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Tra Psichiatria e Giustizia: rapporti dialettici, rapporti coattivi. Lo strano caso del Sig. Kaufman(n).

11 Mag 26

In breve, la vicenda.

In data 7 maggio la Corte del Tribunale di Roma (1 corte di Assise) ha disposto, richiamando gli artt. 70 e 286 del c.p.p., la sospensione del processo e il ricovero in regime di custodia cautelare in reparto psichiatrico per il sig. Ford Rexal alias Kaufman (Francis Charles) la cui vicenda è nota alla cronaca e correlata all’omicidio della moglie della figlia in un parco di Roma. Il sig. Kaufman (nella Ordinanza è scritto così e non Kaufmann come negli articoli di giornale), estradato dalla Grecia in data 11 luglio 2025 per mandato di arresto internazionale, era stato posto agli arresti in regime cautelare in attesa di processo come unico indagato per gli omicidi.

Obiettivo della misura cautelare in ospedale, conseguente alle conclusioni peritali disposte dalla stessa Corte, in opposizione al Pubblico Ministero, è la cura dell’imputato con rivalutazione a distanza di un mese dal ricovero, al momento della “prevedibile” risoluzione del disturbo.

Nei primi mesi del 2026 la Difesa otteneva dalla Corte la valutazione della capacità processuale, in virtù di un condizione mentale reputata compromessa al punto di inficiare la reale capacità dell’imputato di partecipare al processo.

La perizia disposta dalla Corte è stata effettuata dal Collegio composto dal Prof. G. di Girolamo (Psichiatra) e dalla dott.ssa S. Pezzuolo (Psicologa Forense, Psicodiagnosta forense ed Esperta in Scienze criminologiche): alle operazioni peritali ha preso parte il prof. S. Ferracuti come consulente del Pubblico Ministero e la dott.ssa R. Bruzzone e il dott. A. Caputo come consulenti di parte (associazione “Per Marta, per tutte”). Per i consulenti, nell’ordinanza, non vengono indicati i profili professionali (anche, se come vedremo, alcuni saranno oggetto di attenta valutazione da parte del Giudice). I periti e i consulenti si sono avvalsi anche delle annotazioni delle cartelle cliniche relative ai due periodi di carcerazione, in continuità, tra due carceri romani: è importante sottolineare ora, perché non ci torneremo, che né l’équipe del primo carcere né quella del secondo carcere (che ha instaurato un regime di valutazione molto intensivo) hanno ravvisato nelle manifestazioni comportamentali del Kaufman aspetti di gravità psicopatologica ascrivibili a una psicosi, ravvisando perlopiù aspetti sia di simulazione che di reattività all’isolamento carcerario (che ha avuto luogo in maniera più restrittiva solo nel primo carcere) in una personalità con tratti narcisistici e antisociali: dove è stato proposto un trattamento con un antipsicotico di seconda generazione, non è stato giustificato come finalizzato alla cura di una psicosi ma come trattamento per attenuare il grado di sofferenza (il paziente non lo avrebbe mai assunto, determinando la sospensione della prescrizione).

Le valutazioni dei periti e dei consulenti sono state difformi sia nell’inquadramento nosologico del quadro clinico sia nella risposta al quesito relativo alla capacità processuale dell’imputato. Non è obiettivo di questo intervento proporre considerazioni in merito alle varie tesi, obiettivo inopportuno perché presupporrebbe una partecipazione diretta ai colloqui e una competenza da dimostrare: per questo motivo non ritengo particolarmente importante un approfondimento della descrizione del quadro clinico che si potrà dedurre dalle note relative alle perizie, alle consulenze e all’analisi del Giudice.

Ci si focalizzerà, in primo luogo, sui temi in contrapposizione tra gli esperti chiamati a esprimere il proprio giudizio con il particolare punto di fuga nelle valutazioni poste dal giudice in merito al loro operato e, in secondo luogo, sulla ricaduta operativa, per i colleghi del SPDC di destinazione, del dispositivo giuridico. In particolare i punti focali sono due: l’interpretazione del dato clinico e la “pesatura” della capacità di partecipare al processo, due aspetti che non sono così univocamente e linearmente correlati, alimentandosi entrambi di argomenti loro propri.

