CONSULTORIO FAMILIARE: UN CARDINE DELLA SANITA’ TERRITORIALE, SE NE PUÒ FARE A MENO?

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8 settembre, 2021 - 05:13

INTRODUZIONE ALLA PROPOSTA DI LEGGE REGIONALE SUI CONSULTORI FAMILIARI

Il documento che segue ha la forma di un disegno di legge regionale ma i suoi contenuti possono agevolmente essere riutilizzati sia per un disegno di legge nazionale, sia per linee guida ministeriali sia per un piano sanitario nazionale o regionale.

I principi in esso contenuti sono il precipitato dell’esperienza trentennale di lavoro in servizi sanitari multidisciplinari distrettuali, subiscono l’influenza delle ricerche sui funzionamenti delle organizzazioni istituzionali, ricerche di matrice sia cognitivista che psicoanalitica, prendono il meglio del sapere sulle organizzazioni di stampo bocconiano, sono aggiornati ed in linea con i Piani Sanitari Regionali Marche II – III - IV, ed infine con il CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria 2016-2018.

Gli standard quantitativi di personale indicati nell’articolato assomigliano a quelli già previsti nella Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale Marche n. 202 del 1998, delibera approvata in attuazione del 2° Piano Sanitario Regionale. Un Piano Sanitario – per quanto riguarda i Consultori Familiari – mai completamente attuato da almeno due terzi delle ASL delle Marche. Oggi, in vista di un possibile rilancio della sanità territoriale, è d’obbligo rifarsi a quella fase storica e ripartire dai principi virtuosi che l’hanno caratterizzata.

Premessa al commento degli articoli di legge

I valori principali di ogni équipe consultoriale così come normata dalla Legge istitutiva n. 405 del 1975 sono:

  • la multidisciplinarietà, conseguita attraverso la multiprofessionalità che sola consente di prendere in cura i bisogni complessi della popolazione (minori e famiglie); -

  • l’appartenenza stabile ad un territorio circoscritto e non troppo vasto, unita alla riconoscibilità del Servizio e del suo personale da parte della popolazione da assistere.

Appartenenza e riconoscibilità sono le caratteristiche che permettono nel tempo la costruzione di legami stabili con le autorità intermedie, con le istituzioni locali, con l’associazionismo, con il privato sociale, per creare, in rete, quelle strategie preventive che sono una mission principale di questo tipo di servizi territoriali.

Quindi: la multidisciplinarietà si raggiunge con l’integrazione delle varie figure professionali che appartengono all’équipe. Il processo di integrazione non è spontaneo ed ha bisogno, oltre che delle direttive dei dirigenti gestionali, di una rete di professional coordinatori che abbiano come compito di facilitare, in ogni sede, i processi integrativi tra professionisti.

L’appartenenza dell’équipe ad un territorio e la sua riconoscibilità può essere raggiunta solo se il personale dell’équipe è stabilmente assegnato a quel territorio, a tempo pieno, e non è schiacciato da continue emergenze. Il valore dell’appartenenza pertanto confligge con la tendenza in atto di accorpare sedi, prevedere professionisti ad orari parziali su più sedi e soprattutto avallare un turn over disordinato che non permette alcun radicamento di alcuno su alcun territorio. Il turn over disordinato e senza passaggio di consegne inoltre brucia rapporti funzionanti in essere e disperde, con danno, le culture di servizio accumulate in anni di attività e di esperienza dalle colleghe e colleghi che vanno in pensione o che si trasferiscono ad altra sede.

Un errore tecnico clamoroso

Negli ultimi 15 anni, si assiste ad uno stato di sofferenza dei servizi territoriali dovuta principalmente alla riduzione del numero dei professionisti assegnati ed al numero dei dirigenti; in questo contesto si è determinata una situazione organizzativa che va nella direzione opposta rispetto al funzionamento multidisciplinare ed integrato di cui alla legislazione istitutiva dei Consultori. La Direzione Generale dell’ASUR ed i Direttori di Area Vasta hanno cominciato ad attribuire potere gestionale a dirigenti di tutte le categorie professionali che partecipano alla contrattazione collettiva. Nel piccolo dei Consultori Familiari hanno cominciato ad attribuire a questi nuovi dirigenti potere gestionale sul personale della propria categoria professionale. Si sta venendo pertanto a creare un contesto in cui, in una équipe di 4-5 professioni, ciascuna professione ha un proprio dirigente gestionale di categoria, che firma le ferie, i permessi, ecc. Nella maggior parte dei casi queste figure apicali sono esterne all’équipe. La dipendenza che si crea tra gli appartenenti all’équipe ed i propri dirigenti di categoria esterni all’équipe impedisce il lavoro di integrazione multidisciplinare mentre favorisce la chiusura di ciascun membro dell’équipe nel proprio specifico, nella propria stanza, nei propri doveri individuali, esattamente come accade in un classico poliambulatorio. Il lavoro di équipe diventa impossibile mentre aumenta la conflittualità tra i membri dell’équipe. Altro ulteriore errore è credere che possano essere delle procedure inanimate (seppur ben concepite) a fecondare un lavoro di équipe divenuto ormai impossibile, poiché non esiste procedura in grado di contrastare la spinta naturale di ciascuno a chiudersi nel proprio specifico evitando il confronto con le colleghe ed i colleghi. Nell’articolato di legge che segue è rappresentata la soluzione al problema e il superamento di questo errore organizzativo davvero clamoroso.

