Requisiti per l'autovalutazione e l'accreditamento delle strutture sanitarie

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28 settembre, 2012 - 19:58

 

Delibera Giunta Regione Puglia n. 2974 del 14/7/1998

 

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE: CENTRO DIURNO PSICHIATRICO E DAY HOSPITAL PSICHIATRICO CENTRO DIURNO - REQUISITI ORGANIZZATIVI

 

Presenza di personale medico specialistico e di psicologi programmata o per fasce orarie;

Apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana;

Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994.

Presenza di educatori professionali, personale infermieristico, istruttori in relazione alle attivita' previste, nella misura indicata dall'art. 6 punto 5 del regolamento regionale allegato alla delibera del consiglio regionale 16/12/97 n. 244 (B.U.R. Puglia n. 4 del 15/1/98).

Per ciascun utente, devono risultare: una valutazione globale della patologia e dei bisogni, la stesura di un progetto terapeutico individualizzato (obiettivi, interventi, tempi di verifica e di adeguamento, prevedibile durata della prestazione) devono essere specificate le modalita' di rapporto con i familiari e con il curante che ha effettuato l'invio alla struttura.

Devono essere indicate le modalità con cui vengono garantite la continuita' terapeutica e gli interventi in condizioni di emergenza-urgenza.

 

 

DAY HOSPITAL PSICHIATRICO - REQUISITI STRUTTURALI

 

La tipologia del Day Hospital deve essere adattata ed integrata in rapporto alle specifiche funzioni ed alle caratteristiche operative e strutturali di cui al DPR 7/4/1994.

I locali e gli spazi devono essere dimensionati e strutturati adeguatamente, in relazione alla popolazione servita e agli operatori presenti.

 

 

DAY HOSPITAL PSICHIATRICO - REQUISITI ORGANIZZATIVI:

 

Di norma ubicato in presidi territoriali extraospedalieri (preferibilmente centri di Salute Mentale o Centri Diurni), garantendo comunque: il riconoscimento formale dei posti letto equivalenti, l'esecuzione delle prestazioni diagnostiche, terapeutiche e riabilitative specifiche, ed il personale necessario.

Collegamento funzionale con una struttura di ricovero e con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994.

Presenza di personale medico ed infermieristico.

Presenza di psicologi ed educatori professionali programmata o per fasce orarie.

Apertura 8 ore al giorno, per 6 giorni la settimana.

Per le strutture pubbliche: i tempi di apertura possono essere assicurati, complessivamente per le funzioni di assistenza semiresidenziale, anche presso sedi diverse nell'ambito del bacino di utenza servito.

 

 

PRESIDI DI TUTELA DELLA SALUTE MENTALE:

 

STRUTTURA RESIDENZIALE PSICHIATRICA

 

Esplica le funzioni terapeutico-riahilitative e socio-riabilitative per utenti di esclusiva competenza psichiatrica, come indicato dal DPR 7/4/1994, per il trattamento di situazioni di acuzie o di emergenza per le quali non risulti utile il ricovero ospedaliero, per fasi di assistenza protratta successive al ricovero ospedaliero, per l'attuazione di programmi terapeutico-riabilitativi di medio e lungoperiodo comprese le funzioni riabilitative ospedaliere con il riconoscimento dei posti letto equivalenti.

I requisiti specifici che implementano i requisiti generali già definiti in A.01 e A.02, e per quanto di competenza in E, sono i seguenti:

 

REQUISITI STRUTTURALI:

 

Numero complessivo di locali e spazi, in relazione alla tipologia assistenziale prevista e alla popolazione servita; comunque, devono essere rispettati gli standard minimi di dotazione previsti dagli articoli 2, 3, 4 e 5 del regolamento allegato alla delibera del consiglio regionale 16/12/97 n. 244 (B.U.R. PUGLIA n. 4 del 15/1/98).

Numero massimo dei posti: 20.

Per strutture fino a 10 posti letto, caratteristiche delle civili abitazioni ed organizzazione interna che garantisca sia gli spazi e i ritmi della normale vita quotidiana, sia le specifiche attività sanitarie, con spazi dedicati per il personale, per il colloquio e per le riunioni.

Per strutture oltre i 10 posti-letto, i requisiti di cui al DPCM 22/12/1989, allegato A, limitatamente ai criteri 5, 7, 9 (punti a e b; punto f in relazione alle dimensioni della struttura), 10.

Collocate in normale contesto residenziale urbano, in modo da agevolare i processi di socializzazione.

 

REQUISITI ORGANIZZATIVI:

 

Presenza di medici specialisti ed altre figure professionali di cui al DPR 7/4/94, programmata o per fasce orarie, in relazione al grado di assistenza e comunque nella misura minima prevista dagli articoli 2,3,4 e 5 del regolamento allegato alla delibera del consiglio regionale 16/12/97 n. 244 (B.U.R. PUGLIA n. 4 del 15/1/98).

Per strutture residenziali terapeutico-riabilitative per acuti e subacuti: presenza di personale di assistenza nelle 24 ore.

Per strutture residenziali socio riabilitative a piu' elevata intensità assistenziale: presenza di personale di assistenza nelle 12 ore diurne.

Per strutture residenziali socio riabilitative a minore intensita' assistenziale: presenza di personale di assistenza per fasce orarie.

Collegamento con le altre strutture per la tutela della salute mentale di cui al DPR 7/4/1994.

Per ciascun utente, devono risultare:

- una valutazione globale della patologia e dei bisogni;

- la stesura di un progetto terapeutico individualizzato (obiettivi, interventi, tempi di verifica e di adeguamento, prevedibile durata della prestazione);

- devono essere specificate le modalita' di rapporto con i familiari e con il curante che ha effettuato l'invio alla struttura;

- devono essere indicate le modalita' con cui vengono garantite la continuita' terapeutica e gli interventi in condizione di emergenza-urgenza.

Le dimissioni di ex degenti degli Ospedali Psichiatrici, dismessi ai sensi della L. 724/94 - art. 3, comma 5, con prevalenti bisogni di assistenza psichiatrica (in relazione ad una patologia in atto o al livello di istituzionalizzazione), sono effettuate nelle strutture residenziali psichiatriche; le dimissioni di ex degenti con prevalenti bisogni di assistenza sociosanitaria derivanti dall'eta' elevata, da condizioni di non autosufficienza, di disabilita', sono effettuate in RSA.

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