In modo sintetico le posizioni del perito e dei consulenti si attestano su questi argomenti:

Collegio della Corte: riconosce al sig. Kaufman la graduale e poi franca manifestazione di un Episodio Psicotico acuto e transitorio (ICD 11) di cui si avrebbero avuti i prodromi nella prima fase della carcerazione e la franca slatentizzazione nel periodo a ridosso del processo. La diagnosi è posta perché, nel validare il quadro di psicosi, il tempo di durata al momento della osservazione è tale da indirizzare specificamente verso questa forma. I periti si sono avvalsi di colloqui e di somministrazione di scale psicometriche, interviste semistrutturate ecc.: in merito a questi strumenti riconoscono comunque che non è stato possibile un reale utilizzo di quella che definiscono la “scatola degli attrezzi” per la mancata collaborazione del paziente. Concludono che il paziente non ha la capacità di stare a processo indicando la necessità di un periodo di cura con antipsicotici per recuperare una condizione di salute, portando a sostegno della loro tesi che l’incontro positivo tra la diagnosi di psicosi e la buona risposta agli antipsicotici ha ampia letteratura a suo sostegno. Non riconoscono pertinenti gli indirizzi clinici posti dai sanitari dei due carceri (vedi sopra) rilevando che anche la contraddizione della prescrizione in di un antipsicotico in carcere senza un orientamento diagnostico congruente sia rivelatore di una mancata messa a fuoco del problema.

Ferracuti: non riconosce nella eclatanza della sintomatologia proposta dal paziente un indicatore di patologia in senso stretto, riconoscendone più una matrice personologica e inficiata da fattori contestuali (che trova una sintesi nella c.d. “psicosi carceraria” che, di fatto, psicosi non è); per tale ragione non ritiene che ci siano le condizioni per stabilire una incapacità processuale, evidenziandosi infatti dai colloqui quelle capacità ritenute sufficienti per essere consapevolmente nel processo (“cognitività elementare”): lo dimostra anche la capacità di dare consenso alle cure manifestata in carcere, condizione che ad avviso del CTP presuppone competenze più complesse di quelle necessarie per partecipare al processo. Non ravvisa, però, aspetti di simulazione (sostenuti in parte dai sanitari del Carcere e dal CTP di parte)

Bruzzone e Caputo: rilevano che il comportamento carcerario dell’imputato sia in linea con quelli manifestati nella vita precedente, caratterizzato da facilità alla menzogna, tendenza alla violenza relazionale e alla prevaricazione e dunque ascrivibile a un’area clinica di Disturbo di personalità (con aspetti narcisistici, istrionici, antisociali, borderline); comportamenti comunque finalizzati consapevolmente a sottrarsi dalla condizione di imputato; ritengono di essere in linea con le valutazioni cliniche effettuate dai clinici del secondo carcere.

Il Giudice e il suo giudizio sulle perizie e sulle consulenze. Qualche commento.

Il giudice condivide e fa sue le valutazioni del Perito.

Sul punto della valutazione della capacità di partecipare al processo il Giudice avoca a sé i dettami della Corte Costituzionale n.39 del 2004 e della Corte di Cassazione n. 46310 del 20024 che ritiene “fissati, in forma oramai consolidata […] peraltro in misura assai più rigorosa rispetto a quella proposta dalla scienza psichiatrica”. Annoto qui che lo stesso avvocato della difesa, Tosi, rileva (ed è riportato nel dispositivo) che la definizione delle facoltà di partecipare al processo che la psichiatria pone in modo troppo riduttivo sono quelle proposte dal prof U. Fornari e richiamate dal CTP del P.M (la “cognitività minima”). Giudice e avvocato si allineano nel definire un ampliamento della base di garanzie per l’imputato, atto a fornirgli una più certa capacità di partecipare, comprendendone l’articolazione, al processo che lo riguarda.

Indipendentemente dalla condivisibilità di questo approccio (personalmente credo sempre nella massima tutela del cittadino) non è chiaro se l’attribuzione in toto alla “scienza psichiatrica” di quello che è solo un indirizzo dottrinario sia pienamente legittimo, essendo la psichiatria costituita da orientamenti di pensiero non uniformi, anche quando si applica a tematiche c.d. forensi. Avrei difficoltà a immaginare, a parti contrapposte, a partire da una valutazione psichiatrica in merito a un fatto in esame (es: imputabilità) un giudizio di valore complessivo su un intero impianto giuridico di significato diverso (che si potrebbe sintetizzare in “la psichiatria ha certezze consolidate in misura assai più rigorosa di quelle offerte dalle discipline giuridiche”).

