Per il riconoscimento dei titoli "certi" sono già pronti ventidue decreti ministeriali
EQUIPOLLENZE AD PERSONAM
Un doppio percorso per sei professioni – Burocrazia ridotta all'osso.
di P.D.B.
(da IL SOLE 24 ORE SANITA' del 4-10luglio 2000)
La scelta è fatta: dei due decretioriginari sulle equipollenze (v. il Sole-24 Ore Sanità n. 41/1999),uno – quello sui titoli che non trovano riscontri negli ordinamenti precedenti,ma che derivano da una formazione esclusivamente "sul campo" – e rimastopressoché uguale, mentre l'altro – quello sull'equiparazione deivecchi titoli ai nuovi diplonii universitari – si è "clonato" eogni profilo (quindi 22 in tutto) avrà il suo.
«E uno dei primi adempimentiche ho voluto portare a termine e che rappresenta la continuitàfra il vecchio e il nuovo, certificando per gli operatori il peso dellaloro passata formazione». Così ha commentato il lavoro svoltoMaria Grazia Labate, sottosegretario alla Sanità che proprio sulleprofessioni sanitarie ha piena delega dal ministro Veronesi.
«Ora – ha aggiunto Labate – lavoriamoper dare corpo agli atti conseguenti: la formazione complementare, la definizionedel fabbisogno, soprattutto di infermieri e di operatori delle professioniche presentano una carenza di organici, la definzione delle lauree triennalie di quelle specialistiche (infermieri, terapisti della riabilitazione,personale di vigilanza e ispezione ecc.) dell'area sanitaria che, assiemeal Murst, stiamo per condurre in porto».
Del primo testo, quello per equipararechi abbia un titolo riconosciuto dalle norme in vigore prima dei diplomiuniversitari, esistono due versioni, uguali tra loro, tranne per il nomedella professione.
La versione più semplice e che contieneuna sola tabella riepilogativa dei titoli pregressi che si equiparano aldiploma universitario (v. in queste pagine), specifica che i titoli conseguitiin base, alle normative indicate nella sezione B della tabella sono equiparatial diploma universitario indicato nella sezione A della stessa tabella(articolo 1) e che l'equipollenza non produce «alcun effetto sullaposizione funzionale rivestita e sulle mansioni esercitate in ragione deltitolo nei rapporti di lavoro dipendente già instaurati alla datadi entrata in vigore» dei vari decreti (articoIo 2).
La versione più complessa di decreto(tre articoli), contiene le stesse indicazioni della precedente, con un'integrazionee un'ulteriore tabella (tabella 2) in cui per sei profili (terapista dellaneuro e psicomotricità dell'età evolutiva; tecnico dell'educazionee della riabilitazione psichiatrica e psicosociale; tecnico audiometrista,terapista occupazionale; logopedista; tecnico audioprotesista) si dannodiverse possibilità di opzione rispetto all'equipollenza.
La domanda (che però dovràessere per un solo diploma universitario) va presentata alla Usl di residenzala quale, dopo le opportune verifiche e annotazioni, invia anche al ministerodella Sanità l'elenco nominativo di chi ha esercitato l'opzionecon l'indicazione del titolo posseduto e del diploma universitario scelto.
La nuova versione dei decreti èsemplificata e deburocratizzata rispetto a quella "unitaria" precedente. Soprattutto per quanto riguarda i titoli che consentono più di un'opzionerispetto ai diplomi universitari: nella versione precedente, infatti, sifissavano limiti temporali e si indicava come recettore della domanda laRegione anziché la UsI di appartenenza. Poi, niente più riferimentia chi svolge una professione diversa da quella consentita dal diploma universitario(per ogni Du valgono ovviamente le relative esperienze professionali),ma neppure la specificazione che il possessore di più di un titoloammesso all'equipollenza può beneficiare dei provvedimento per ognititolo posseduto.
P.D.B.
Con i provvedimentiviene attuata l'equiparazione prevista dalla legge 42/1999
"PROFILIUGUALI DAVANTI AI DIPLOMI UNIVERSITARI"
Giudizi in arrivoper chi ha seguito una formazione solo sul campo
di S.P.
(da IL SOLE 24ORE SANITA' del 4-10 luglio 2000)
Profilo per profilo, tutte le professioniper le quali sia possibile identificare un ordinamento didattico precedentea quello indicato con il Dlgs 502/1992, sono rese equipollentiai diplomi universitari.
Ma esistono anche titoli acquisiti sulcampo grazie ai quali gli operatori esercitano un'attività, anchese non necessariamente con un attestazione corrispondente a quella previstanelle varie tabelle delle equipollenze (compresi a esempio, i titoliconseguiti all'estero o, in Italia, gli psicomotricisti, circa 5milaoperatori formati per lo più in scuole private, senza profilo professionale,che possono essere ricondotti al diploma di terapista della neuro-psicomotricità).