 

Passiamo ora al commento degli articoli della proposta di Legge

Art. 1 Si intende dare centralità al Distretto Sanitario improvvidamente spogliato negli ultimi 15 anni di competenze in virtù di interessi corporativi di categorie professionali e di singole aree territoriali.

Art. 4 Nulla di nuovo in quanto alle competenze del Consultorio Familiare: un elenco rodato in più circostanze e che ha registrato consensi da tutte le forze politiche, sindacali e culturali.

Artt. 2 e 7 Precisione certosina nell’individuare le dimensioni territoriali di ogni équipe, la loro composizione sia in termini di figure professionali sia in termini di quantità di professionisti necessari.

Artt. 1 – 7d – 7f – 7g La multidisciplinarietà viene a più riprese evidenziata e significa, nel rispetto delle differenze professionali, l’esaltazione dell’aspetto gruppale e del funzionamento integrato: ne consegue che l’utenza non appartiene al singolo professionista ma a tutta l’équipe: l’operatività multidisciplinare è in grado di rispondere anche ad esigenze sociali e familiari complesse agendo come gruppo integrato e non come sommatoria dei singoli componenti. L’accento sulla multidisciplinarietà risulta anche come un “vaccino” contro i tentativi reiterati di separare organizzativamente la dimensione psicosociale (psicologo-psicoterapeuta e assistente sociale) dalla dimensione più tradizionalmente sanitaria (ginecologo e ostetrica).

Art. 7g Una volta definita la piramide gerarchica che ha la responsabilità delle risorse umane, logistiche e finanziarie, si pone l’accento sulle “funzioni di coordinamento” previste peraltro dal CCNL della Dirigenza Medica e Sanitaria anni 2016-2018. Tali funzioni di coordinamento hanno il compito di curare, sorvegliare e presidiare il corretto funzionamento dell’équipe, il raggiungimento degli obiettivi di budget, la mediazione dei conflitti, soprattutto laddove il responsabile gerarchico è collocato in altra sede e – come avviene nel mondo della scuola la funzione di coordinamento diviene indispensabile per il buon funzionamento di ogni équipe posta in sede decentrata. Corollario della individuazione e nomina dei coordinatori di Equipe Multidisciplinare è la ridefinizione di tutti gli incarichi di direzione monoprofessionale. Il riconoscimento di dirigenti che hanno potere di governo di singole categorie professionali è infatti provvedimento antitetico al funzionamento di équipe multi professionale: la dipendenza di ciascun menbro dell’équipe a propri dirigenti monoprofessionali è sabotaggio del lavoro di équipe, è una contraddizione in termini, è un ossimoro.

Gli artt. 14 e 15 Evidenziano la necessità della verifica dei risultati soprattutto riguardo all’applicazione omogenea sul territorio delle innovazioni organizzative introdotte dall’articolato in oggetto. Tale verifica avviene attraverso un’attiva azione di ispezione da parte di organismi indipendenti e la previsione di coerenti sanzioni nei confronti dei dirigenti apicali sorpresi a non applicare i dettami dell’articolato.

 

POST SCRIPTUM

E’ evidente che – perdurando la scarsità di risorse finanziarie – il tipo di organizzazione proposto non avrebbe una effettiva applicabilità. Ma se invece le risorse del Recovery Fund dovessero essere utilizzate per rafforzare il Sistema Sanitario Pubblico e in particolare la rete dei servizi territoriali, allora l’impianto organizzativo proposto nella proposta di Legge corrisponderebbe ad un progetto di rilancio del settore. Si scrive nel Recovery così sembra di organismi denominati “comunitari” che dovrebbero contenere, oltre a MMG e PLS anche varie figure professionali tra cui lo psicologo e l’assistente sociale. Questo impianto organizzativo non sarebbe per nulla nuovo: si tornerebbe a strutture poliambulatoriali di piccoli territori con figure professionali polivalenti come quelle che nelle Marche costituivano i microdistretti da 5000 -

10.000 abitanti degli anni ‘80, professionisti generici costretti ad occuparsi di tutto “dalla culla alla tomba”. Sarebbe come tornare alle logiche del Primo Piano Sanitario Regionale mentre il vero salto qualitativo fu fatto con il Secondo Piano (confermato dal III e dal IV) che ha previsto Servizi Sanitari Territoriali Integrati collocati nel Macro Distretto Sanitario (ADI, CSM, SERT, Consultorio Familiare, UMEE, UMEA, Unità Valutativa Geriatrica, ecc.).

 

Benedetti Ferdinando Agosto 2021

 

 

PROPOSTA DI LEGGE REGIONE MARCHE SUL POTENZIAMENTO DEI CONSULTORI FAMILIARI

 

Richiami alla Legge istitutiva del 1975.