Questo argomento assume particolare peso perché su questo si basa il disconoscimento delle conclusioni della consulenza dell’accusa: il giudice infatti riconosce al prof. Ferracuti la pertinenza complessiva delle sue conclusioni (non ravvedendo una sostanziale distanza diagnostica con le conclusioni del Perito laddove nella “psicosi carceraria” si descrive un grado di disgregazione transitorio della personalità favorito da aspetti strutturali pregressi e dai contingenti elementi stressogeni dovuti alla condizione carceraria) ma dà disconferma alla sua valutazione della preservata capacità di stare in giudizio da parte dell’imputato per le ragioni appena espresse.

In merito alla tesi della consulenza di parte, il Giudice rileva la carente pertinenza disciplinare della Dott.ssa Bruzzone (è Psicologa) per poter avere accolto il suo contributo in un ambito di valutazione di un disturbo psichiatrico in quanto valutazioni di tale fatta “non rientrano né nell’area delle sue competenze specialistiche, né nell’ambito della sua esperienza professionale”, visto che non è lavorativamente impegnata in setting di strutture pubbliche “attrezzate” per la cura di pazienti psicotici e acuti.

Di questo passaggio sottolineerei il fatto che, nell’escludere la pertinenza di questa consulenza, il Giudice fa suo implicitamente l’indirizzo diagnostico del Perito (dando cioè per acquisito che di psicosi si tratta per cui di fronte a questo dato si “deprezza” la competenza della psicologa nel sostenere l’ipotesi diagnostica da lei proposta secondo cui il paziente è letto come affetto da altri disturbi: è modo di sostenere la tesi per cui il  supposto maggior valore della perizia, che fin qui dovrebbe essere nel gioco dialettico della valutazione comparata, diviene fondamento per screditare le osservazioni della consulenza di parte). Più significativo, però, il fatto che il Giudice sembra indicare un possibile indirizzo generale ovvero che le perizie e le consulenze tecniche per problematiche di questa specie (e dunque anche per la ben più complessa valutazione della imputabilità) debbano essere di pertinenza non solo di Psichiatri ma anche di Psichiatri impegnati ed esperti nella diagnosi e nella cura dei pazienti gravi, che esercitano la loro professione in strutture pubbliche attrezzate (quindi più che professionisti della Perizia, Psichiatri del SSN con perizia nel diagnosticare e trattare psicosi e gravi disturbi psichiatrici in genere e, dunque, in grado di effettuare diagnosi differenziali accurate).

Da ultimo il Giudice contesta l’argomento del CTP di parte per cui, se anche anamnesticamente si rileva il dato della capacità di mentire, simulare, falsificare che attiene al profilo personologico dell’imputato, questo non deve automaticamente trasporsi a informare la valutazione attuale per dare un significato della stessa matrice ai comportamenti in esame (portando così ad escludere evoluzioni cliniche più gravi), in un ragionamento considerato circolare e fuorviante in quanto si “arriva a confondere la possibile conclusione con quanto deve invece essere, in ipotesi, oggetto di dimostrazione”. Commenterei così: accettando e condividendo questo ragionamento (che per chi scrive  non può alimentarsi di alcun riscontro clinico diretto), viene da chiedere per quale ragione non si è vagliata allora l’imputabilità dell’indagato rispetto al reato contestato visto che, data per acquisita una certa vulnerabilità alla psicosi (per il DSM 5 il Disturbo psicotico breve – che equivale al Disturbo Psicotico Acuto e transitorio dell’ICD 11 – ha una remissione completa entro un mese e una ricaduta nel 50% dei casi), non possiamo escludere – a posteriori – che non abbia avuto, in condizioni di particolare pressione contestuale, altri episodi analoghi, magari in concomitanza degli omicidi.