Per questa situazione interviene il secondodecretoministeriale, sul«Regolamento recantei criteri e le modalità per il riconoscimento dell'equivalenza aidiplomi universitari dell'area sanitaria dei titoli del pregresso ordinamento».
Il testo indica la procedura per il riconoscimentoin generale dei titoli (richiesta da parte dell'interessato, parere dellacommissione che lo stesso decreto istituisce, predisposizione degli elenchi)che varranno sia per l'esercizio professionale, sia per la formazione post-base.
A valutarli sarà l'apposita commissione,costituita presso il Ministero della Sanità e composta da due rappresentantidel dicastero, due del Murst, uno degli Affari esteri e uno della presidenzadel Consiglio (dipartimento politiche comunitarie). La commissione saràintegrata di volta in volta da un esperto di ciascuna professione sanitariarelativa.alle richieste in esame.
Alla domanda per il riconoscimento dell'equivalenza(per la quale il decreto prevede un apposito modello) devono essereallegati una copia autenticata del titolo di cui si chiede il riconoscimento;l'attestazione della Regione o dell'Università in anni e ore diinseguamento e la data del conseguimento dei titolo; l'attestazione dell'eventualeesperienza professionale; ogni documentazione valida per la verifica dellaconformità del titolo all'ordinamento vigente al momento del suoconseguimento.
I criteri di valutazioneseguono tre parametri, ai quali viene attribuito un punteggio:
1) durata del corso(sia per le ore teoriche che per quelle pratiche);
2) intervallo fra il conseguimentodel titolo ed entrata in vigore del decreto ministeriale che fissale regole le per l'equipollenza;
3) esperienza lavorativa.
Quest'ultima, per essere valutata, deve esseresvolta per un periodo di tempo che comprenda almeno un anno negli ultimicinque alla data di entrata in vigore del decreto; deve essere attestatadal datore di lavoro (con l'indicazione di date, durata, attivitàedeventuali qualifiche) oppure da una dichiarazione del richiedentesupportatadal libretto di lavoro; in caso di attività autonoma, l'attestazioneè sostituita dalla copia dei contratti di collaborazione,dalla certificazione del possesso della partita Iva e dalle dichiarazionidei redditi riferite a tutti gli anni di esperienza dichiarata.
Infine, deve trattarsi di un'attivitàassimilabile a quella prevista dalla figura professionale per la qualesi chiede l'equivalenza. E il titolo sarà considerato equivalenteseil punteggio raggiunto (v. tabella in questa pagina) saràalmenodi 12 punti.
Esiste però là possibilitàdi sostenere "prove compensative" che consistono in un esameattitudinale o in un corso di formazione.
La prima (che consiste in una prova scrittae una pratica) può dare unpunteggio tra 9 e 11,99 punti.
Al corso (della durata di almeno750 ore, svolto presso centri dotati di attrezzature idonee e con unesame fmale) sono ammessi i soggetti che abbiano già conseguitoun punteggio tra 6 e 8,99 punti.
In caso l'equivalenza non dovesse esserericonosciuta, infine, se chi l'ha chiesta svolgeva un lavoro dipendente,continuerà nella posizione rivestita, se autonomo dovrà svolgerel'attività strettamente connessa al titolo posseduto (e non al diplomauniversitario).
s.p.
TABELLEDELLE EQUIPOLLENZE
(per: EDUCATORI PROFESSIONALI, TERAPISTIDELLA NEURO-PSICOMOTRICITA', EDUCATORI PSICHIATRICI E RIABILITAZIONE, TERAPISTIOCCUPAZIONALI, FISIOTERAPISTI, LOGOPEDISTI, INFERMIERI)
1. EDUCATORE PROFESSIONALE
SEZ. A DIPLOMAUNIVERSITARIO
Educatore Professionale D.M. 520/1998
SEZ. B TitoliEquipollenti
– Educatore Professionale Corsiregionali triennali di formazione specifica, purchè siano iniziatiin data antecedente a quella di attuazione del D.M. 10/2/84; corsi regionalitriennali di formazione specifica ex DM 10/2/84; corsi triennali di formazionespecifica L.875/78; corsi di formazione specifica L. 118/71.
– Educatore di Comunità DM 444/90
– Educatore professionale Dpr 162/82;L.341/90
– Educatore di comunità Dpr.162/82;L.341/90
2. TERAPISTA DELLANEURO-PSICOMOTRICITA' dell'ETA' EVOLUTIVA
TAB.1
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Terapista della neuro e psicomotricitàdell'età evolutiva – Dm. 56/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Tecnico riabilitatore della neuro e psicomotricitàdell'età evolutiva – Dpr. 1168/1972.
