Approvato il Decreto correttivo della Riforma ter 229/99: ecco cosa cambia nel S.S.N. (2 agosto 2000)

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28 settembre, 2012 - 20:39

 

 

Il Consiglio dei Ministri ha varato definitivamente il Dlgs con cui si cambiail 229/99
IL RESTYLING DELLA RIFORMA TER
Agli spazi per líintramuraria1.800 miliardi. Studi privati utilizzabili fino al 31/07/2003.

Di P.D.B.

(da IL SOLE 24 ORE SANITA del 1-7 agosto 2000)

Riforma, ritocchi finali. Eí statoapprovato dal Consiglio dei ministri di venerdì 28 luglio il correttivoter al Dlgs 229/1999: l'ultimo possibile da emanare in base alla delegae che arriva proprio sul filo di lana della scadenza, fissata al 31 luglio2000.

Il risultato, dopo l'analisi e le richiestedelle Regioni, delle commissioni parlamentari e dei sindacati, consistein una serie di modifiche al testo, che tuttavia non ne stravolgono l'impiantoiniziale.

Strutture perl'intramoenia.

Entro il 31 dicembre 2000 le Regioni dovrannomettere a punto il programma per realizzarle e la somma a disposizioneè di 1.800 miliardi provenienti dalle disponibilità per l'ediliziasanitaria che però saranno reintegrati con la Finanziaria 2001.

Nomenclatura.

Snellita la previsione iniziale, i dirigentidi struttura complessa si chiameranno "direttori" e quelli distruttura semplice "responsabili".
 

Osservatorio perla libera professione.

Restano in vigore le sue funzioni iniziali,ma il lavoro dovrà essere svolto in collaborazione con le Regioni,che dovranno fornirgli gli elementi necessari alle valutazioni previste.

Personale di supporto.

Dovrà essere reperito dalle aziendedel Ssn e solo in caso di «oggettiva e accertata impossibilità»potrà arrivare da strutture esterne, con un contratto a terminedi diritto privato.  Naturalmente, in questo caso dovranno esseregià disponibili le risorse economiche necessarie. Altrimenti, infatti,l'accordo sarà nullo.

Studi.

Resta ferma la possibilità di utilizzaregli ambulatori privati per l'intramoenia in caso manchino gli spazi aziendalifino al 31 luglio 2003. Le modalità di utilizzo, questa volta, rimandanoall'atto di indirizzo e coordinamento approvato il 27 marzo dal Consigliodei ministri.

Prestazioni sanitarie.

È l'articolo che ha sostituito quello,contestatissimo, sui consulti. Nel nuovo testo si indica la possibilità,disciplinata dall'azienda, che il medico eroghi le sue prestazioni direttamentea casa del paziente che lo richieda, ma solo per particolari motivi.
 

Collegio di direzionee comitato di dipartimento.

Questi organismi potranno entrare subitoin funzione, anche senza regolamenti regionali, con la partecipazione dei'membri di diritto.

Convenzionati.

Rappresentatività basata sulla consistenzaassociativa per tutti e prevalenza dell'attestato in medicina generalerispetto alle equipollenze per accedere alla convenzione dei generalisti.Nulla cambia, in sostanza, rispetto al testo inizialmente approvato. Neppurela previsione di sospendere il pensionamento 'a 65 anni per i convenzionatiin attesa che l'apposita commissione decida. Per specialisti ambulatoriali,medici di guardia medica, dell'emergenza e dei servizi, invece, un attodi indirizzo e coordinamento regolerà i criteri per valutare ilservizio svolto in convenzione, nel caso decidano di passare alla dipendenzain base all'articolo 34 della Finanziaria 1998.

Strutture sanitariemilitari.

Potranno essere accreditate con il Ssn,ma solo - come hanno chiesto le Regioni - se la loro attività saràritenuta necessaria in base alla programmazione regionale.

Altri correttivi.

Sostanzialmente confermati i ritocchi giàprevisti nel testo iniziale, la novità è che al dipartimentodi prevenzione verranno affidati anche compiti di tutela della salute nelleattività sportive.

Concorsi

Per accedere ai concorsi della dirigenzasanitaria varranno anche le cosiddette disciplini affini.

