dell’alleanza terapeutica rispetto agli esiti clinici).
Ma esistono limiti costituzionali non superabili? La Corte specifica in modo molto chiaro di essere “tenuta in ogni caso a preservare è il contenuto minimo inderogabile del principio, riconducibile all’esigenza che l’inflizione della pena si fondi su un rimprovero personale all’agente.(…)” aggiungendo ancora una volta che: “La più precisa declinazione di questo principio nelle varie discipline che regolano l’imputazione del fatto di reato al suo autore (…) resta riservata, una volta che tale nucleo minimo sia preservato, alla discrezionalità del legislatore.”
Ma in cosa consiste, precisamente, questo “contenuto minimo inderogabile” della rimproverabilità? La stessa sentenza 21/2026 ricorda che non si è rimproverabili “in difetto della capacità dell’agente di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni, ovvero della capacità di autodeterminarsi liberamente governando i propri impulsi”; cita come altri elementi fondamentali della condizione l’essere “in grado di recepire il messaggio della sanzione punitiva, in ragione del corretto funzionamento dell’elemento intellettivo e dell’elemento volitivo» e ancora: “capacità dell’uomo di autodeterminarsi, di decidere tra più alternative», e in ultima istanza «libertà di agire altrimenti».
Si può dire che queste condizioni ricorrano nelle patologie psichiatriche in maniera così evidente e indiscutibile da rappresentare il “minimo inderogabile” richiamato dalla Corte? E’ la visione oggi prevalente in psichiatria forense, ovvero che la presenza di sintomatologia classica (psicosi, eccitamento maniacale, e financo impulsività “borderline” in certe condizioni) privino i pazienti della capacità di comprendere il senso delle proprie azioni o di agire diversamente. Ma questa visione rappresenta una verità scientifica indiscutibile? Ci permettiamo di metterlo in dubbio. Esistono in dottrina visioni diverse. E comunque ogni psichiatra con esperienza significativa di pazienti gravi, che abbia una formazione forense o meno, ha di certo maturato un’opinione: si può sostenere che un delirio persecutorio privi del tutto l’agente della capacità di rendersi conto del significato sociale e delle conseguenze delle proprie azioni? Che un paziente in eccitamento maniacale sia determinato rigidamente a compiere l’azione X piuttosto che l’azione Y e privo di scelte alternative? Che entrambi, nell’essere del tutto passivi rispetto ai propri impulsi, siano sostanzialmente indistinguibili da disabile intellettivo o magari da un demente? Che non siano in grado di recepire il messaggio della sanzione punitiva?
Ciascun clinico, pensando alla propria personale casistica, potrà dire in quante situazioni di cui è stato testimone diretto (nel corso di consulenze urgenti in pronto soccorso, in mezzo alla strada o a domicilio, durante tso o contenzioni, ecc) queste condizioni si siano concretamente realizzate. A noi pare che se la dimostrazione del famoso nesso eziologico riguardasse davvero le condizioni descritte dalla Corte, le assoluzioni per incapacità sarebbero eccezionali, anziché il quotidiano stillicidio a cui assistiamo da anni.
Con ciò, sia chiaro, non si intendono squalificare gli orientamenti psichiatrico forensi oggi dominanti ma semplicemente sottolineare che essi costituiscono una prassi, lontana dal poggiare su solide basi empiriche (è ben noto quello di imputabilità non è un concetto falsificabile in senso scientifico). Come tutte le prassi, benché nobile e animata da sincere preoccupazioni garantiste, è opinabile e fortemente influenzata da determinanti socioculturali e politici, nel senso alto del termine. Il nostro auspicio è che venga sostituita da una prassi differente, altrettanto opinabile ma, secondo noi, più coerente con i principi della psichiatria post istituzionale disegnata dalla legge 180 (che, ci permettiamo di ricordare, è ancora in vigore); e più garantista.
Coniugare responsabilità e garanzie
Ancora una volta il confronto con la sentenza 21/2026 della Corte costituzionale ci aiuta a chiarire che cosa intendiamo, in termini pratici. Infatti, la Corte chiarisce che considerare colpevole un reo affetto da gravi problemi di salute mentale, quali certamente sono considerate oggi le dipendenze, non esime l’ordinamento dal farsi “carico della sua peculiare situazione di fragilità psichica derivante dall’abuso di sostanze stupefacenti (…) sulla base di una disciplina complessivamente più favorevole rispetto a quella riservata alla generalità degli altri autori di reato imputabili”
Più oltre è ancora più esplicita: “emerge sì che il tossicodipendente è generalmente considerato come soggetto pienamente imputabile e in quanto tale potenzialmente soggetto all’applicazione di una pena (anziché di una misura di sicurezza); ma al contempo si evince che le misure cautelari, e poi le regole sull’esecuzione della pena medesima a lui applicabili, sono specificamente calibrate sulla sua peculiare situazione, risultando fortemente improntate a un approccio terapeutico e riabilitativo, che prende realisticamente atto della sua situazione di persona bisognosa di cura e assistenza, in attuazione dei doveri di solidarietà sociale (art. 2 Cost.) e di tutela della salute (art. 32 Cost.) che gravano sull’ordinamento nel suo complesso”.
