Abstract
Contesto. Il panorama attuale della salute mentale è caratterizzato da una proliferazione di figure professionali eterogenee per formazione, competenze e riconoscimento giuridico, cui si affiancano dinamiche di mercato che possono indurre il paziente a scelte inadeguate o persino dannose.
Obiettivi. Il presente articolo si propone di fornire al lettore una guida orientativa, rigorosa e di immediata applicazione pratica, volta a distinguere le diverse figure professionali operanti nell’ambito psicologico e psicoterapeutico, a identificare criteri oggettivi di valutazione del clinico e a riconoscere le condotte professionali scorrette che devono indurre alla ricerca di un’alternativa.
Metodo. Analisi della normativa italiana vigente in materia di professioni sanitarie, con particolare riferimento all’accreditamento MIUR delle scuole di specializzazione in psicoterapia, integrata da considerazioni deontologiche e cliniche derivate dalla letteratura di settore.
Risultati. Vengono delineati i profili normativi delle principali figure professionali (counselor/coach, psicologo, psicoterapeuta), illustrati i criteri di verifica dell’iscrizione all’Albo, le domande fondamentali da porre al primo colloquio e i principali segnali d’allarme che configurano violazioni deontologiche o situazioni di potenziale danno per il paziente.
Conclusioni. Un’adeguata educazione sanitaria del paziente rappresenta una condizione necessaria per garantire l’efficacia e la sicurezza del percorso terapeutico. La scelta informata del professionista non è un atto di sfiducia, bensì la premessa indispensabile a qualsiasi alleanza terapeutica fondata su basi solide.

Quando si decide di chiedere aiuto per un disagio psicologico, ci si trova spesso in una condizione di profonda vulnerabilità. Il dolore, l’ansia o la confusione spingono a cercare sollievo nel minor tempo possibile. Eppure, proprio in questo momento di fragilità, il paziente è chiamato a compiere una scelta difficilissima: orientarsi in un “mercato” della salute mentale che oggi appare sempre più caotico, deregolamentato e insidioso.
Tra i consigli di amici, le promesse di guarigione rapida e le vetrine patinate dei social network, il rischio di affidare la propria sofferenza a mani non qualificate è altissimo. Il presente articolo nasce con un obiettivo preciso: fornire strumenti chiari, oggettivi e di immediato utilizzo per difendersi dalla giungla delle false competenze e scegliere il professionista giusto in totale sicurezza.
1. La giungla delle false competenze: chi è autorizzato a curare?
Il primo e più insidioso ostacolo è la confusione — spesso alimentata ad arte — sui titoli professionali. Scegliere bene significa, prima di tutto, bussare alla porta della figura corretta. In Italia la legge parla chiaro, ma l’alfabetizzazione pubblica su questo tema rimane drammaticamente scarsa.
- Il Counselor o il “Coach”: Sono figure che non richiedono alcuna laurea sanitaria né l’iscrizione a un Albo professionale regolamentato dallo Stato. Possono offrire supporto per difficoltà decisionali contingenti o percorsi di orientamento, ma hanno il divieto assoluto di formulare diagnosi, somministrare test clinici o trattare patologie. Affidar loro un trauma, un disturbo d’ansia o una depressione rappresenta un rischio gravissimo, che sfocia nell’abuso di professione.
- Lo Psicologo: È il professionista titolare di una Laurea in Psicologia che ha superato l’Esame di Stato ed è iscritto al relativo Ordine. È pienamente abilitato alla valutazione clinica, alla diagnosi e al sostegno psicologico. Tuttavia, non è abilitato a condurre un percorso di psicoterapia strutturato per il trattamento delle psicopatologie.
- Lo Psicoterapeuta: È l’unica figura legalmente e clinicamente formata per il trattamento e la cura delle psicopatologie. Per ottenere questo titolo, un medico o uno psicologo deve aver frequentato e concluso con successo una Scuola di Specializzazione quadriennale esplicitamente accreditata dal MIUR (Ministero dell’Università e della Ricerca).
2. L’illusione dei social network e la trappola del passaparola
Oggi la popolarità di un professionista viene spesso confusa con la sua autorevolezza clinica. La rete è invasa da figure che banalizzano la sofferenza in brevi video accattivanti, raccogliendo migliaia di “like”. La capacità di fare marketing digitale non ha, tuttavia, alcuna correlazione con l’efficacia terapeutica né con la solidità etica all’interno del setting clinico.
Allo stesso modo, affidarsi ciecamente al consiglio di un amico o di un parente può rivelarsi un errore. La psicoterapia è un “abito su misura”: il terapeuta che ha risolto brillantemente la crisi coniugale di un conoscente potrebbe adottare un approccio teorico del tutto inefficace o incompatibile con un paziente che soffre, ad esempio, di un disturbo ossessivo-compulsivo o di un disturbo del comportamento alimentare.