Alla Legge Regionale N.11 del 1977.

Al 2° Piano Sanitario Regionale servizi integrati distrettuali – anno 1988

Alla Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale N.202/1988.

E in subordine, ma solo in subordine, alle altre delibere successive che si occupano di singole attività consultoriali.

 

Art. 1 DEFINIZIONE DEL CONSULTORIO FAMILIARE

I Consultori Familiari sono servizi sanitari del Distretto Sanitario a carattere multidisciplinare che si occupano di prevenzione e cura per le problematiche della famiglia, della donna, dei bambini e di eventuali altre componenti della famiglia in integrazione con i Servizi sanitari delle ASL, i Servizi Sociali dei Comuni, i Medici di Medicina Generale, i Pediatri di Libera Scelta, la Magistratura e altre autorità intermedie, ivi comprese le Associazioni di volontariato e del Terzo Settore presenti sul territorio. Le attività del Consultorio sono svolte da una équipe multiprofessionale che opera secondo logiche unitarie e coordinate in ogni suo ambito, come gruppo di lavoro ad alta integrazione sociosanitaria. Al fine di facilitare il riconoscimento del Servizio da parte della cittadinanza, ogni équipe multidisciplinare di cui all’art. 7 che opera su un territorio delle dimensioni di cui all’art. 2, prenderà il nome di “Consultorio Familiare”.

 

Art. 2 BACINO DI UTENZA DEL CONSULTORIO FAMILIARE

Deve essere assicurata, nei tempi e modi previsti dalla presente Legge, l’istituzione di una équipe di Consultorio Familiare ogni 30.000-50.000 abitanti. Ogni équipe, debitamente coordinata secondo i principi di cui all’art. 7.g) della presente Legge, ha una consistenza di organico secondo i criteri di cui all’art. 7.d) della presente Legge ed è inquadrata all’interno di una piramide gerarchica di cui all’art. 7.f). L’ASUR deve adeguare la rete dei consultori familiari della Regione Marche ai dettami della presente Legge entro due anni dalla sua entrata in vigore.

L’Agenzia Sanitaria Regionale è deputata al controllo dell’attuazione della presente Legge secondo le modalità di azione di cui all’art.14. All’interno dei Distretti Sanitari l’ASUR/Direttori di Area Vasta deve prevedere e incaricare un responsabile di Unità Operativa Semplice per ogni bacino di utenza pari o inferiore a 100.000 abitanti.

 

Art. 3 INTEGRAZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI CON LE STRUTTURE OSPEDALIERE

Il Direttore Generale dell’ASUR, con proprio regolamento, definirà in dettaglio le modalità di integrazione dei Consultori Familiari con le strutture ospedaliere dell’Asur o Aziende autonome ospedaliere.

 

Art. 4 AZIONE DEI CONSULTORI FAMILIARI E AMBITI DI AZIONE

Il Consultorio Familiare garantisce la propria attività nelle 4 Aree di intervento di seguito elencate:

  1. Area Nascita- Infanzia

  2. Area Preadolescenti-Adolescenti-Giovani

  3. Area Salute Donna

  4. Area Benessere Coppia-Famiglia:

 

  1. Area Nascita- Infanzia

  1. educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;

  2. somministrazione dei mezzi necessari per la procreazione responsabile;

  3. consulenza preconcezionale;

  4. assistenza alla donna in stato di gravidanza e tutela della salute del nascituro anche ai fini della prevenzione del correlato disagio psichico;

  5. corsi di accompagnamento alla nascita in collaborazione con i presidi ospedalieri e sostegno psicologico nel periodo neonatale;

  6. assistenza al puerperio, promozione e sostegno dell’allattamento al seno e supporto nell’accudimento del neonato;

  7. consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi di sterilità e infertilità e per procreazione medicalmente assistita;

  8. psicoterapia nelle sue varie forme (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

  9. supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;

  10. prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

  11. rapporti con l’Autorità Giudiziaria che si occupa di minorenni e famiglia e adempimenti connessi (valutazione diagnostica psicosociale, prognosi, progetti di intervento su famiglie multiproblematiche con minori a rischio anche in integrazione con il Servizio Sociale Comunale, esecuzione – per la parte di competenza – delle prescrizioni della Magistratura Minorile, relazioni, certificazioni, ecc.);

  12. consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;

  13. consulenza e collaborazione con i Pediatri di Libera Scelta e i Medici di Medicina Generale.

 

  1. Area preadolescenti-adolescenti-giovani

  1. educazione e consulenza per la maternità e paternità responsabile;

  2. consulenza e assistenza a favore degli adolescenti, anche in collaborazione con le istituzioni scolastiche;

  3. prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;

  4. psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo) prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

  5. consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;

  6. consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

 

  1. Area Salute Donna

  1. tutela della salute della donna, prevenzione e terapia delle malattie sessualmente trasmissibili, prevenzione e diagnosi precoce dei tumori genitali femminili in collaborazione con i centri di screening, e delle patologie benigne dell’apparato genitale;

  2. consulenza, supporto psicologico e assistenza per interruzione volontaria della gravidanza e rilascio certificazioni;

  3. consulenza, supporto psicologico e assistenza per problemi correlati alla menopausa;

  4. psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

  5. prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

  6. consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;

  7. consulenza e collaborazione con i medici di medicina generale.