E’ sostanzialmente la stessa impostazione del Coordinamento degli psichiatri toscani, la cui proposta prevede una serie di opportunità di cura, alternative alla pena, a cui il paziente affetto da patologia grave (“patologia mentale con alterata percezione della realtà” nel testo della proposta) può accedere in modo flessibile, in base a una serie di variabili di tipo sanitario e giuridico.
Ma qual è la differenza concreta rispetto alla più tradizionale filiera di strutture forensi, differenziate per livelli di “sicurezza” e intensità di cura, riproposte anche dal recente Piano d’Azioni Nazionale per la Salute Mentale? La differenza è che quest’ultime sono affidate alla gestione autonoma del sistema sanitario, al massimo con la presenza di agenti penitenziari nelle strutture più restrittive ; e che sono basate sulle misure di sicurezza, cioè sull’incapacitazione che implica l’assoluta passivizzazione del paziente e la rigidità nelle opzioni contenitive e terapeutiche. L’internamento in Rems e la libertà vigilata in residenze sanitarie non comportano infatti alcuna scelta, né per il giudice né per il reo. Il giudice può sì optare per una misura detentiva in Rems o per una misura non detentiva ma non può applicare alcun tipo di pena, neanche se la misura terapeutica non dovesse essere inefficace o essere rifiutata dal reo. Le misure di sicurezza non sono alternative alla pena, ma di fatto coincidono con essa, sono l’unica pena possibile. In questo modo si realizza il massimo grado di sovrapposizione/confusione fra terapia e punizione, fra riabilitazione e privazione della libertà, riproducendo l’equivoco e il paradosso che era tipico delle reclusioni manicomiali.
Invece nella proposta del Coordinamento psichiatri toscani:
- Il paziente è considerato responsabile delle proprie azioni, in coerenza con la pratica clinico-riabilitativa corrente, che la letteratura scientifica vuole sempre più orientata alla responsabilizzazione e riacquisizione di soggettività, che non si capisce per quale ragione non dovrebbero più valere a fronte della commissione di un reato.
- Non viene disposta una misura di sicurezza, bensì il paziente è dichiarato colpevole nell’ambito di un processo. Una serie articolata di opzioni terapeutiche si configurano allora come alternative alla pena, secondo la logica indicata dalla Corte costituzionale per i tossicodipendenti. Le misure alternative non sono automatiche ma devono essere disposte dal giudice e accettate dal paziente, in presenza di specifiche condizioni (trattabilità in contesti sanitari, sufficiente collaborazione alle cure, non necessità di custodia).
- Il carcere si configura come opzione solo nei casi in cui esista una necessità di custodia, ovvero quando, al di fuori di uno scompenso psicopatologico acuto, permanga un reiterato comportamento aggressivo o violento con rifiuto esplicito o mancata adesione alle alternative terapeutiche. La custodia è in ogni caso affidata al sistema giudiziario. In questo modo non si riproduce alcuna sovrapposizione/confusione fra mandato di cura e custodia. Non esistono custodie sanitarie. Il sistema giudiziario dovrà organizzarsi potenziando l’assistenza psichiatrica in carcere e garantendo la presenza di adeguate Articolazioni Tutela Salute Mentale in ogni istituto (richiesta contenuta anche nel Pansm)
- Essendo sancito per legge il diritto dei rei con patologia mentale grave ad accedere a misure alternative e il dovere dei Dipartimenti di salute mentale di renderle disponibili, trattenere in carcere i pazienti non sarà certo la regola ma si configurerà come extrema ratio. Infatti, in presenza di “vere” patologie psichiatriche trattate in modo adeguato, è raro che condizioni di cronica aggressività e oppositività non siano trattabili nei contesti sanitari ordinari. Solo se il percorso alternativo in ambito sanitario non avrà esito positivo il reo potrà, anche provvisoriamente, rientrare in carcere. In caso di incompatibilità assoluta con il regime carcerario, questa sarà stabilita caso per caso, come avviene per ogni problema di salute dei detenuti. Unicamente i rari casi intrattabili in contesti diversi sconteranno in carcere la loro pena, definita nella durata dal codice penale come per ogni altro cittadino e non vincolata al giudizio di pericolosità psichiatrica.
Conclusioni
E’ opinione diffusa di operatori e utenti che il sistema dei servizi di salute mentale in Italia stia attraversando una gravissima crisi. A nostro avviso la deriva neo-custodiale in corso ne costituisce al contempo un sintomo e uno dei fattori acceleranti più pericolosi. Per invertire la tendenza occorre sfatare alcuni tabù:
- Il tabù della incapacità e pericolosità dei pazienti gravi, che la legge 180 aveva inteso superare e che sta ritornando con prepotenza.