 


IL TESTO DEL DECRETOLEGISLATIVO APPROVATO DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI IL 28/07/2000 su
DISPOSIZIONICORRETTIVE E INTEGRATIVE DEL DECRETO LEGISLATIVO 19 GIUGNO 1999, n. 229
(alla firma del Capo dello Stato entroil 31/07/00)

 


Il Presidente della Repubblica Visti gliartt 76 e 87 della Costituzione;
Visto l'art 14 della L 23 agosto 1988,n. 400;
Vista la L 30novembre 1998, n 419;
Visto il Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502come modificato e integrato da ultimo dal Dlgs 19 giugno 1999, n 229 esuccessive modificazioni;
Visto l'art. 10, comma 2, della Legge13 maggio 1999 n.133 recante disposizioni in materia di  perequazione,realizzazione e federalismo fiscale, in base al quale, entro un anno dalladata di entrata in vigore dd DIgs attuativo della L n. 419 del 1998 e nelrispetto delle procedure, dei principi e criteri direttivi da essa stabiliti,con uno o più Dlgs possono emanarsi disposizioni correttive e integrative;
Vista la preliminare deliberazione delConsiglio dei ministri adottata nella riunione del 21 giugno 2000;
Sentite le organizzazioni sindacali maggiormenterappresentative;
Visto il parere della Conferenza unificatadi cui al DIgs 28 agosto 1997, n. 281, espresso nella seduta del 12 Iuglio2000;
Acquisito il parere delle Commissionipermanenti della Camera dei deputati e del Senato della Repubblica;
Vista la deliberazione del Consiglio deiministri, adottata nella riunione del 28 luglio 2000;
Sulla proposta del Presidente del Consigliodei ministri e del ministro della Sanitaí, di concerto con i ministri delTesoro, del Bilancio e della Programmazione economica, delle Finanze, dell'Universitàe della Ricerca scientifica e tecnologica, per la Funzione pubblica, pergli Affari regionali e della Difesa;

EMANA
IL SEGUENTE DLGS

 

Articolo 1
Strutture perl'attività libero-professionale

1. Nel Dlgs 30 dicembre 1992, n. 502, esuccessive modificazioni, dopo líart. 15-undecies, sono aggiunti i seguentiarticoli:

«Articolo 15-duodecies
Strutture perl'attività libero-professionale

1. Le Regioni provvedono, entro il 31 dicembre2000, alla definizione di un programma di realizzazione di strutture sanitarieper l'attività libero-professione intramuraria.
2. Il ministro della Sanità, d'intesacon la Conferenza Stato-Regioni, determina, nel limite coniplessivo dilire 1.800 miliardi, l'ammontare dei fondi di cui all'art. 20 della richiamataL.67 del 1988, utilizzabili in ciascuna Regione per gli interventi di cuial comma I.
3. Fermo restando l'art. 72, comma Ildella L. 23 dicembre 1998, n. 448, in caso di ritardo ingiustificato rispettoagli adempimenti fissati dalle Regioni per la realizzazione delle nuovestrutture e l'acquisizione delle nuove attrezzature e di quanto necessarioal loro funzionamento, la Regione vi provvede tramite commissari ad acta.

Articolo 15-terdecies
Denominazioni

1. I dirigenti del ruolo sanitario assumono,ferme le disposizioni di cui all'art. 15 e seguenti del Dlgs n. 502 del1992 e successive modificazioni, nonché le disposizioni dei contratticollettivi nazionali di lavoro, le seguenti denominazioni, in relazionealla categoria professionale di appartenenza, all'attività svoltae alla struttura di appartenenza:

a) Responsabile di struttura complessa:Direttore
b) Dirigente responsabile di strutturasemplice: Responsabile.

Articolo 15-quatuordecies
Osservatorioper l'attività libero-professionale

2. Con decreto del ministro della Sanità,da adottarsi entro il 10 ottobre 2000, d'intesa con la Conferenza permanenteper i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome, nel rispettodi quanto disposto dall'art. 19-quater, è organizzato presso ilministero della Sanità l'osservatorio per l'attività libero-professionale con il compito di acquisire per il tramite delle Regionigli elementi di valutazione ed elaborare, in coilaboraziqne con le Regioni,proposte per la predisposizione della relazione da trasmettersi con cadenzaannuale al Parlamento su:

a) la riduzione delle liste di attesa inrelazione all'attivazione dell'attività libero-professionale;
b) le disposizioni regionali, contrattualie aziendali dì attuazione degli istituti normativi concernenti l'attivitàlibero-professionale intramuraria;
c) lo stato di attivazione e realizzazionedelle strutture e degli spazi destinati all'attività libero-professionaleintramuraria;
d) il rapporto fra attività istituzionalee attività libero-professionale;
e) l'ammontare dei proventi per attivitàlibero-professionale, della partecipazione regionale, delle quote a favoredell'azienda;
f) le iniziative e i correttivi necessariper eliminare le disfunzioni e assicurare il corretto equilibrio fra attivitàistituzionale e libero-professionale.».