 

 

 

  1. Area Benessere Coppia-Famiglia

  1. consulenza ed assistenza psicologica per problemi individuali e di coppia;

  2. prevenzione, valutazione, assistenza e supporto psicologico ai minori in situazione di disagio, in stato di abbandono o vittime di maltrattamenti e abusi;

  3. psicoterapia (individuale, di coppia, familiare, di gruppo);

  4. supporto psicologico e sociale a nuclei familiari in condizioni di disagio;

  5. valutazione e supporto psicologico a coppie e minori per affidamento familiare e adozione anche nella fase successiva all’inserimento del minore nel nucleo familiare;

  6. rapporti con l’Autorità Giudiziaria e adempimenti connessi (relazioni, certificazioni, ecc.);

  7. prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale;

  8. consulenza specialistica e collaborazione con gli altri servizi distrettuali/territoriali;

  9. consulenza e collaborazione con i pediatri di libera scelta e i medici di medicina generale.

 

Art. 5 SONO ASSICURATI:

1 ) l'unitarietà e l'integrazione socio-sanitaria all'interno di ogni attività consultoriale; il collegamento funzionale con gli altri servizi della ASUR (ad esempio quelli per la salute mentale, la tossicodipendenza, le vaccinazioni, ecc.) per la definizione e l'attuazione di piani di intervento a sostegno delle persone, in particolare della gestante, della donna, della donna con figli, dei figli minori. Il collegamento è ancor più auspicabile quando a carico di uno o entrambi i componenti la coppia sono presenti problematiche sanitarie, relazionali, psicosomatiche in genere che compromettono l’equilibrio del gruppo familiare ed il sano sviluppo dei figli minorenni.

  1. il collegamento funzionale con i Comuni per l'integrazione delle iniziative, degli interventi, delle prestazioni professionali socio- sanitarie consultoriali con quelle socio-assistenziali comunali.

  2. il collegamento funzionale con le strutture ospedaliere dell’ASUR e delle Aziende Ospedaliere Autonome.

  3. E’ responsabilità del Direttore di Distretto e del Direttore di Area Vasta promuovere e regolamentare le forme di collaborazione predette.

 

Art. 6 ATTIVITA’ AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

Fin dalla prima attuazione della legge 405/1975 le attività di Consultorio Familiare sono state considerate risposte a bisogni primari di consistenza quantitativa significativa per le quali non sono necessarie particolari specializzazioni. Si è ritenuto infatti che tutti gli operatori fossero in grado di fare tutto e che, in caso contrario, ci fossero sempre altri servizi in grado di assicurare gli interventi specialistici.

Tuttavia, con il Piano Sanitario Regionale, veniva riconosciuta la caratterizzazione specialistica di buona parte delle attività classiche del Consultorio Familiare ed in particolare la necessità di rispondere a bisogni sociali complessi con modalità altrettanto complesse quali quelle realizzabili solo con equipe multiprofessionali ad alta integrazione.

Negli anni sono emerse, nell'ambito delle tematiche consultoriali, problematiche e patologie nuove che richiedono iniziative, interventi, prestazioni professionali, anche di prevenzione, di particolare specializzazione con una quantità di ore dedicate prevalente per il professionista.

Si considerano ad alta specializzazione le seguenti attività:

Affido Familiare: promozione dell’affido, valutazione e formazione delle coppie disponibili all’affido, valutazione degli abbinamenti famiglia/bambino, sostegno coppie affidatarie, raccordo per banca dati nazionale

Adozione: informazione e formazione delle coppie che si candidano per l’adozione, valutazione della disponibilità della coppia e delle capacità genitoriali, monitoraggio durante l’anno di inserimento adottivo per l’adozione internazionale, valutazione e sostegno dei genitori con affido provvisorio fino alla realizzazione dell’adozione nazionale, valutazione richieste di adozione ex art. 44 legge 184/83, interventi di cura nei casi di crisi adottive, cura di adulti adottati che aspirano a conoscere le proprie origini (interpello). Rapporti con istituzioni pubbliche e organizzazioni private.

Tutela Minori / Violenza donna e Violenza/ abuso minori: indagine sociale, diagnosi, prognosi e progetti di intervento per minori a rischio su richiesta della Magistratura Minorile, interventi per violenza e/o abuso su minori e maltrattamento e/o violenza donna in collaborazione ed integrazione con i Servizi Sociali Comunali.

Violenza di genere, violenza sessuale e spazio adolescenti: prevenzione, individuazione precoce e assistenza nei casi di violenza di genere e sessuale, educazione e consulenza ostetrico ginecologica per la maternità e paternità responsabile, educazione all’affettività per le scuole elementari, medie e superiori. Cura psicoterapeutica di adolescenti.