- Il tabù della irriformabilità del carcere, usato come alibi per affermare la sua incompatibilità assoluta e di principio con la patologia psichiatrica, a vantaggio di soluzioni sanitarie che contengono in sé una funzione detentiva che le snatura irrimediabilmente.
- Il tabù che i pazienti, al di fuori delle fasi di scompenso, non siano in grado di comprendere il disvalore sociale delle proprie azioni e scegliere consapevolmente percorsi di cura alternativi alla detenzione.
Solo superando questi radicati pregiudizi, secondo noi, la psichiatria potrà recuperare la piena dignità di disciplina clinica, resistendo alle forze che vorrebbero di nuovo relegarla alla funzione prevalente di igiene sociale con cui è nata.
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Condivido pienamente! Occorre separare percorsi di cura e provvedimenti giudiziari. Percorsi di cura che in relazione al modello biopsicosociale, ambientale e culturale, devono essere sempre caratterizzati da diverse modalità del “prendersi cura”: amministrativo, educativo, sociale, sanitario e psichiatrico. Se la persona commette reati vi sarà l’azione giudiziaria rispetto al fatto commesso. E’ il principio di responsabilità che è essenziale sia per la cura che per il rispetto delle eventuali misure giudiziarie. Tutto questo correla con i diritti alla salute, alla casa, al lavoro, alla cultura, al reddito… Quando i diritti sono lesi non resta nemmeno quello alla salute, ridotto ad una mera assistenza sanitaria. Diritti vuol dire avere chiaro che per la cura i riferimenti sono la legge 180, la legge 18/2009 e 219/2017. La stessa sentenza della Corte Costituzionale 22/2022 pur configurando le misure di sicurezza come “anticipe” che uniscono quindi privazione della libertà e obblighi di cura, in riferimento a questi ultimi richiama la necessità che facciano riferimento alla 180 e che vengano esplicitati e comunicati alla persona. La questione del consenso/obbligo-coercizione alle cure non è affatto risolto nè può coincidere in alcun modo con la limitazione/privazione della libertà che può essere disposta solo dalla magistratura. Quindi occorre la chiarezza dei mandati di cura e giudiziari visti nella loro autonomia. L’interdipendenza, la sintesi viene dalla unitarietà della persona nel suo contesto relazionale e di vita. Ciascuna istituzione declini i propri interventi. Per la psichiatria è essenziale il consenso, la partecipazione della persona, la relazione di fiducia, che sostenga responsabilità, empowerment, compartecipazione alle cure, sostegno ai bisogni di base e ai diritti. Insieme a questo anche i limiti delle cure, le condizioni che non hanno ancora una cura farmacologica e che vedono psicoterapie effettuabili, al di là del problema delle risorse, solo con la partecipazione della persona. Quindi il riconoscimento della responsabilità è al di là di considerazioni legali, un elemento fondamentale per la cura, per elaborare l’accaduto sempre molto presente nel mondo interno. Aumenta la capacità di coping, di creare risposte adattative ecc. specie se si è in grado di fare interventi complessi non poveri meramente incentrati solo su farmaci e ricoveri/lunghe permanenze assistenziali. Il nodo è anche clinico: vuol dire fare i conti con consenso/obbligo-coercizione (e lo scorso anno vi è stata la sentenza 76/2025 della Corte Costituzionale e di nuovo recentemente vi è un’altro rinvio) con il restraint, la contenzione meccanica. Su questo vi sono segnali di arrettramento. Servizi per adulti e minori ove viene ampiamente attuata la contenzione meccanica, proibita in tutti gli altri contesti, compresi quelli detentivi. Occorre cioè riflettere autocriticamente su queste prassi e non pensare che la logica del controllo custodia venga solo dalla magistratura. Per questa occorre che anche alle persone con disturbi mentali vengano applicate messe alla prova, sospensioni della pena, misure alternative, superando la dicotomia rigida tra misure di sicurezza detentive e non detentive. Ancora il programma trattamentale è diverso da quello terapeutico. Su questo visto che la sentenza 22/2022 riconosceva un ruolo alla giustizia si possono impegnare amministrazione penitenziaria, UEPE ecc. che per altro hanno fondi (cassa ammende ecc. ). In questo quadro si inserisce anche lo stato delle carceri, dei CPR che sono altamente patogeni. Va detto con forza! Si introduca il numero chiuso nelle carceri e vengano approvate norme come amnistia e indulto, misure alternative. Occorre depenalizzare il consumo di sostanze, cambiare le norme sulle migrazioni. La visione securitaria, panpenalista che aumenta reati e pene, ricade anche sui servizi di salute mentale, degli adulti e dei minori che dopo il decreto Caivano sono sempre più in difficoltà. La detenzione deve restare residuale e rispettare sempre dignità della persona. Ricordo infine che oltre al Progetto di legge dei colleghi toscani vi è la Pdl 1.119 Magi che supera il doppio binario con riforma imputabilità e dei servizi. Se cresce un movimento in questa direzione possiamo raggiungere risultati evitando la deriva di una psichiatria custodiale e inevitabilmente dell’obbedienza giudiziaria.