Da ultimo il Giudice, a sostegno del valore delle conclusioni del Collegio peritale, pone anche il “metodo” seguito per cui all’indagine clinica mediante colloqui si sono affiancate le misure psicometriche e il confronto ragionato con la letteratura scientifica, modalità che è manchevole nell’operato degli altri consulenti e dei medici del carcerare, con conseguente ridimensionamento della portata delle loro conclusioni. Resta però da annotare che lo stesso Collegio peritale dichiara che, per quanto attiene alla cassetta degli attrezzi (il pacchetto di scale e test psicometrici) messa a punto proprio per sopperire alla “limitata valutazione [con strumenti] effettuata presso le case circondariali”, si è “optato per non procedere all’uso […] in quanto i relativi protocolli sarebbero stati nulli o inutilizzabili”. Viene da considerare che qui si premia più l’intenzione che l’effettivo risultato, visto che gran parte delle considerazioni “oggettive” a sostegno dei colloqui sono imperniate sulla scala PANSS! Lo stesso Giudice però, nell’invalidare la diagnosi di disturbo borderline di personalità posta dai sanitari del secondo carcere, fa riferimento, in prima istanza, al mancato uso di strumenti standardizzati e, in seconda istanza, al fatto che non sono stati indicati i criteri del DSM5 a cui risponderebbe il Kaufman.

Farei notare che l’imputato risulta essere resistente, quindi, sia al processo valutativo che alla assunzione delle terapie prescritte (già proposte in carcere e ora indicate come strada da perseguire per l’immediato futuro): dei due ostacoli – stante l’attuale condizione – il più ostico da superare risulta essere ancora il primo, visto che il superamento del secondo dovrebbe conseguire, se ritenuto indicato, con un certo grado di coerenza.

Per il Giudice – che segue le indicazioni peritali – l’intervento terapeutico si rende necessario, dunque, per “ridurre la distanza, peraltro acutamente sottolineata dal prof. Ferracuti, tra il profilo clinico e quello rilevante per il processo penale, ove massima attenzione va assegnata agli istituti apprestati a garanzia del diritto di difesa dell’imputato, quale soggetto in esame”

Una annotazione conclusiva di tipo diagnostico: l’Episodio psicotico acuto e transitorio dell’ICD 11 (corrispondente al Disturbo psicotico breve del DSM 5) risente nella sua formulazione della necessità che, accanto ai criteri clinici descrittivi, venga incluso il dato temporale della durata: questo perché la sintomatologia in sé, seppure più attenuata e meno ricca di quella della Schizofrenia (Disturbo con caratteristiche di maggiore stabilità), non è in grado di “sostenere” la diagnosi in quanto non specifica. In psichiatria, dunque, la diagnosi di DPB è da considerare una diagnosi operativa che si usa o come diagnosi in itinere o posta a posteriori, per definire reciprocamente o un episodio psicotico (attenuato) che perdura da poco tempo nel momento della valutazione o che si è concluso nei tempi…della sua stessa definizione.  

Ora cristallizzare questa diagnosi, che qui viene posta in itinere ovvero fotografata mentre sta accadendo il fatto clinico, come avente “valore contingente e fasico” e descrivere un “pensiero minimamente organizzato che il Ford non ha dimostrato di possedere ma che potrà ben essere recuperato in seguito” vuol dire scambiare il valore operativo della diagnosi in valore predittivo (prognostico), negando la ragione del fatto che il criterio temporale ne sostiene descrittivamente la validità nosografica attuale e non la garanzia di risoluzione. Il DSM 5 considera che “in meno della metà dei casi la diagnosi cambia (perché si arricchisce di sintomi e/o si allunga il tempo di presenza della sintomatologia), più spesso in un disturbo dello spettro schizofrenico e, meno frequentemente, in un disturbo affettivo o in un altro disturbo psicotico”. La “diagnosi cambia” vuol dire che nel tempo i criteri che la sostengono, anche la violazione del criterio temporale da cui è sostenuta, non trovano conferma.

Epilogo. Condizione coatta.

A questo punto il caso del sig. Kaufman transita dal Carcere al SPDC di destinazione, in conseguenza dell’esecuzione della misura cautelare in ospedale.

Dal dispositivo si evince che i sanitari del SPDC “nell’ambito delle proprie competenze e data la segnalata modificabilità del quadro clinico, potranno nuovamente osservare e valutare il paziente, individuare le sue attuali esigenze di trattamento e adottare – laddove ritenuto necessario anche con modalità coattive – le terapie farmacologiche che riterranno più appropriate per superare il disturbo psicopatologico riscontrato”.