Salute donna/ Assistenza alla gravidanza fisiologica/Diagnosi e intervento per favorire l’allattamento materno

per donne italiane e straniere, corsi di accompagnamento alla nascita, interventi volti a favorire l’allattamento al seno, la diagnosi e la cura delle depressioni peri e post partum.

Mediazione familiare e Sostegno alla genitorialità

Attività svolta per accesso diretto (utenza spontanea) o su richiesta della Magistratura Ordinaria e Minorile.

Spetta al Direttore Generale dell’Asur normare in dettaglio il funzionamento delle attività ad alta specializzazione facendo attenzione che ciascun raggruppamento di attività non si costituisca – a livello gestionale e gerarchico - come realtà organizzativa autonoma rispetto alle équipes consultoriali di cui all’art. 1 e all’art. 7.

 

 

Art. 7 ASSETTO ORGANIZZATIVO

 

  1. Consultorio Familiare e Distretto

La legislazione vigente, compresa la l.r. 17 luglio 1996, n. 26 prevede che il Consultorio Familiare sia incardinato nel Distretto Sanitario.

Le attività del Consultorio familiare "ad alta specializzazione" di cui all’art. 6 sono assicurate nel distretto per ambiti territoriali di dimensione distrettuale e/o pluridistrettuale.

Come precisa il documento del Ministero della sanità "Considerazioni sui consultori familiari e ipotesi per la loro riqualificazione", l'inserimento nel distretto avviene tenendo conto della peculiarità del servizio consultoriale, della necessità di salvaguardarne l'unitarietà funzionale e strutturale, il livello di specializzazione degli operatori.

  1. Requisiti strutturali

Le attività del Consultorio Familiare sono assicurate in un unico piano di ogni edificio, in locali contigui, in uno spazio complessivo comunque ben distinto e ben distinguibile dagli altri servizi del distretto.

Ogni sede di Consultorio deve avere una dotazione minimale di locali siffatta:

    • locale per l'accoglienza utenti, segreteria ed informazioni;

    • locale per sostegno, consulenza sociale, psicodiagnosi, psicoterapie (la psicoterapia è rientrata tra i livelli essenziali di assistenza);

    • locale per visite ostetriche-ginecologiche;

    • locali per corsi di preparazione alla nascita, di promozione della salute e promozione sociale;

    • locale per incontri protetti con impianto di videoregistrazione (interdistrettuale);

    • spazio archivio;

    • locali per attività dei consulenti (avvocato, pediatra, neuropsichiatra infantile ecc.);

    • sala di attesa comprensivo di spazio dedicato per allattamento al seno, per il solo Consultorio, in quanto all'utenza deve essere assicurata anche la riservatezza.

  1. Attrezzature ed arredi

Ogni sede consultoriale è dotata di attrezzature ed arredi necessari

per lo svolgimento delle varie attività, attrezzature ed arredi definiti

dagli operatori stessi.

  1. Dotazione organica di personale

Le attività dei Consultori Familiari sono assicurate dai seguenti professionisti:

    • assistente sociale;

    • ginecologo;

    • ostetrica;

    • psicologo-psicoterapeuta.

Sono previste, in qualità di consulenti, altre figure professionali quali il sessuologo, il neuropsichiatra infantile, il pediatra, il pedagogista.

Ad ogni équipe di consultorio deve essere assicurato un consulente legale (come già previsto dalla Delibera Amministrativa del Consiglio Regionale n. 202/98) per non meno di 8 ore settimanali che assicuri la consulenza legale per l’utenza del consultorio oltre che per i professionisti del Consultorio (in particolare lo psicologo e l’assistente sociale) che si occupano di tutela minori.

L'ASUR determina il numero dei professionisti, anche consulenti, le ore di presenza di ciascuno di loro nelle varie Unità Operative di Consultorio Familiare tenendo conto delle singole realtà locali.

Il conteggio del fabbisogno di personale va fatto con il seguente criterio: ogni 10 mila abitanti il seguente orario settimanale distinto per figure professionali:

    • 1 assistente sociale per 9 ore settimanali;

    • 1 ginecologo per 9 ore settimanali;

    • 1 ostetrica per 18 ore settimanali;

    • 1 psicologo/psicoterapeuta per 18 ore settimanali.

L'ASUR può prevedere un aumento delle ore di presenza settimanali nelle varie sedi di lavoro in relazione a:

    • caratteristiche del territorio e bisogni della popolazione;

    • attività di Consultorio Familiare ad alta specializzazione assicurate;

    • integrazione sanitaria, o più precisamente psicologica, con le prestazioni socio- assistenziali municipali.

