Decreto 17 gennaio 1997, n 57: Istituzione della figura del TECNICO DELL'EDUCAZIONE E DELLA RIABILITAZIONE PSICHIATRICA E PSICOSOCIALE NEL S.S.N. (5 luglio 2000)
"Regolamento concernente la individuazione della figura e relativo profilo professionaledel tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale"
Visto l'articolo 6 comma 3, del decretolegislativo 30 dicembre 1992 n 502 recante: «Riordino della disciplinain materia sanitaria, a norma dell'articolo 1 della legge 23 ottobre 1992,n. 421», nel testo modificato dal decreto legislativo 7 dicembre1993, n 517;
Ritenuto che, in ottemperanza alle precitatedisposizioni, spetta al Ministro della Sanità di individuare conproprio decreto, le figure professionali da formare ed i relativi profili,relativamente alle aree del personale sanitario infermieristico, tecnicoe della riabilitazione;
Ritenuto di individuare con singoli provvedimentile figure professionali;
Ritenuto di individuare la figura del tecnicodell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale;
Visto il parere del Consiglio superioredi sanità, espresso nella seduta del 15 maggio 1996;
Udito il parere del Consiglio di Statoespresso nella adunanza generale del 19 dicembre 1996;
Vista la nota, in data 17 gennaio 1997,con cui lo schema di regolamento è stato trasmesso, ai sensi dell'articolo17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n. 400, al Presidente del Consigliodei Ministri;
Adotta il seguente regolamento:
1.
1. È individuata la figura professionaledel tecnico dell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosocialecon il seguente profilo:
il tecnico dell'educazione e dellariabilitazione psichiatrica e psicosociale è l'operatore sanitarioche, in possesso del diploma universitario abilitante, svolge, nell'ambitodi un progetto terapeutico elaborato da un'équipe multidisciplinare,interventi riabilitativi ed educativi sui soggetti con disagio psicosocialee disabilità psichica.
2. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale:
a) collabora alla valutazione del disagiopsicosociale, della disabilità psichica e delle potenzialitàdel soggetto; analizza bisogni e istanze evolutive e rileva le risorsedel contesto familiare e socio-ambientale;
b) collabora all'identificazione degliobiettivi formativo-terapeutici e di riabilitazione psicosociale e psichiatricanonché alla formulazione dello specifico programma di interventomirato al recupero e allo sviluppo del soggetto in trattamento;
c) attua interventi volti all'abilitazione/riabilitazionedei soggetti alla cura di sé e alle relazioni interpersonali divaria complessità nonché, ove possibile, ad una attivitàlavorativa;
d) opera nel contesto della prevenzioneprimaria sul territorio, al fine di promuovere lo sviluppo delle relazionidi rete, per favorire l'accoglienza e la gestione delle situazioni a rischioe delle patologie manifeste;
e) opera sulle famiglie e sul contestosociale dei soggetti, allo scopo di favorirne il reinserimento nella comunità;
f) collabora alla valutazione degli esitidel programma di abilitazione e riabilitazione nei singoli soggetti, inrelazione agli obiettivi prefissati.
3. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale contribuisce alla formazione del personaledi supporto e concorre direttamente all'aggiornamento relativo al proprioprofilo professionale.
4. Il tecnico dell'educazione e della riabilitazionepsichiatrica e psicosociale svolge la sua attività professionalein strutture e servizi sanitari pubblici o privati, in regime dìdipendenza o libero professionale.
2.
1. Il diploma universitario di tecnicodell'educazione e della riabilitazione psichiatrica e psicosociale conseguitoai sensi dell'articolo 6, comma 3, del decreto legislativo 30 dicembre1992,n. 502, e successive modificazioni, abilita all'eserciziodella professione.
Il presente decreto, munito del sigillodello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normatividella Repubblica italiana. E fatto obbligo a chiunque spetti di osservarloe di farlo osservare.