Ricorda infatti il Giudice che “l’assenza di consapevolezza di malattia (insight) è caratteristica, se non della totalità, della maggior parte dei pazienti psichiatrici, senza che ciò possa compromettere, a priori, l’esigenza di trattamento e di cura”.

Il quadro clinico profilato dalla perizia e adottato dal Giudice offre garanzie di recuperare l’imputato alla capacità processuale ma sembra esserci un grado di libertà, per i sanitari affidatari, per effettuare una loro rivalutazione; infatti “tali conclusioni devono essere assunte come attuali, quand’anche la loro persistenza e validità, proprio in considerazione del carattere contingente e fasico del disturbo, devono essere rimesse alla valutazione dei sanitari ai quali il Ford sarà affidato”.

Quindi questi i dati che il Giudice e i periti presentano: una diagnosi molto sostenuta e la modificabilità del quadro per via farmacologica. Resta da decidere se il trattamento avrà luogo con il consenso del paziente o contro la sua volontà: ma questo non compromette l’esigenza di cura.

Sappiamo, anche dal rinforzo dottrinario fornito dalla Corte Costituzionale (sent. 27 gennaio 2022, n. 22 del 2022), che nessun trattamento può essere effettuato in maniera coattiva se non in regime di TSO (ospedaliero): e se questo vale per persone ristrette in Rems con misura di sicurezza, non può non essere valido per un cittadino posto in ospedale con misura cautelare seppure finalizzata alle cure.

Dobbiamo ritenere, ma non è esplicitato, che quando il Giudice indica la possibilità di trattamenti “anche coattivi” si riferisca al TSO la cui possibilità esecutiva sottende la presenza delle condizioni di legge.

Per una équipe di SPDC gli unici elementi vincolanti nella operatività dell’attività clinica sono sempre la diagnosi e la deontologia medica; nella ordinaria attività di un SPDC neanche una condizione di ricovero in TSO effettuato da altri, in assoluto, pone dei vincoli operativi perché se ne può riconoscere il superamento (se il paziente, ad esempio, accetta le cure) ma soprattutto l’inopportunità, qualora la diagnosi e le condizioni che hanno sotteso il TSO non sono giudicate corrette o condivisibili.

In questo caso, quale è il reale margine di libertà dei medici del SPDC visto che la Corte non soltanto ha determinato l’opportunità della misura cautelare in SPDC ma ne ha anche indicato gli indirizzi diagnostici e terapeutici “risolutivi” per una ottima prognosi?

Vi sono spazi di manovra per agire secondo scienza e coscienza? Se la valutazione clinica dei colleghi del SPDC fosse più vicina a quella dei consulenti di parte, del consulente del PM o a quella dei clinici che hanno a lungo interagito con il sig. Kaufman nei due carcerari, si troveranno nelle condizioni di poterlo affermare laddove la misura cautelare in ospedale ha in sé una indicazione clinica stringente, un mandato di cura e una prognosi da “rispettare”?

Viene da pensare che alla condizione di cura coatta siano già stati sottoposti gli psichiatri ospedalieri prima che il potenziale paziente.

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1 commento

  1. Pietro Pellegrini

    L’articolo è molto interessante e l’affermazione conclusiva fa molto riflettere. Definire le capacità di stare in giudizio e d’intendere e volere rispetto al fatto-reato valutati da periti e consulenti, sono rilevanti ai fini di giustizia, stante la vigente normativa. Se le conclusioni cui i diversi professionisti sono giunti, richiedono un approfondimento ed un’osservazione specialistica, si può comprendere il periodo di ricovero in questo caso in Spdc (o in altra struttura psichiatrica) ma non l’obbligo di cura. Questa deve fare riferimento a l. 180, legge 18/2009, e 219/2017. Al di fuori di queste, anche per ragioni di giustizia, a mio avviso non si pone la possibilità di un trattamento coatto. Il rilevare un disturbo mentale non obbliga la persona alla cura, anche se si tratta di poter raggiungere la condizione di poter stare in giudizio. Questo varrebbe anche per altre funzioni e capacità.
    Una considerazione finale: il caso evidenzia come i percorsi giudiziari e clinici-terapeutici, pur potendo avere punti di contatto, debbono essere autonomi e indipendenti. Per questo servirebbe una riforma…

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