  1. Sistema informativo

Il Direttore Sanitario dell’ASUR, in accordo con i Direttori di Distretto, individua tra i suoi collaboratori ed incarica un funzionario dell’ASUR regionale cui è affidata la gestione del sistema informativo dei Consultori Familiari. Compito del funzionario addetto è quello di raccogliere dati sull’attività dei consultori a livello regionale secondo criteri omogenei ed utilizzabili ai fini dell’individuazione dei bisogni della popolazione e del miglioramento della qualità dell’offerta di servizi. Il sistema informativo deve caratterizzarsi per la sua semplicità di utilizzo e per la economicità del tempo necessario per alimentarlo. La sua progettazione deve essere affidata ad esperti di sistemi informativi. L’esperto di sistemi informativi non è l’equivalente dell’esperto di sistemi informatici.

  1. Governo dei Consultori: la piramide gerarchica

La piramide gerarchica aziendale è costituita, nell’ordine:

dal Direttore Generale dell’ASUR

dal Direttore di Area Vasta

dal Direttore di Distretto (Responsabile Unità Operativa Complessa)

dal Responsabile di Unità Operativa Semplice di Consultorio Familiare.

 

Ogni 100.000 abitanti (2-3 équipes di Consultorio) va previsto un Responsabile di Unità Operativa Semplice nominato dal Direttore di Area Vasta sentito il parere del Direttore di distretto e selezionato tra i professionisti dipendenti con contratto a tempo indeterminato dell’area della Dirigenza che, indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla scelta del regime per l’attività libero professionale (intramoenia o extramoenia), dimostrino di possedere una formazione specifica in conduzione di gruppi di lavoro multidisciplinari, in organizzazione istituzionale ed inoltre abbiano cumulato una sufficiente esperienza di vita in organizzazioni istituzionali pubbliche o private. La dipendenza gerarchica di tutto il personale che compone ciascuna équipe, indipendentemente dal tipo di contratto di lavoro e dalla posizione funzionale, deve fare capo ad un unico soggetto che ricopre il ruolo di Responsabile di Unità Operativa Semplice, affinché sia garantita l’integrazione multidisciplinare e l’unitarietà del posizionamento dell’équipe nei confronti della cittadinanza. Qualora le unità di personale investite di ruoli gestionali facciano già parte delle equipe multi professionali, l’orario di servizio da essi destinato all’espletamento del ruolo gestionale dovrà essere compensato dai vertici dell’ASUR attraverso l’assegnazione all’équipe di cui il gestore fa parte, di personale aggiuntivo.

f.1) Norma a tutela del lavoro di équipe

La responsabilità gestionale delle risorse umane, logistiche e finanziarie (di cui agli accordi di budget) delle équipes consultoriali è appannaggio esclusivo dei Direttori di UO Complessa e di UO Semplice. Eventuali Unità Organizzative Complesse o Semplici esterne alle équipes consultoriali, a carattere monoprofessionale, non devono interferire/ostacolare il lavoro di équipe; per questo motivo i dirigenti di tali unità organizzative non hanno titolo per prendere decisioni rispetto agli aspetti gestionali dei Consultori Familiari ivi compreso il governo del personale. E’ ammesso il contributo di eventuali dirigenti esterni appartenenti a singole categorie professionali, ma solo e unicamente per il controllo e la promozione della qualità professionale dei componenti delle équipes.

  1. Funzioni di coordinamento delle équipes

E’ prevista per ciascuna équipe di Consultorio Familiare una funzione di coordinamento, ruolo non gestionale, affidato ad un professionista componente dell’équipe, dipendente a tempo pieno inquadrato nel ruolo della dirigenza e con documentata formazione ed esperienza in conduzione di gruppi di lavoro multidisciplinari indipendentemente dall’anzianità di servizio e dalla scelta del regime per l’attività libero professionale (intramoenia o extramoenia). Le funzioni di coordinamento sono appannaggio della Dirigenza Sanitaria e sono riconosciute e promosse anche dall’artt. 18 e 91 del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro dell’Area della Dirigenza Sanitaria anni 2016-2018.

L’incarico di alta professionalità è formalizzato dal Direttore di Area Vasta su proposta del Direttore di Distretto. Il coordinatore funzionale di équipe ha i seguenti compiti:

  1. Assicura la riunione d’équipe periodica curando l’ordine del giorno, il corretto svolgimento della riunione, la verbalizzazione dei contenuti, l’apertura e la chiusura della riunione stessa.

  2. Assicura i rapporti tra il gruppo di lavoro ed il responsabile di unità operativa semplice.

  3. È garante del raggiungimento degli obiettivi di budget. Presidia e orienta i processi di lavoro verso i fini istituzionali che costituiscono la mission del Consultorio.

  4. Agisce per la mediazione dei conflitti interni al gruppo di lavoro.

  5. Presidia i processi per il miglioramento della qualità e si preoccupa della formazione del personale in collaborazione con l’Ufficio Formazione competente per territorio.

  6. Controlla la raccolta dei dati e l’immissione nel sistema informativo aziendale.

  7. Cura il buon ordine delle attività.

  8. Svolge al posto del responsabile di unità operativa semplice le funzioni da esso delegate per il buon andamento del lavoro di gruppo (mantenimento efficienza della sede, ordine dei materiali, cura dei materiali affidati, suggerimenti al responsabile di UOS per la valutazione del personale di fine anno, ecc.).

