Il trattamento del pazienti autori di reato
Dall'Ospedale Psichiatrico Giudiziario alla Rete dei Servizi territoriali
di Franco Scarpa

CHIUSI MA ANCORA RIN-CHIUSI

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20 luglio, 2015 - 22:49
di Franco Scarpa

Gli OPG sono chiusi dal 1 aprile del 2015: il termne di definitiva chiusura fissato con la Legge 81 del 30 maggio 2014 non ha avuto ulteruiori proroghe, come era accaduto per ben tre volte negli anni precedenti, ed infine le porte d’ingresso degli OPG sono state serrate. 
Ma solo le porte d’ingresso in realtà perché quelle che consentono l’uscita da tali strutture non sono state completamente dischiuse e di conseguenza ci son ancora più di 400 persone ancora nei 5 OPG italiani. In realtà gli OPG erano sei ma quello di Castiglione delle Stiviere, con una metaorfosi rapidissima, facilitata dal fatto di essere storicamente e strutturalmente un Ospedale vero, cioè gestito dal Servizio Sanitario Nazionale, e non un Carcere del Ministero della Giustizia, è diventato un “Sistema plurimodulare” di Residenze per Esecuzione delle Misure di Sicurezza Detentiva (REMS), come prescritto dal Decreto Ministeriale del 1-10-2012.
In tal modo quasi 200 pazienti, senza muoversi dal posto in cui si trovavano,  sono statr riclassificati come degenti delle REMS e non più di un OPG.
Il moto attuale del processo di chiusura degli OPG ha un verso che sembra apparentemente viaggiare verso un futuro di cambiamento e di modernizzazione del trattamento dei pazienti psichiatrici autori di reato, a Codice Penale non modificato: un fituro che dovrà assicurare un miglioramento delle condizioni di vita dei pazienti ma anche un dignitoso luogo di lavoro per il personale sanitario, finora costretto a muoversi tra le mura, non solo quelle di mattoni o di calcestruzzo, del carcere ma anche tra le prescrizioni di regolamenti penitenziari che limitano l’agire terapeutico. Ritornano come spettri spaventosi termini ed espressioni di un irrigidimento e di un processo per niente orientato verso il nuovo ed il cambiamento reale.
Termini come medicina difensiva, giustizia difensiva, regolamentazione per legge della vita nelle strutture sanitarie, applicazione integrale del regolamento penitenziario nelle REMS, strutture che devono essere caratterizzate da un trattamento ed organizzazione sanitaria e terapeutica, lo spaurachio della posizione di garanzia dell’operatore sanitario.
L'immagine complessiva che scaturisce da questo momento è quella di allontanamento da un passato orrendo ed incivile ma la prospettiva di un futuro che sembra non soddisfare, e soprattutto, rassicurare nessuno.
Un incubo reale !!!! Un incubo che sembra bloccare il futuro di molte persone ancora rinchiuse negli OPG: ad esempio a Montelupo Fiornetino vi sono ancora 80 e più persone ancora racchiuse nelle mura con prospettive di lenta e molto graduale dimissione. 
Oltre loro vi sono 130 tra operatori dell’Amminstrazione Penitenziaria del Miistero della Giustizia e 50 operatori sanitari della USL. 
Si respira aria di smobilitazione, di abbandono, si riducono le risorse e si dimentica il lavoro oscuro e prezioso svolto dagli oepratori tutti per farsi carico di quanti appaiono essere “gli ultimi degli ultimi che usciranno per ultimi”. Ci troviamo in un conflitto etico, molto simile al classico dilemma dell’asino di Buridano, indeciso tra bere o mangiare: infatti nelle REMS dovranno essere accolti i nuovi pazienti cui viene applicata la msiura di sicurezza o le persone ancora in OPG ?.
In sintesi favorire la scomparsa rapida delle strutture, fascendo defluire rapidamente tutti i pazienti ancora presenti e lasciare in attesa i nuovi ingressi disposti dalla Magistratura o viceversa lasciare negli OPG un “residuo”. 
In fondo la legge 81-2014 mirava a dare una doppia risposta al problema degli OPG e del trattamento dei pazienti psichiatric in misura di sicurezza:
a) chiudere gli OPG e dare risposta sanitaria a chi non ha ricevuto finora un trattamento adeguato 
