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Corte Costituzionale Set. 78/2020: legittimo taglio delle indennità di risultato per i direttori generali della ASL che non rispettano i tempi di pagamento delle fatture scadute.

28 Apr 20

A cura di Emilio Robotti

La Corte Costituzionale ha dichiarato costituzionalmente legittimo Il comma 865 il quale stabilisce che, per gli enti del Servizio sanitario nazionale che non rispettano i tempi di pagamento previsti dalla legislazione vigente, le Regioni e le Province autonome «provvedono ad integrare i contratti dei relativi direttori generali e dei direttori amministrativi inserendo uno specifico obiettivo volto al rispetto dei tempi di pagamento ai fini del riconoscimento dell’indennità di risultato». La disposizione prevede che la quota dell’indennità condizionata a tale obiettivo non può essere inferiore al 30 per cento e declina poi singoli scaglioni che modulano il riconoscimento di tale quota in base ai giorni di ritardo registrati e alla riduzione del debito commerciale residuo.

In precedenza la giurisprudenza della Corte Costituzionale, già a ridosso del recepimento della direttiva 2011/7/UE, aveva sottolineato la gravità del problema, evidenziando che «il pagamento dei debiti scaduti della pubblica amministrazione è obiettivo prioritario […] non solo per la critica situazione economica che il ritardo ingenera nei soggetti creditori, ma anche per la stretta connessione con l’equilibrio finanziario dei bilanci pubblici, il quale viene intrinsecamente minato dalla presenza di situazioni debitorie non onorate tempestivamente» (sentenza n. 250 del 2013) in considerazione del rilevante tema dell’esposizione debitoria per interessi passivi per ritardati pagamenti che, in considerazione anche del loro specifico e oneroso criterio di calcolo, riduce le effettive risorse da destinare alle finalità istituzionali. 

Nelle more del giudizio di costituzionalità è stata pubblicata la sentenza della Corte di giustizia dell’Unione europea, grande sezione, in causa C-122/18, Commissione europea contro Repubblica italiana, che ha affermato la responsabilità finale dello Stato italiano indipendentemente dall’ente la cui azione o inerzia abbia dato luogo all’inadempimento. La Corte Costituzionale ha rilevato che in tale occasione, la Corte di Giustizia ha rimarcato la necessità di «un passaggio deciso verso una cultura dei pagamenti rapidi», dichiarando il venir meno della Repubblica italiana agli obblighi che discendono dall’art. 4 («Transazioni fra imprese e pubbliche amministrazioni»), paragrafi 3 e 4, della direttiva 2011/7/UE.

La Corte di Giustizia in tale decisione ha  anche precisato che l’inadempimento di uno Stato membro può, in linea di principio, essere dichiarato ai sensi dell’art. 258 TFUE anche se derivante dall’azione o dall’inerzia di un’istituzione costituzionalmente autonoma: ne consegue che lo Stato italiano è considerato responsabile anche dei ritardi degli enti territoriali.

Una buona notizia per tutti fornitori del Servizio Sanitario Nazionale, insomma, l’affermazione del principio (peraltro, di Legge, ma spesso non osservato nemmeno dalla Pubblica Amministrazione che dovrebbe dare l’esempio) che i debiti, che il lavoro in definitiva, va pagato senza ritardo.  Ottima notizia in un momento di crisi come quello attuale: i Direttori Generali della AA.SS.LL. hanno un incentivo per pagare senza ritardo i debiti verso i fornitori, inclusi quelli delle strutture accreditate, pena vedersi alleggerire il loro compenso totale.

 

La Sentenza della Corte Costituzionale https://www.cortecostituzionale.it/actionPronuncia.do 

 

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