 

Art. 8 EQUIPES AD ALTA SPECIALIZZAZIONE

La Regione Marche con delibera DGR n. 1896 del 29/10/02 ha già istituito le “équipes Integrate di Ambito” ad alta specializzazione per le tematiche dell’affido familiare e dell’adozione nazionale e internazionale di cui all’art. 6 della presente Legge. Tali équipes Integrate costituiscono un punto di integrazione tra il Consultorio Familiare ed il Servizio Sociale Comunale e sono formate da personale fornito dall’ASUR e dai Comuni di ciascun territorio servito da ciascuna équipe. Ad integrazione della delibera precedentemente indicata:

  1. i locali per le riunioni delle équipes integrate sono forniti dalle Aree Vaste dell’ASUR;

  2. la funzione di coordinamento di ogni équipe secondo i principi di cui all’art. 7 punto g) della presente Legge sono svolti da un Dirigente sanitario o Sociale scelto di comune accordo tra il Direttore di Distretto sanitario e il Dirigente dell’Ambito Territoriale Sociale servito dall’équipe integrata. Tale dirigente è selezionato tra gli psicologi psicoterapeuti o Assistenti Sociali assegnati all’équipe.

  3. Per garantire il buon funzionamento delle equipes, ogni professionista destinato funzionalmente all’équipe Integrata deve dedicare all’attività ad alta specializzazione non meno di 8 ore settimanali del normale orario di servizio e deve avere una assegnazione a tale attività per un periodo non inferiore a due anni di servizio.

  4. Il Coordinatore dell’équipe deve essere incaricato a svolgere il ruolo per non meno di 19 ore settimanali.

  5. E’ compito della Direzione Generale dell’ASUR individuare, istituire, normare eventuali ulteriori équipes ad alta specializzazione oltre quelle già istituite per affidi e adozioni.

 

Art. 9 VERIFICA E REVISIONE DI QUALITA’

Come è noto, il d.lgs. 502/1992 ed il successivo d.lgs. 517/1993 prevedono, rispettivamente agli articoli 10 e 12 "l'adozione, in via ordinaria, della verifica e revisione della qualità delle prestazioni (V.R.Q.)", "al fine di garantire la qualità dell'assistenza alla generalità dei cittadini".

La VRQ è tesa a sottoporre a verifica sistematica l'attività svolta dai servizi, al fine di migliorarne costantemente la qualità. Per far questo essa si avvale di indicatori, cioè di valori numerici capaci di descrivere sinteticamente aspetti specifici o generali, di evidenziare le caratteristiche nonché l'evoluzione delle variabili osservate.

Solitamente la valutazione di qualità prende in esame alcuni segmenti fondamentali del servizio o presidio che eroga le prestazioni:

  • struttura;

  • procedure (o processo);

  • esiti (o risultati).

Si ritiene opportuno articolare maggiormente l'analisi, distinguendo

ulteriori segmenti di indagini, quali:

  1. struttura;

  2. accessibilità;

  3. procedure (o processo);

  4. esiti (o risultati) distinti in intermedi e finali;

  5. costi.

  1. Struttura

Fa riferimento a "quanto viene usato" per mettere il servizio in condizione di operare: sedi, arredi, strumentazione, personale, ecc..

  1. Accessibilità

Fa riferimento alla capacità di un servizio di essere facilmente raggiungibile e concretamente utilizzato dalla popolazione.

  1. Procedure (o processo)

Concerne il "come si fa'' ed il "quanto si fa": implica pertanto il percorso seguito nell'assunzione delle decisioni operative che riguardano il singolo utente nonché le iniziative rivolte alla collettività, ma anche l'entità complessiva del lavoro svolto (prestazioni ambulatoriali, attività coi gruppi, attività educative esterne, ecc.). Al suo interno potrebbe essere collocato un numero elevato di indicatori.

  1. Esiti (o risultati)

E' questo uno degli ambiti più rilevanti e, insieme, di più difficile lettura: nella sua accezione ultima (di risultati finali) fa infatti riferimento all'efficacia degli interventi, cioè alla loro capacità di raggiungere gli obiettivi prefissati e traducibili in termini di "salute" per la popolazione servita. Si tratta dunque di un terreno complesso (su cui peraltro operano altri servizi ed istituzioni pubbliche e private) che, nel nostro caso, non può che fare riferimento a quanto emerge dalla sorveglianza epidemiologica per gli aspetti più propriamente connessi alle funzioni consultoriali. E' tuttavia possibile distinguere anche esiti o risultati intermedi che sono rilevanti e possono essere adeguatamente valutati.