3. I criteri oggettivi: cosa verificare in autonomia
Prima ancora di comporre il numero di telefono per fissare il primo appuntamento, il paziente ha il diritto e il dovere di compiere alcune verifiche oggettive.
- L’iscrizione all’Albo: È il requisito fondamentale e preliminare a qualsiasi altra considerazione. È sufficiente collegarsi al sito dell’Ordine regionale degli Psicologi (o dei Medici) e cercare il nome del professionista. Deve essere presente e chiaramente visibile la specifica annotazione “Abilitato all’esercizio della Psicoterapia”. In assenza di questa dicitura, il professionista non è legalmente autorizzato a condurre un trattamento psicoterapeutico.
- L’orientamento teorico: Non esiste la psicoterapia “universale”. Esistono approcci cognitivo-comportamentali, psicoanalitici, sistemico-relazionali, della Gestalt e molti altri. Verificare in anticipo quale metodo utilizzi il clinico consente di valutare se la sua formazione sia indicata per il proprio specifico disagio.
4. Il primo colloquio: cosa chiedere senza timore
Il primo incontro non serve unicamente al clinico per inquadrare il paziente: serve soprattutto al paziente per valutare il terapeuta. Non deve esserci alcun timore reverenziale nel porre domande dirette. Un professionista serio e preparato risponderà con piena trasparenza ai quesiti seguenti.
- “Qual è il suo approccio metodologico e in che modo ritiene che sia utile per il mio problema?”
- “Vanta un’esperienza clinica specifica nel trattamento del disturbo che le sto descrivendo?”
- “Quali sono le regole del nostro setting?” Devono essere definiti con precisione, fin dal primo giorno, i costi, la frequenza delle sedute, le politiche di cancellazione e gli obiettivi terapeutici.
Un clinico dotato di reale onestà intellettuale saprà riconoscere i propri limiti e, qualora il problema presentato esuli dalle sue specifiche competenze, avrà cura di inviare il paziente a un collega più indicato.
5. I campanelli d’allarme: quando interrompere il rapporto
L’alleanza terapeutica si fonda sulla fiducia, ma esistono segnali inequivocabili di scarsa professionalità o di potenziale danno che impongono di interrompere il rapporto senza esitazioni.
- Promesse di guarigione rapida e certa: La psiche umana non risponde a formule prestabilite. Chi garantisce risultati certi in un numero predefinito di sedute sta strumentalizzando la disperazione del paziente, vendendo illusioni prive di qualsiasi fondamento scientifico.
- Violazione dei confini (boundary violations): Il terapeuta non è un amico. Incontri al di fuori dello studio, scambi di messaggi non strettamente legati alla logistica degli appuntamenti, eccessive confidenze personali o la pretesa di prendere in carico l’intera famiglia — salvo specifici approcci sistemici concordati e motivati — costituiscono gravi violazioni del codice deontologico.
- Atteggiamento giudicante o difensivo: La stanza di terapia deve essere un luogo sicuro e privo di giudizi morali. Se il professionista si mostra infastidito o reticente di fronte a domande sulle proprie qualifiche, o rifiuta aprioristicamente l’idea di collaborare con uno psichiatra per un eventuale supporto farmacologico, è necessario cercare un’alternativa.
- La psicoterapia “mascherata”: Occorre la massima attenzione nei confronti di contratti ambigui in cui figure non sanitarie propongono percorsi di “crescita personale” che, di fatto, finiscono per esplorare traumi profondi e dinamiche psicopatologiche, senza disporre degli strumenti clinici né della preparazione necessaria per gestire un eventuale scompenso emotivo del paziente.
La cura della mente è un atto medico e scientifico di estrema delicatezza. Informarsi, pretendere trasparenza e verificare i titoli professionali non è un atto di sfiducia verso il clinico, bensì il primo, imprescindibile passo verso la propria guarigione.
Bibliografia
Riferimenti normativi
- Legge 18 febbraio 1989, n. 56. Ordinamento della professione di psicologo. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 46, 24 febbraio 1989. Entrata in vigore: 11 marzo 1989.
- Decreto del Presidente della Repubblica 5 giugno 2001, n. 328. Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonché della disciplina dei relativi ordinamenti. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, n. 190, 17 agosto 2001, Supplemento Ordinario n. 212/L.
- Legge 11 gennaio 2018, n. 3. Delega al Governo in materia di sperimentazione clinica di medicinali nonché disposizioni per il riordino delle professioni sanitarie e per la dirigenza sanitaria del Ministero della salute. Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana, Serie Generale n. 25, 31 gennaio 2018.
Deontologia professionale
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Alleanza terapeutica
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Nota redazionale
Articolo divulgativo a fini di educazione sanitaria. I riferimenti normativi sono relativi alla legislazione italiana vigente. Per ogni necessità clinica individuale si raccomanda di rivolgersi direttamente a un professionista qualificato e iscritto al relativo Ordine professionale.
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