– Terapista della neuro e psicomotricitàdell'età evolutiva – Dpr. 162/1982; L. 341/1990.
TAB.2
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Terapista dellaneuro e psicomotricità dell'età evolutiva – Dm 56/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Terapista dellariabilitazione – L. 118/1971; Dm 10/2/1974 e normative regionali.
– Terapista dellariabilitazione – Dpr. 162/1982; L. 341/1990.
3. TECNICO DELL'EDUCAZIONEE DELL'EDUCAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE
TAB. 1
SEZIONE A –Diploma Univesitario
– Tecnico dell'Educazionee della riabilitazione psichiatrica e psicosociale – Dm 57/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Tecnico della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale, riabilitazione psichiatrica e psicosociale- Dpr 162/1982; L. 341/1990.
– Tecnico diassistenza sociale psichiatrica – Dpr 162/1982; L. 341/1990.
– Assistenzasociale psichiatrica – Dpr. 162/1982; L. 341/1990.
TAB. 2
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Tecnico dell'educazionee della riabilitazione psichiatrica e psicosociale – Dm 57/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Terapista dellariabilitazione – L. 118/1971; Dm 10/2/1974 e normative regionali.
– Terapista dellariabilitazione – Dpr. 162/1982; L. 341/1990.
4. TERAPISTA OCCUPAZIONALE
TAB. 1
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Terapista occupazionale- Dm 136/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Terapista occupazionale- Dpr 162/1982.
TAB. 2
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Terapista occupazionale- Dm. 136/1997.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Terapista dellariabilitazione – L. 118/1971; Dm 10/2/1974 e normative regionali.
– Terapista dellariabilitazione – Dpr. 162/1982; L. 341/1990.
5. FISIOTERAPISTA
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Fisioterapista- Dm 741/1994.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Fisiokinesiterapista- Corsi biennali di formazione specifica ex L. 86/1942, art.1;
– Terapista dellariabilitazione – L. 118/1971; Dm 10/2/1974 e normative regionali;
– Terapista dellariabilitazione – Dpr 162/1982; L. 341/1990;
– Tecnico fisioterapistadella riabilitazione – Dpr 162/1982;
– Terapista dellariabilitazione dell'apparato motore – Dpr 162/1982;
– Massofisioterapista- Corso triennale di formazione specifica L. 403/1971.
6. LOGOPEDISTA
TAB. 1
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Logopedista – Dm742/1994.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Logopedista, logoterapista,tecnico di logopedia, terapista della riabilitazione-logopedista:
Corsi regionalidi abilitazione istituiti in strutture del SSN purchè siano iniziatiin data antecedente a quella del Dm 30/01/1982;
– Logopedista- Corsi regionali di abilitazione istituiti in strutture del SSN ex Dm30/01/1982, art. 81; Dpr 162/1982; L. 341/1990;
– Tecnico difoniatria – Dpr 162/1982;
– Tecnico dilogopedia e foniatria – Dpr 162/1982;
– Tecnico di: logopedia, foniatria, foniatria (logopedista), ortofonia – Corsi universitarisvolti presso Scuole dirette a fini speciali istituite con specifici Dpr.
TAB. 2
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Logopedista – Dm742/1994.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Terapista dellariabilitazione – L. 118/1971; Dm 10/02/1974 e normative regionali;
– Terapista dellariabilitazione – Dpr 162/1982; L. 341/1990;
– Tecnico di: audiometria e fonologopedia – Corsi universitari svolti presso Scuoledirette a fini speciali istituiti con specifici Dpr.
7. INFERMIERE
SEZIONE A – Diplomauniversitario
– Infermiere – Dm739/1994.
SEZIONE B- Titoli equipollenti
– Infermiere professionale- Rd 2330/1929;
– Infermiereprofessionale – Dpr 162/1982;
– Diploma UniversitarioScienze Infermieristiche – L. 341/1990.
PUNTEGGI PER LA VALUTAZIONEDEI TITOLI
PUNTIVALORE DEL PARAMETRO
DURATA DELLAFORMAZIONE
103 anni ovvero almeno 2.250 ore
82 anni ovvero almeno 1.500 ore
61 anno ovvero 750 ore
ESPERIENZALAVORATIVA
1020 anni o più
0,5Per ogni anno di esperienza al di sotto dei venti anni
INTERVALLO DAL CONSEGUIMENTO DEL TITOLO
2Fino a 2 anni
1,5Fino a 3 anni
1Fino a 4 anni
0,5Fino a 5 anni
0 Oltre i 5 anni
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