b) modificare il sistema di applicazione delle misure di sicurezza favorendo quelle “non detentive”, come le sentenze della Corte Costituzionale avevano già anticipato nel 2003 e nel 2004 (sentenze 253 e 367 rispettivamente) ed evitare di ricorrere e non ricorrere mai più alla misura di sicurezza, senza pertanto modificare il Codice Penale invariato.
Un Riforma sulla carta indubbiamente coraggiosa ed “epocale”, arrivata a distanza di 130 anni dalla comparsa dei Manicomi Criminali e di 85 anni dall’emanazione del Codice Penale con le msiure di sicurezza, ma timidezza nella concreta attuazione.
Il termine pericolositá non è sparito nè tantomeno si é attenuato e le già citate sentenze 253/03 e 367/04, frutto di coraggiose scelte, sembrano lontane nel tempo e finora non tradotte in concretezze operative tali da modificare il numero di potenziali utenti delle strutture REMS. Questi ultimi sembrano non diminuire affatto ed alimentano irrevocabilmente il flusso di ingressi.  Riforme coraggiose vuol dire chiudere e spianare al suolo un modello che non va bene e sostituirlo con un altro. 
Il clima interno in Opg è surreale: le persone internate attendono risposte, sia in termini di libertà, con l’affidamento a strutture territoriali, ma soprattutto in termini di invio alle REMS perché in ogni caso tali strutture sono vissute come la concreta possibilità di uscita da un luogo inadeguato e oppressivo come la struttura carceraria.
I problemi che si affrontano in questo periodo non sono molto dissimili da quelli che nel futuro dovranno essere affrontati, ed in ogni caso risolti. 
Quali pazienti sono dimissibili ? Quelli che hanno esaurito il percorso terapeutico all’interno della struttura REMS, secondo programmi terapeutici individualizzati ? 
La realtà ci dimostra che non è così:
- la dimissione clinica è cosa altra da quella giuridica che ha i suoi criteri valutativi (ad esempio l’articolo 133 del Codice Penale da cui è stato espuntato il reauisito delle consioni ambientali e familiari previsto dalla lettera d)
- Il diritto primario alla cura deve essere definito e reso prioritario, definendone il rapporto con l’esercizio individuale dei diritti della persona nell’ambito di un trattamento che non potrà mai essere volontario, in quanto disposto dal Giudice come esito di un procedimento giudiziario, né tatomeno obbligatorio, come previsto nella normativa della Legge 833/78 poiché non permanente.
- Il luogo della REMS ha la funzione di limitare l’esercizio della libertà individuale nell’esecuzione di una misura di sicurezza privativa della libertà, ma solo nella circoscrizioen di un perimetro.
- La cura e la pena sono incompatibili ed invariabilmente una delle due priorità deve cedere il passo all’altra. Carcere vuol dire punire, sanzionare, educare ma non curare. La cura ha bisogno di regole, di adesione, di partecipazione senza che questo diventi regolamentazione, sottomissione e passiva ricezione.
- La vera sfida per una riforma del futuro passa attraverso l’abolizione della misura di sicurezza e la delimitazione dei criteri che conducono al difetto di imputabilità, non certo all'ampliamento che la sentenza Raso delle Sezioni UNite della Cassazione sembra prospettare né tantomeno alla prospettata ed automatica attribuzione di responsabilità, e imputabilità, che non tenga conto dell’individualità della persona anche nella drammatica dimensione del reato commesso e del processo di malattia che presenta.
Chiudere definitivamente, e davvero, gli OPG rappresenta una priorità ed un imperatovo,da realizzare in maniera immediata
assicurare cure adeguate alle persone ne è la logica ed automatica conseguenza
rivedere, modificandolo in coerenza con i punti precedenti, l'attuale sistema delle misure nei confronti delle persone che commettono reati e presentino malattia mentale  rappresenta il terreno di confronto tra operatori della Salute Mentale, della Giustizia e della società civile nel complesso.
 
 
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