 


Articolo 2
Personale disupporto per líattività libero-professionale

1. AII'art. 15-septies del DIgs 30 dicembre1992, n. 502, come introdotto dall'art. 13 del Dlgs 19 giugno 1999, n.229, dopo il comma 5 è aggiunto il seguente:

«5-bis. Per soddisfare leesigenze connesse all'espletamento dell'attività libero-professionaledeve essere utilizzato il personale dipendente del Servizio sanitario nazionale.SoIo in caso di oggettiva e accertata impossibiIità di far frontecon il personale dipendente alle esigenze connesse all'attivazione dellestrutture e degli spazi per l'attività libero-professionale, leaziende sanitarie possono acquisire personale, non dirigente, del ruolosanitario e personale amministrativo di collaborazione, tramite contrattidi diritto privato a tempo determinato anche con società cooperativedi servizi. Per specifici progetti finalizzati ad assicurare l'attivitàlibro-professionale, le aziende sanitarie possono, altresì, assumereil personale medico necessario, con,contratto di diritto privato ai tempodeterminato o a rappotto professionale. Gli oneri relativi al personaledi cui al presente comma sono a totale carico della gestione di cui alI'art.3, comma 6, della L.23 dicembre 1994, n. 724. La validità dei contrattiè subordinata, a pena di nullità, all'effettiva sussistenzadelle risorse al momento della loro stipulazione. Il direttore generaleprovvede a effettuare riscontri trimestrali al fine di evitare che la contabilitàseparata presenti disavanzi. lì personale assunto con rapporto atempo determinato o a rapporto professionale è assoggettato al rapportoesclusivo, salvo espressa deroga da parte dell'azienda, sempre che il rapportodi lavoro non abbia durata superiore a sei mesi e cessi comunque a talescadenza. La deroga può essere concessa una sola volta anche incaso di nuovo rapporto i lavoro con altra azienda.

 


Articolo 3
Studi privati

1. AII'art. 15-quinquies, delj Dlgs 30dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 13 del Dlgs 19 giugho 1999,n. 229, il comma 10 è sostituito dal seguente:

« 10. Fermo restando, perl'attività libero-professionale in regime di ricovero, quanto dispostodal I'art. 72, comma 11, della L. 23 dicembre 1998, n. 448, è consentita,in caso di carenza di strutture e spazi idonei alle necessità connesseallo svolgimento delle attività libero-professionali in regime ambulatoriale,limitatamente alle medesime attività e fino al 31 luglio 2003, l'utilizzazionedel proprio studio professionale con le modalità previste dall'attodi indirizzo e coordinamento di cui al decreto del Presidente del Consigliodei ministri 27 marzo 2000, pubblicato in Gazzetta Ufficiale, serie generalen. 121, del 26 maggio 2000, fermo restando per l'azienda sanitaria la possibilitàdi vietare l'uso dello studio nel caso di possibile conflitto di interessi.Le Regioni possono disciplinare in modo più restrittivo la materiain relazione alle esigenze locali.».

 


Art. 4
Prestazioni sanitarie

1. All'articolo 15-quinquies, comma 2,lettera d), del decreto  legislativo  30  dicembre 1992,n. 502, come introdotto dall'articolo 13 del decreto legislativo 19 giugno1999, n. 229, dopo le parole: «alle previsioni dei contratti collettivinazionali di lavoro.» sono aggiunte le seguenti: «L'aziendadisciplina i casi in cui l'assistito può chiedere all'azienda medesimache la prestazione sanitaria sia resa direttamente dal dirigente sceltodall'assistito ed erogata al domicilio dell'assistito medesimo, in relazionealle particolari prestazioni sanitarie richieste o al carattere occasionaleo straordinario delle prestazioni stesse o al rapporto fiduciario giàesistente fra il medico e l'assistito con riferimento all'attivitàlibero-professionale intramuraria già svolta individualmente o inéquipe nell'ambito dell'azienda, fuori dall'orario di lavoro».

(omissis artt. 5, 6, 7, 8)

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