 

Art. 10 FORMAZIONE E AGGIORNAMENTO DEI PROFESSIONISTI

Il personale addetto al consultorio deve avere una formazione specifica

di base, essere aggiornato e riqualificato. L’ASUR/AREE VASTE è tenuta al rispetto delle norme dei CCNL destinando l’1% del monte salari alla formazione e aggiornamento dei professionisti dei Servizi Territoriali tutti. L’1% del monte salari deve essere completamente utilizzato per spese di formazione al netto della spesa per il funzionamento degli Uffici Formazione dell’ASUR, al netto delle attrezzature e delle aule di formazione, al netto del personale di supporto destinato alla progettazione e supporto ai corsi, al netto delle spese per l’accreditamento ECM. L’ASUR deve entro 90 giorni dalla approvazione della presente Legge rivedere il regolamento ASUR per la formazione e aggiornamento emendando o integrando le norme vigenti al fine di facilitare i contratti con docenti e agenzie di formazione esterne alla Regione Marche, affinché venga ristabilito quel flusso di saperi in entrata provenienti dal territorio nazionale che può garantire il miglioramento della qualità dei servizi.

 

Art. 11 INDENNITA’ DI RISCHIO

Entro tre mesi dall’approvazione della presente Legge, l’ASUR deve avviare la trattativa con le Organizzazioni Sindacali degli Psicologi e delle Assistenti Sociali per l’istituzione – con inserimento nel Contratto Integrativo Aziendale di una adeguata indennità di rischio indipendentemente dalla forma contrattuale che lega all’Azienda i summenzionati professionisti – particolarmente esposti in virtù della loro collaborazione obbligatoria con la Magistratura Minorile, alle azioni legali di adulti sospettati di abusi, violenze o incuria nei confronti dei rispettivi figli.

 

Art. 12 ASSISTENZA LEGALE

L’Azienda Sanitaria è tenuta ad assicurare ai professionisti del Consultorio Familiare l’assistenza legale in tutte le circostanze che si determinano nell’esercizio dei doveri istituzionali: in ambito penale, in ambito civile, in ambito amministrativo (ad esempio per procedimenti presso l’Ordine Professionale) sia in sede giudiziaria che extragiudiziaria, accollandosi integralmente le spese anche in deroga al CCNL, fatta eccezione per i casi in cui dovesse essere rilevato a carico del professionista dolo o colpa grave. L’Azienda è anche tenuta a sostenere attivamente l’azione di tutela minori a livello giudiziario, con la costituzione di parte civile o l’attivazione di azioni legali contro terzi per calunnia o diffamazione dei professionisti del Consultorio Familiare.

 

Art. 13 SERVIZIO CONSULTORIALE PRIVATO

Da scrivere

 

Art. 14 APPLICAZIONE DELLA LEGGE. TEMPI E MODI

Il Direttore Generale dell’ASUR ed i Direttori di Area Vasta sono tenuti ad adottare tutti gli atti necessari per adeguare la rete dei Consultori Familiari della Regione Marche ai dettami della presente Legge, a partire dai concorsi pubblici per l’assunzione del personale mancante. Entro il primo anno dall’approvazione della presente Legge dovranno essere banditi tutti i concorsi relativi al personale mancante. Entro due anni dall’approvazione della presente Legge dovranno essere state completate tutte le procedure per l’assunzione del nuovo personale. La Commissione dell’Agenzia Sanitaria Regionale di cui all’art. 15 deputata alla verifica dello stato di attuazione della Legge ha mandato per verificare gli atti formali dell’ASUR e delle Aree Vaste e di riferire con relazione bimestrale al Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, all’Assessore Regionale e al Presidente della Giunta Regionale. Scopo del lavoro ispettivo è quello di favorire l’applicazione omogenea della presente Legge su scala regionale.

 

Art.15 VERIFICHE DELLO STATO DI ATTUAZIONE DELLA LEGGE

Entro 90 giorni dall’approvazione della presente Legge il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale istituisce una commissione coordinata da un esperto esterno al Sistema Sanitario Regionale, esperto di sistemi organizzativi sanitari, e da cinque professionisti, uno per ogni area vasta dell’ASUR, dipendenti o convenzionati appartenenti a servizi territoriali, di fiducia dell’esperto esterno coordinatore. La commissione, che ha carattere permanente, ha il compito di verificare che tutte le Aree Vaste applichino i dettami della Legge nei tempi stabiliti. I commissari si interfacciano con i Direttori di Area Vasta segnalando per tempo i ritardi riscontrati e redigono una relazione annuale per il Direttore dell’Agenzia Sanitaria Regionale, per il Direttore generale dell’ASUR , per l’Assessore regionale alla Sanità e per il Presidente della Giunta Regionale. L’attuazione della presente Legge costituisce criterio di valutazione dei Direttori di ASUR e di Area Vasta e va considerata come criterio aggiuntivo per la valutazione delle performances del Direttore Generale dell’ASUR Marche e dei Direttori di Area Vasta del Sistema Sanitario Regionale.

 

Art 16

INDIVIDUAZIONE DELLE RISORSE FINANZIARIE

Da scrivere

 

Art. 17

È abrogata ogni norma incompatibile o in contrasto con la presente legge. L’assetto organizzativo ASUR Marche deciso con Determine del Direttore Generale n. 481 del 2016 e n. 361 del 2017 va aggiornato nel rispetto dei dettami della presente Legge, superando ogni particolarismo locale ed omogeneizzando l’offerta di Servizi all’insegna di un unico modello organizzativo regionale.

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